Art. 1. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, puo' modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346 , con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore.
La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potra', in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge".
"Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, puo' modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346 , con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore.
La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potra', in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge".