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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 857/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CACCHIARELLI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI
N. 11 MACERATApresso il difensore avv. CACCHIARELLI LUCA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANARIGHI Controparte_1 P.IVA_2
SIMONETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI 14
TOLENTINOpresso il difensore avv. SANARIGHI SIMONETTA
APPELLATO/I
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 119/2022 del 4 marzo 2022 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AZIENDA AGRICOLA CACCHIARELLI EURO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig.
per i danni subìti dal sig. a causa dell'inesatta Controparte_1 Parte_1
esecuzione del trattamento fitosanitario di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore della ditta attrice nella misura di € 51.372,65 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo pagamento o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
2) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”.
In via istruttoria, si chiede, qualora l'adita Corte lo ritenga opportuno, integrazione della CTU con la quale, partendo dal prezzo al Kg come indicato nella rilevazione del mercato di Chioggia, calcolare il danno arrecato alla parte appellante dal comportamento negligente del . CP_1
PER L'APPELLATO, : Controparte_1
pagina 2 di 9 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattese le richieste istruttorie avversarie, dichiarare inammissibile l'appello e comunque respingere
l'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza Parte_1
n.119/2022 emessa il 04.02.2022 dal Tribunale di Macerata e pubblicata in pari data, per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del grado”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 19 gennaio 2017 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata concludendo Controparte_1
perché, accertatane la responsabilità per i danni subìti da a causa Parte_1
dell'inesatta esecuzione del trattamento fitosanitario descritto in citazione, fosse condannato al risarcimento di tutti i danni in favore della ditta attrice nella misura di €
51.372,65 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo pagamento o altra di giustizia.
A tal fine l'attrice esponeva che era proprietaria di Parte_1
un terreno agricolo sito in Potenza Picena destinato alla coltivazione del radicchio e della cicoria pan di zucchero;
che essendo necessario uno specifico trattamento fitosanitario, si era rivolta all'azienda , specializzata in materia;
che il Controparte_1
12 settembre 2015 quest'ultima provvedeva, come da contratto di servizio del 17 luglio
2010, all'esecuzione delle operazioni di trattamenti fitosanitari negli appezzamenti coltivati dall'attrice, all'interno dei quali erano presenti le colture di cicoria pan di zucchero e radicchio per la stagione invernale 2015-2016; che durante l'espletamento dei trattamenti di difesa fitoiatrica negli appezzamenti suddetti, la ditta CP_1
erroneamente aveva adoperato un concime racchiuso in una botte la quale in
[...]
precedenza conteneva un diserbante ad alta concentrazione da cui non era stata pagina 3 di 9 previamente sanificata dallo stesso che il danno arrecato all'attrice era CP_1
dovuto alla necrosi delle coltivazioni in conseguenza del diserbante presente nel macchinario utilizzato;
che l'intera raccolta non era stata pertanto possibile in conseguenza della necrosi delle piantumazioni e che la responsabilità era da attribuirsi esclusivamente alla condotta del Sig. il quale, non avendo provveduto Controparte_1
per sua stessa ammissione alla pulizia della cisterna precedentemente contente diserbante ad alta concentrazione, aveva causato la rovina dell'intero raccolto, provocando un danno quantificato dal perito di parte in € 55.372,65; che l'importo così indicato era stato quantificato utilizzando il prezzario “Prezzi Chioggia” indicando il prezzo medio al Kg di radicchio e di cicoria pan di zucchero nel periodo di raccolta
(ottobre 2015) sommato all'estensione del terreno ed alle piante ivi insistenti;
che in data 02/10/2015 inoltrava regolare denuncia di sinistro di Controparte_1
responsabilità civile generale alla propria assicurazione, Controparte_2
, completa di descrizione delle cause dell'evento, responsabilità e
[...]
danni provocati;
che in ad oggi non aveva ancora ricevuto nessuna Parte_1
proposta risarcitoria dalla suddetta assicurazione.
Si costituiva con comparsa in data 26 aprile 2017 che concludeva per Controparte_1
il rigetto delle domande, escludendo che l'esecuzione di un trattamento fitosanitario con dosi eccessive di insetticida e/o fungicida non poteva aver causato la necrosi delle colture di radicchio e cicoria, sostenendo che i relativi danni – al netto delle spese non sostenute – ammontavano al più ad euro 5.249,66.
Con la sentenza n. 119/2022 del 4 marzo 2022 il Tribunale di Macerata accoglieva parzialmente la domanda e condannava il convenuto al pagamento, in favore di parte pagina 4 di 9 attrice, della somma di euro 5.363,25 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, regolando le spese.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato
Controparte_1
All'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 119/2022 del 4 marzo 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• era provata la responsabilità del convenuto;
• con riferimento, invece, alla quantificazione del danno, l'elemento che divergeva tra le valutazioni dei ctp e quella del ctu riguardava la modalità di calcolo, ossia il costo unitario di ogni singola pianta se venduta come sana sul mercato: il c.t. di parte attrice si riferiva al prezzo delle due varietà presenti sul campo, per come esposto dal mercato di Chioggia a settembre 2015; il ctu, ritenuta la palese impossibilità di raccogliere entro settembre 2015 le piantine delle suddette varietà trapiantate ad agosto, aveva ritenuto più congruo prendere come riferimento la finestra produttiva immediatamente successiva al mese di settembre, vale a dire quella relativa al trimestre ottobre/dicembre; per rendere il prezzo estrapolato il più oggettivo possibile, in considerazione della fluttuazione dei prezzi, aveva così scelto di estendere la metodologia adottata al pagina 5 di 9 triennio, più vicino al 2015, facendo una media dei prezzi e in tal modo aveva quantificato il danno complessivo in euro € 7.791,00 cui dovevano essere detratte le spese non sostenute (raccolta e trasporto) dall'azienda, così determinando che il danno sofferto dalla era pari ad Parte_1
euro 5.363,25.
I motivi di appello
, in primo luogo, l'appellante il fondamento logico dell'argomentazione del Pt_2
primo giudice (di fatto totalmente adesiva a quella del CTU designato), ritenendo “la ricostruzione . . . palesemente errata essendo ovvio che il danno per cui è chiesto ristoro doveva esser quantificato sulla media dei prezzi al Kg fatta nel mese in cui l'azienda agricola avrebbe raccolto il prodotto ovvero nel mese di settembre 2015 (giusto piano di coltivazione allegato alla seconda memoria 183) ovvero, nella peggiore delle ipotesi,
a quella del trimestre successivo.
Quale senso logico avrebbe ponderare il prezzo di un mese specifico sulla media degli anni immediatamente precedenti e/o successivi quando, come nel caso di specie il prezzo è regolato dal mercato (Chioggia)”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come agevolmente si evince sia dalla consulenza del CTU designato, che da quella di parte, si tratta di un'ipotesi in cui la determinazione del danno avviene secondo criteri di stima che investono ogni elemento del calcolo (dal numero di piante per ettaro, al peso di ciascuna di esse, al valore giornaliero del prezzo di mercato, alla limitata disponibilità di prezzi effettivamente rilevati ecc..), sicchè la determinazione del danno
è sostanzialmente equitativa.
pagina 6 di 9 Deve quindi rammentarsi che (vds. Cass. n. 29486 del 15 novembre 2024) il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Con detto criterio confligge, innanzitutto, la pretesa dell'appellante di riferire la liquidazione ad uno specifico (settembre 2015) o ristrettissimo (il trimestre successivo) periodo di tempo, senza considerare che l'esigenza di stimare un prezzo medio il più rappresentativo possibile (operazione in cui si è coerentemente cimentato il CTU designato) è imposta anche dall'assenza di prova effettiva circa l'esatto quantitativo di prodotto che sarebbe stato raccolto, l'effettivo quantitativo che sarebbe stato venduto e, soprattutto, l'unicità del supposto prezzo di vendita.
L'appellante, in sintesi, nonostante tutte le incognite sin qui descritte si riferisce a liquidazioni solo possibili e non probabili, senza considerare la ridotta disponibilità di elementi certi da considerare nel calcolo e senza aver neppure allegato – ad esempio – la resa dei medesimi raccolti, nelle medesime quantità, curate negli anni passati da lui oppure da agricoltori similari operanti nel medesimo territorio, limitandosi a riferirsi al prezzario delle merci.
pagina 7 di 9 Ne deriva che è doveroso considerare – come ha fatto il CTU – la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli (circostanza invero notoria, essendo sufficiente considerare sul punto che la resa è fortemente condizionata dalle condizioni meteo).
Non considera, poi, l'appellante che il CTU ha lungamente controdedotto (vds. relazione depositato il 5 febbraio 2021) alle medesime eccezioni del CT di parte, qui riproposte, spiegando in maniera del tutto logica che – essendosi verificato il danno a settembre 2015 - non potevano essere considerati i prezzi del periodo settembre- ottobre 2015 perché “le varietà orticole a foglia “Sirio”, ZE ed “Uranus” hanno un ciclo di coltivazione (ovvero il periodo che va dal trapianto alla raccolta) superiore ai 60 giorni (tra i 60 e i 90 giorni). Quindi, di fronte alla palese impossibilità di raccogliere entro settembre delle piantine delle suddette varietà trapiantate ad agosto (vedasi il mese di trapianto indicato nella tabella riportata a pag.2 della relazione del Dott.
[...]
), il sottoscritto CTU ha ritenuto più congruo prendere come riferimento la Per_1
finestra produttiva immediatamente successiva al mese di settembre, vale a dire quella relativa al trimestre ottobre/dicembre. Per rendere il prezzo estrapolato il più oggettivo possibile, si è scelto di estendere la metodologia analitica adottata al triennio, più vicino al 2015, di cui abbiamo i dati disponibili”.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della natura equitativa della liquidazione del danno.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
857/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 • compensa tra le parti le spese del grado;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte di Appello, in persona dei magistrati:
• dott. Gianmichele Marcelli Presidente;
• dott. Piergiorgio Palestini Consigliere;
• dott. Sergio Casarella Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 857/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'avv. CACCHIARELLI LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CAIROLI
N. 11 MACERATApresso il difensore avv. CACCHIARELLI LUCA
APPELLANTE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANARIGHI Controparte_1 P.IVA_2
SIMONETTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in C.SO GARIBALDI 14
TOLENTINOpresso il difensore avv. SANARIGHI SIMONETTA
APPELLATO/I
pagina 1 di 9 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 119/2022 del 4 marzo 2022 resa dal
Tribunale di Macerata in materia di responsabilità contrattuale e risarcimento del danno.
CONCLUSIONI
All'udienza del 16 luglio 2024, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi alle seguenti conclusioni:
PER L'APPELLANTE, AZIENDA AGRICOLA CACCHIARELLI EURO:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) In via principale, e nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig.
per i danni subìti dal sig. a causa dell'inesatta Controparte_1 Parte_1
esecuzione del trattamento fitosanitario di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni in favore della ditta attrice nella misura di € 51.372,65 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo pagamento o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
2) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge.”.
In via istruttoria, si chiede, qualora l'adita Corte lo ritenga opportuno, integrazione della CTU con la quale, partendo dal prezzo al Kg come indicato nella rilevazione del mercato di Chioggia, calcolare il danno arrecato alla parte appellante dal comportamento negligente del . CP_1
PER L'APPELLATO, : Controparte_1
pagina 2 di 9 “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattese le richieste istruttorie avversarie, dichiarare inammissibile l'appello e comunque respingere
l'impugnazione proposta dall' avverso la sentenza Parte_1
n.119/2022 emessa il 04.02.2022 dal Tribunale di Macerata e pubblicata in pari data, per essere la stessa infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa del grado”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione in data 19 gennaio 2017 Parte_1
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata concludendo Controparte_1
perché, accertatane la responsabilità per i danni subìti da a causa Parte_1
dell'inesatta esecuzione del trattamento fitosanitario descritto in citazione, fosse condannato al risarcimento di tutti i danni in favore della ditta attrice nella misura di €
51.372,65 oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo pagamento o altra di giustizia.
