CASS
Sentenza 28 marzo 2026
Sentenza 28 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2026, n. 7440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7440 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10522/2023 R.G. proposto da: PRETE AVV. ROBERTO, difeso da sé medesimo – ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato - controricorrente– avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 440/2023, depositata il 27 febbraio 2023; PATROCINIO A SPESE DELLO STATO Civile Sent. Sez. 2 Num. 7440 Anno 2026 Presidente: ORILIA LORENZO Relatore: CORTESI FRANCESCO Data pubblicazione: 28/03/2026 2 udita la relazione svolta dal consigliere SC TE nella pubblica udienza del 19 febbraio 2026; sentito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Fulvio Troncone, il quale ha chiesto di sollevare innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità c degli artt. 173, 179, 181 del d.P.R. 115/2002 per contrarietà all’art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo; sentiti l’Avv. Valeria Calviello, in sostituzione dell’Avv. Roberto RE, per la parte ricorrente e l’Avv. SC De Leonardis per la parte intimata. FATTI DI CAUSA 1. Su ricorso dell’avv. Roberto RE, il Tribunale di Venezia ingiunse al Ministero della Giustizia il pagamento dell’importo di € 19.766,40. Il credito vantato era provato da diciannove fatture elettroniche, emesse dal ricorrente dopo che diversi tribunali del distretto avevano emesso in suo favore altrettanti decreti di liquidazione di compensi per prestazioni professionali svolte a favore di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Il decreto ingiuntivo fu opposto dal Ministero della Giustizia e il Tribunale accolse l’opposizione, rideterminando il credito nel minore importo di € 2.516,98. 2. Il successivo appello erariale fu accolto con la sentenza indicata in epigrafe, sul rilievo – di natura assorbente – dell’inesigibilità del credito. La Corte d’appello di Venezia rilevò, in particolare, che l’avv. RE aveva già ottenuto i decreti di liquidazione previsti dall’art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 (d’innanzi: t.u. spese di giustizia), 3 divenuti esecutivi, e sulla base di questi aveva poi emesso le fatture elettroniche intestate ai singoli uffici giudiziari. Con la richiesta di decreto ingiuntivo, pertanto, egli aveva inutilmente duplicato la pretesa, non già verso l’effettivo debitore, ma nei confronti «dell’organo indicato dalla legge per pagare l’indennità qual è il compenso del patrocinio pubblico, ove mai l’assistito fosse privo di mezzi». La Corte territoriale ritenne, quindi, che non vi fosse ragione di ammettere anche l’ingiunzione sulla base dei titoli per il pagamento, già resi e divenuti definitivi verso il Ministero debitore, nei cui confronti, peraltro, l’esecuzione forzata è sempre subordinata alla concreta disponibilità di somme. Osservò, infine, che per l’avvocato creditore sussisteva in ogni caso la possibilità di compensare i debiti dello Stato per il patrocinio pubblico con le imposte, le tasse e gli altri contributi da lui dovuti in relazione ai propri dipendenti (art. 1, comma 778, della l. n. 208 del 2015) o alla cassa forense, a titolo di oneri previdenziali (art. 1, comma 860, della l. n. 197 del 2022). 3. La sentenza d’appello è stata impugnata dall’avv. Roberto RE con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da successiva memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, deducendo violazione degli artt. 633 c.p.c. e 82 del t.u. spese di giustizia, il ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto l’inesigibilità del credito esposto nel ricorso per ingiunzione. 4 A tal fine, assume che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che la pretesa azionata in via monitoria fosse fondata sui decreti di pagamento, poiché egli aveva invece agito in base alle fatture elettroniche, che costituiscono idonea prova scritta;
a ciò, in particolare, era stato costretto a fronte della perdurante «apatia e noncuranza» del funzionario delegato per le spese di giustizia presso la corte veneziana. Sostiene che, del resto, i decreti in questione non hanno natura esecutiva, costituendo unicamente «titolo per ottenere il pagamento», come precisato dallo stesso Ministero con circolare del 19 ottobre 2009. Esclude, inoltre, che mancassero i fondi necessari a soddisfare la sua pretesa, come confermato dal fatto che, nelle more del giudizio di opposizione, erano stati emessi alcuni ordinativi di pagamento in suo favore. Osserva, infine, che sul punto non assumono alcun rilievo, in quanto attributive di una mera facoltà, le disposizioni che consentono al difensore della parte ammessa al patrocinio di operare la compensazione fra i compensi professionali e i debiti retributivi e previdenziali. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., il ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui ha ritenuto assorbito nell’affermazione di inesigibilità del credito il motivo di appello formulato dal Ministero in punto alla misura degli interessi. Assume in proposito che sugli importi di cui al decreto ingiuntivo sarebbero dovuti gli interessi moratori, essendo già perento il termine di trenta giorni stabilito, per il relativo pagamento, dall’art. 177, comma 3, del t.u. spese di giustizia. 