Articolo 27 della Legge 17 maggio 1952, n. 629
Articolo 26Articolo 28
Versione
1 luglio 1952
Art. 27.
Le Commissioni esaminatrici di cui agli articoli precedenti sono nominate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.
Con lo stesso decreto e' nominato un supplente, che abbia gli stessi requisiti dell'effettivo, per ciascuno dei componenti delle Commissioni, nonche' l'incaricato di esercitare le funzioni di segretario ed un supplente del medesimo.
I membri sia effettivi che supplenti possono essere anche magistrati o funzionari di Archivi notarili a riposo.
Entrata in vigore il 1 luglio 1952