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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6038/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14368/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 12/08/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti emessa per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2017.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-ON eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva mentre non si costituiva la Regione Campania.
La Corte di 1° grado, con sentenza 14368/2025, accoglieva il ricorso del contribuente e compensava le spese del giudizio di primo grado
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre l'Agenzia delle Entrate-ON chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 8 gennaio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio limitandosi a richiamare la contumacia della Regione Campania che di per sé non integra i motivi gravi ed eccezionali, con la conseguenza che l'appello va accolto anche se è possibile attestarsi sui minimi edittali stante la modestia della controversia.
Le spese vengono poste in solido a carico di entrambe le parti convenute in giudizio, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate-ON che è pienamente legittimata avendo emesso l'atto impugnato
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in euro 280,00 oltre accessori per il primo grado ed in euro 286,00 oltre accessori per il presente grado;
oltre rimborso contributo unificato con attribuzione
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6038/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14368/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
2 e pubblicata il 12/08/2025
Atti impositivi: - SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 26/2026 depositato il
08/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in atti emessa per mancato pagamento tassa automobilistica anno 2017.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate-ON eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva mentre non si costituiva la Regione Campania.
La Corte di 1° grado, con sentenza 14368/2025, accoglieva il ricorso del contribuente e compensava le spese del giudizio di primo grado
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre l'Agenzia delle Entrate-ON chiedeva il rigetto del gravame.
La Corte, all'esito dell'udienza del 8 gennaio 2026, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio limitandosi a richiamare la contumacia della Regione Campania che di per sé non integra i motivi gravi ed eccezionali, con la conseguenza che l'appello va accolto anche se è possibile attestarsi sui minimi edittali stante la modestia della controversia.
Le spese vengono poste in solido a carico di entrambe le parti convenute in giudizio, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate-ON che è pienamente legittimata avendo emesso l'atto impugnato
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese che liquida per il primo grado in euro 280,00 oltre accessori per il primo grado ed in euro 286,00 oltre accessori per il presente grado;
oltre rimborso contributo unificato con attribuzione