A tal fine l'attrice esponeva che era proprietaria di Parte_1
un terreno agricolo sito in Potenza Picena destinato alla coltivazione del radicchio e della cicoria pan di zucchero;
che essendo necessario uno specifico trattamento fitosanitario, si era rivolta all'azienda , specializzata in materia;
che il Controparte_1
12 settembre 2015 quest'ultima provvedeva, come da contratto di servizio del 17 luglio
2010, all'esecuzione delle operazioni di trattamenti fitosanitari negli appezzamenti coltivati dall'attrice, all'interno dei quali erano presenti le colture di cicoria pan di zucchero e radicchio per la stagione invernale 2015-2016; che durante l'espletamento dei trattamenti di difesa fitoiatrica negli appezzamenti suddetti, la ditta CP_1
erroneamente aveva adoperato un concime racchiuso in una botte la quale in
[...]
precedenza conteneva un diserbante ad alta concentrazione da cui non era stata pagina 3 di 9 previamente sanificata dallo stesso che il danno arrecato all'attrice era CP_1
dovuto alla necrosi delle coltivazioni in conseguenza del diserbante presente nel macchinario utilizzato;
che l'intera raccolta non era stata pertanto possibile in conseguenza della necrosi delle piantumazioni e che la responsabilità era da attribuirsi esclusivamente alla condotta del Sig. il quale, non avendo provveduto Controparte_1
per sua stessa ammissione alla pulizia della cisterna precedentemente contente diserbante ad alta concentrazione, aveva causato la rovina dell'intero raccolto, provocando un danno quantificato dal perito di parte in € 55.372,65; che l'importo così indicato era stato quantificato utilizzando il prezzario “Prezzi Chioggia” indicando il prezzo medio al Kg di radicchio e di cicoria pan di zucchero nel periodo di raccolta
(ottobre 2015) sommato all'estensione del terreno ed alle piante ivi insistenti;
che in data 02/10/2015 inoltrava regolare denuncia di sinistro di Controparte_1
responsabilità civile generale alla propria assicurazione, Controparte_2
, completa di descrizione delle cause dell'evento, responsabilità e
[...]
danni provocati;
che in ad oggi non aveva ancora ricevuto nessuna Parte_1
proposta risarcitoria dalla suddetta assicurazione.
Si costituiva con comparsa in data 26 aprile 2017 che concludeva per Controparte_1
il rigetto delle domande, escludendo che l'esecuzione di un trattamento fitosanitario con dosi eccessive di insetticida e/o fungicida non poteva aver causato la necrosi delle colture di radicchio e cicoria, sostenendo che i relativi danni – al netto delle spese non sostenute – ammontavano al più ad euro 5.249,66.
Con la sentenza n. 119/2022 del 4 marzo 2022 il Tribunale di Macerata accoglieva parzialmente la domanda e condannava il convenuto al pagamento, in favore di parte pagina 4 di 9 attrice, della somma di euro 5.363,25 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, regolando le spese.
impugnava la predetta sentenza innanzi alla Corte di Parte_1
Appello di Ancona per i motivi che saranno a breve illustrati e si costituiva l'appellato
Controparte_1
All'udienza del 16 luglio 2024 la causa veniva riservata alla decisione del Collegio, con termini di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECSIONE
A) La sentenza impugnata.
Con la sentenza n. 119/2022 del 4 marzo 2022, il Tribunale ha in sintesi osservato e ritenuto che:
• era provata la responsabilità del convenuto;
• con riferimento, invece, alla quantificazione del danno, l'elemento che divergeva tra le valutazioni dei ctp e quella del ctu riguardava la modalità di calcolo, ossia il costo unitario di ogni singola pianta se venduta come sana sul mercato: il c.t. di parte attrice si riferiva al prezzo delle due varietà presenti sul campo, per come esposto dal mercato di Chioggia a settembre 2015; il ctu, ritenuta la palese impossibilità di raccogliere entro settembre 2015 le piantine delle suddette varietà trapiantate ad agosto, aveva ritenuto più congruo prendere come riferimento la finestra produttiva immediatamente successiva al mese di settembre, vale a dire quella relativa al trimestre ottobre/dicembre; per rendere il prezzo estrapolato il più oggettivo possibile, in considerazione della fluttuazione dei prezzi, aveva così scelto di estendere la metodologia adottata al pagina 5 di 9 triennio, più vicino al 2015, facendo una media dei prezzi e in tal modo aveva quantificato il danno complessivo in euro € 7.791,00 cui dovevano essere detratte le spese non sostenute (raccolta e trasporto) dall'azienda, così determinando che il danno sofferto dalla era pari ad Parte_1
euro 5.363,25.
I motivi di appello
, in primo luogo, l'appellante il fondamento logico dell'argomentazione del Pt_2
primo giudice (di fatto totalmente adesiva a quella del CTU designato), ritenendo “la ricostruzione . . . palesemente errata essendo ovvio che il danno per cui è chiesto ristoro doveva esser quantificato sulla media dei prezzi al Kg fatta nel mese in cui l'azienda agricola avrebbe raccolto il prodotto ovvero nel mese di settembre 2015 (giusto piano di coltivazione allegato alla seconda memoria 183) ovvero, nella peggiore delle ipotesi,
a quella del trimestre successivo.
Quale senso logico avrebbe ponderare il prezzo di un mese specifico sulla media degli anni immediatamente precedenti e/o successivi quando, come nel caso di specie il prezzo è regolato dal mercato (Chioggia)”.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Come agevolmente si evince sia dalla consulenza del CTU designato, che da quella di parte, si tratta di un'ipotesi in cui la determinazione del danno avviene secondo criteri di stima che investono ogni elemento del calcolo (dal numero di piante per ettaro, al peso di ciascuna di esse, al valore giornaliero del prezzo di mercato, alla limitata disponibilità di prezzi effettivamente rilevati ecc..), sicchè la determinazione del danno
è sostanzialmente equitativa.
pagina 6 di 9 Deve quindi rammentarsi che (vds. Cass. n. 29486 del 15 novembre 2024) il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.
Con detto criterio confligge, innanzitutto, la pretesa dell'appellante di riferire la liquidazione ad uno specifico (settembre 2015) o ristrettissimo (il trimestre successivo) periodo di tempo, senza considerare che l'esigenza di stimare un prezzo medio il più rappresentativo possibile (operazione in cui si è coerentemente cimentato il CTU designato) è imposta anche dall'assenza di prova effettiva circa l'esatto quantitativo di prodotto che sarebbe stato raccolto, l'effettivo quantitativo che sarebbe stato venduto e, soprattutto, l'unicità del supposto prezzo di vendita.
L'appellante, in sintesi, nonostante tutte le incognite sin qui descritte si riferisce a liquidazioni solo possibili e non probabili, senza considerare la ridotta disponibilità di elementi certi da considerare nel calcolo e senza aver neppure allegato – ad esempio – la resa dei medesimi raccolti, nelle medesime quantità, curate negli anni passati da lui oppure da agricoltori similari operanti nel medesimo territorio, limitandosi a riferirsi al prezzario delle merci.
pagina 7 di 9 Ne deriva che è doveroso considerare – come ha fatto il CTU – la volatilità dei prezzi dei prodotti agricoli (circostanza invero notoria, essendo sufficiente considerare sul punto che la resa è fortemente condizionata dalle condizioni meteo).
Non considera, poi, l'appellante che il CTU ha lungamente controdedotto (vds. relazione depositato il 5 febbraio 2021) alle medesime eccezioni del CT di parte, qui riproposte, spiegando in maniera del tutto logica che – essendosi verificato il danno a settembre 2015 - non potevano essere considerati i prezzi del periodo settembre- ottobre 2015 perché “le varietà orticole a foglia “Sirio”, ZE ed “Uranus” hanno un ciclo di coltivazione (ovvero il periodo che va dal trapianto alla raccolta) superiore ai 60 giorni (tra i 60 e i 90 giorni). Quindi, di fronte alla palese impossibilità di raccogliere entro settembre delle piantine delle suddette varietà trapiantate ad agosto (vedasi il mese di trapianto indicato nella tabella riportata a pag.2 della relazione del Dott.
[...]
), il sottoscritto CTU ha ritenuto più congruo prendere come riferimento la Per_1
finestra produttiva immediatamente successiva al mese di settembre, vale a dire quella relativa al trimestre ottobre/dicembre. Per rendere il prezzo estrapolato il più oggettivo possibile, si è scelto di estendere la metodologia analitica adottata al triennio, più vicino al 2015, di cui abbiamo i dati disponibili”.
Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della natura equitativa della liquidazione del danno.
PQM
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
857/2022, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta, così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
pagina 8 di 9 • compensa tra le parti le spese del grado;
• sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo.
Ancona, 28 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Sergio Casarella dott. Gianmichele Marcelli
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