5 3. In termini sostanzialmente analoghi, con il terzo motivo, il ricorrente insta perché sui crediti di sua complessiva spettanza siano applicati gli interessi al saggio previsto per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. 4. Da ultimo, con il quarto mezzo il ricorrente censura la statuizione sulle spese, della quale auspica la riforma in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione. 5. Dev’essere anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso, che il ricorrente ha sollevato con la memoria depositata in prossimità dell’udienza. Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’art. 370 c.p.c. – nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica al presente giudizio di legittimità, in quanto introdotto successivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato (sul punto, Cass. sez. U, 18/3/2024, n. 7170). Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si è perfezionata il 14 dicembre 2023; il termine di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva, pertanto, mercoledì 23 gennaio 2024, mentre l’Avvocatura dello Stato ha depositato il controricorso il giorno successivo. 6. Passando allo scrutinio dei motivi, il primo di essi non è fondato. 6 La censura si sostanzia nella formulazione a questa Corte del seguente quesito: se il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto di pagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, possa, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare anche un procedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nel frattempo. Per rispondere al quesito è opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento, come previsto dall’art. 82 del testo unico. Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non opposto ai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha deciso il relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base al disposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa. Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi il funzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei alla presente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamente attribuita al magistrato), secondo un meccanismo procedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamente disciplinati dal testo unico. È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178, comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che va trasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione del decreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo, accertata la regolarità formale del modello, ordina cronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue i 7 relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quello crescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2). Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primo dato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere il pagamento del proprio compenso esclusivamente secondo il meccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura si conforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vie ordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per la realizzazione del proprio credito. Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamento riservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compenso per il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo di pagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai quali l’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di «titolo provvisoriamente esecutivo». La differenza, qui, non è meramente terminologica;
la locuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambito di efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo di pagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico. In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsi esclusivamente nelle forme e con le modalità previste dal procedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia;
e in tale esclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissione di fattura da parte del difensore, che rileva solo in quanto adempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti in esso prevista. Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione dei compensi del difensore trova ragione nel fatto che questi 8 rappresentano certamente la voce più consistente della spesa complessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita il legislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tengano conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che a tale complessiva spesa sono destinate. Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese dello Stato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la natura inviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che, ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustizia per chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini del bilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materia processuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; si vedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020). Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolato della prima censura non può che darsi risposta negativa. Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere alla tutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbe infatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di tale credito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dal legislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevanti 9 che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della «cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2018). Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordine di soddisfazione dei crediti;
ordine che, invece, il testo unico ha stabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilità delle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art. 181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamento va disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo. Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corso all’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dal Procuratore generale. La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina delle spese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivo scrutinato;
la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresenta contrasto (Sez. I, causa DI e CH c. Italia, su ricorsi nn. 15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spetta al difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispetto all’emissione del decreto di liquidazione. L’interazione di questo tema con l’oggetto del presente giudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrente ha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza dei ritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stava provvedendo all’esecuzione degli accrediti. 10 E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi nei pagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenuto potenzialmente contrari all’Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, rappresenta una mera conseguenza materiale dell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, si tratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorso argomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentito al difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione. Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), la stessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italiano fondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha escluso che i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamento conseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentando un procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo;
e specifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituiva già un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «non vede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentare entrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essi disponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza del credito». 7. Il rilievo di non fondatezza del primo motivo comporta di ritenere logicamente assorbiti i restanti. Il ricorso va dunque respinto. Nulla sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per la condanna al versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a 11 quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso;
rigetta il ricorso in relazione al primo motivo;
dichiara assorbiti i restanti motivi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SC TE NZ IA
a ciò, in particolare, era stato costretto a fronte della perdurante «apatia e noncuranza» del funzionario delegato per le spese di giustizia presso la corte veneziana. Sostiene che, del resto, i decreti in questione non hanno natura esecutiva, costituendo unicamente «titolo per ottenere il pagamento», come precisato dallo stesso Ministero con circolare del 19 ottobre 2009. Esclude, inoltre, che mancassero i fondi necessari a soddisfare la sua pretesa, come confermato dal fatto che, nelle more del giudizio di opposizione, erano stati emessi alcuni ordinativi di pagamento in suo favore. Osserva, infine, che sul punto non assumono alcun rilievo, in quanto attributive di una mera facoltà, le disposizioni che consentono al difensore della parte ammessa al patrocinio di operare la compensazione fra i compensi professionali e i debiti retributivi e previdenziali. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 1282 e 1284 c.c., il ricorrente censura la pronunzia impugnata nella parte in cui ha ritenuto assorbito nell’affermazione di inesigibilità del credito il motivo di appello formulato dal Ministero in punto alla misura degli interessi. Assume in proposito che sugli importi di cui al decreto ingiuntivo sarebbero dovuti gli interessi moratori, essendo già perento il termine di trenta giorni stabilito, per il relativo pagamento, dall’art. 177, comma 3, del t.u. spese di giustizia. 5 3. In termini sostanzialmente analoghi, con il terzo motivo, il ricorrente insta perché sui crediti di sua complessiva spettanza siano applicati gli interessi al saggio previsto per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, di cui al d.lgs. n. 231 del 2002. 4. Da ultimo, con il quarto mezzo il ricorrente censura la statuizione sulle spese, della quale auspica la riforma in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione. 5. Dev’essere anzitutto accolta l’eccezione di inammissibilità del controricorso, che il ricorrente ha sollevato con la memoria depositata in prossimità dell’udienza. Al riguardo, va preliminarmente osservato che l’art. 370 c.p.c. – nel testo risultante all’esito della modifica apportata dall’art. 3, comma 27, del d.lgs. n. 149 del 2022, che non prevede più la notifica del controricorso, ma soltanto il suo deposito entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso – si applica al presente giudizio di legittimità, in quanto introdotto successivamente al 1° gennaio 2023; infatti, in forza dell’art. 35, comma 5, del citato d.lgs., come modificato dalla l. n. 197 del 2022, tutte le disposizioni del capo III del titolo III del libro secondo del codice di rito, nella loro nuova formulazione, hanno effetto a decorrere dalla predetta data e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso ad essa successivamente notificato (sul punto, Cass. sez. U, 18/3/2024, n. 7170). Nel caso di specie, la notificazione del ricorso si è perfezionata il 14 dicembre 2023; il termine di cui all’art. 370 c.p.c. scadeva, pertanto, mercoledì 23 gennaio 2024, mentre l’Avvocatura dello Stato ha depositato il controricorso il giorno successivo. 6. Passando allo scrutinio dei motivi, il primo di essi non è fondato. 6 La censura si sostanzia nella formulazione a questa Corte del seguente quesito: se il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che sia già munito del decreto di pagamento di cui all’art. 82 t.u. spese di giustizia, possa, in caso di ritardo nell’esecuzione dell’accredito, instaurare anche un procedimento d’ingiunzione sulla base delle fatture emesse nel frattempo. Per rispondere al quesito è opportuno premettere una breve ricostruzione del quadro normativo di riferimento. La liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore in caso di patrocinio a spese dello Stato compete all’autorità giudiziaria, che provvede con decreto di pagamento, come previsto dall’art. 82 del testo unico. Il decreto – una volta divenuto definitivo perché non opposto ai sensi dell’art. 170 t.u., o perché il provvedimento che ha deciso il relativo giudizio non è più impugnabile – costituisce, in base al disposto del successivo art. 171, titolo di pagamento della spesa. Al pagamento, in base all’art. 165 del t.u., provvede poi il funzionario addetto all’ufficio giudiziario (salvi i casi, estranei alla presente fattispecie, nei quali la liquidazione è espressamente attribuita al magistrato), secondo un meccanismo procedimentalizzato i cui adempimenti sono partitamente disciplinati dal testo unico. È previsto, in particolare, che l’ufficio acquisisca la fattura rilasciata dal creditore, se questi è soggetto ad IVA (art. 178, comma 1), e ne riporti i dati sull’apposito modello, che va trasmesso al funzionario addetto entro un mese dall’emissione del decreto di pagamento (art. 177, comma 3); quest’ultimo, accertata la regolarità formale del modello, ordina cronologicamente per giornata i modelli pervenuti ed esegue i 7 relativi accreditamenti, rispettando l’ordine cronologico e quello crescente d’importo (art. 179, commi 1 e 2). Così riassunte le coordinate normative di riferimento, il primo dato che se ne ricava è quello per cui il difensore può ottenere il pagamento del proprio compenso esclusivamente secondo il meccanismo tracciato dal testo unico, la cui architettura si conforma a criteri di contabilità pubblica, e non attraverso le vie ordinarie, ovvero procurandosi un titolo esecutivo per la realizzazione del proprio credito. Si spiega in questo senso, del resto, il diverso trattamento riservato dal legislatore al decreto di liquidazione del compenso per il difensore – che, come si è detto, costituisce «titolo di pagamento della spesa» ex art. 171 – rispetto ai decreti di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato, ai quali l’art. 168, comma 2, del testo unico attribuisce invece valore di «titolo provvisoriamente esecutivo». La differenza, qui, non è meramente terminologica;
la locuzione impiegata dall’art. 171 vale infatti a delimitare l’ambito di efficacia del decreto relativo al difensore, come titolo di pagamento, al solo procedimento all’uopo stabilito dal testo unico. In altri termini, il credito del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato è destinato a realizzarsi esclusivamente nelle forme e con le modalità previste dal procedimento tracciato dal t.u. spese di giustizia;
e in tale esclusivo contesto procedimentale va collocata anche l’emissione di fattura da parte del difensore, che rileva solo in quanto adempimento necessario a che si perfezioni la sequenza di atti in esso prevista. Ora, una tale peculiarità di disciplina per la liquidazione dei compensi del difensore trova ragione nel fatto che questi 8 rappresentano certamente la voce più consistente della spesa complessiva per il patrocinio a spese dello Stato, ciò che abilita il legislatore a regolarne l’erogazione secondo modalità che tengano conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse pubbliche che a tale complessiva spesa sono destinate. Sul punto, è opportuno ricordare che la Corte costituzionale, ha più volte affermato che la funzione del patrocinio a spese dello Stato è quella di rimuovere, in armonia con l’art. 3, secondo comma, Cost., le difficoltà di ordine economico che possono opporsi al concreto esercizio del diritto di difesa, «assicurando l’effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che l’art. 24, secondo comma, Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile», sottolineando tuttavia al contempo che «la natura inviolabile del diritto non lo sottrae al bilanciamento che, per effetto della scarsità delle risorse, si rende necessario rispetto alla molteplicità dei diritti che ambiscono alla medesima tutela» e che, ferma restando la garanzia di un effettivo accesso alla giustizia per chi versa in una condizione di non abbienza, «i termini del bilanciamento sono rimessi al legislatore che, nella materia processuale, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti» (così, fra le altre, la sentenza n. 64 del 2024; si vedano anche le sentenze n. 58 del 2025, n. 157 del 2021 e n. 80 del 2020). Sulla base di tali considerazioni, quindi, al quesito veicolato della prima censura non può che darsi risposta negativa. Consentire al difensore ammesso al patrocinio di accedere alla tutela monitoria del proprio credito per onorari e spese varrebbe infatti ad affermare l’esistenza di una modalità realizzativa di tale credito che si discosta dal procedimento previsto e regolato dal legislatore al fine di bilanciare i valori costituzionalmente rilevanti 9 che sono coinvolti nell’applicazione dell’istituto, nell’ottica della «cruciale individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia» (Corte costituzionale, sentenza n. 16 del 2018). Avrebbe luogo in particolare, e come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, un sostanziale aggiramento dell’ordine di soddisfazione dei crediti;
ordine che, invece, il testo unico ha stabilito avendo esclusivo riguardo al criterio della disponibilità delle risorse, come può ulteriormente evincersi dal fatto che l’art. 181, comma 1, del t.u. prevede che, quando non può essere eseguito per mancanza o insufficienza di fondi, l’accreditamento va disposto, per l’intero o per il residuo, nei giorni immediatamente successivi. In conclusione, va dichiarata l’infondatezza del motivo. Né, al riguardo, sussistono i presupposti per dar corso all’incidente di legittimità costituzionale nei termini prospettati dal Procuratore generale. La richiesta concerne, infatti, un profilo della disciplina delle spese di giustizia che non assume rilevanza nell’ottica del motivo scrutinato;
la sentenza CEDU rispetto alla quale si rappresenta contrasto (Sez. I, causa DI e CH c. Italia, su ricorsi nn. 15587/10 e altri 2) attiene, infatti, al tema della tutela che spetta al difensore in caso di ritardo eccessivo del pagamento rispetto all’emissione del decreto di liquidazione. L’interazione di questo tema con l’oggetto del presente giudizio è determinata dal fatto che, come si è detto, il ricorrente ha affermato di aver agito in sede monitoria in conseguenza dei ritardi, per lui intollerabili, con i quali il funzionario delegato stava provvedendo all’esecuzione degli accrediti. 10 E tuttavia, la circostanza che possano verificarsi ritardi nei pagamenti, in termini che il giudice sovranazionale ha ritenuto potenzialmente contrari all’Art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 CEDU, rappresenta una mera conseguenza materiale dell’applicazione della norme sul patrocinio a spese dello Stato, si tratta, quindi, di circostanza che non incide sul percorso argomentativo che induce questa Corte a ritenere non consentito al difensore l’accesso al procedimento d’ingiunzione. Del resto, con la sentenza in questione (par. 55, 56 e 59), la stessa Corte EDU, nel respingere l’eccezione del Governo italiano fondata sul mancato esaurimento dei rimedi interni, ha escluso che i ricorrenti potessero ovviare ai ritardi nel pagamento conseguenti all’applicazione del t.u. spese di giustizia intentando un procedimento giudiziario per ottenere un decreto ingiuntivo;
e specifica, a tale proposito, che « il decreto di pagamento costituiva già un provvedimento provvisoriamente esecutivo» e di «non vede[re] per quale motivo i ricorrenti avrebbero dovuto intentare entrambi i procedimenti in questione quando, da un lato, essi disponevano già di un provvedimento attestante l’esistenza del credito». 7. Il rilievo di non fondatezza del primo motivo comporta di ritenere logicamente assorbiti i restanti. Il ricorso va dunque respinto. Nulla sulle spese, in assenza di rituale attività difensiva della parte intimata. Sussistono i presupposti processuali per la condanna al versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a 11 quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso;
rigetta il ricorso in relazione al primo motivo;
dichiara assorbiti i restanti motivi. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il 19 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente SC TE NZ IA