Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/04/2025, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6328/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 17/10/2024, da:
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
02/01/1981, con il proc. dom. avv. ZANI ZAIRA, giusta procura in atti, ammessa al gratuito patrocinio con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo
n.288 dell'11/06/2024, e
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
09/08/1982, con il proc. dom. avv. CAMPANA MARCO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 29/04/2011 ad IN (BG), in regime di separazione dei beni, dalla cui unione Per_ sono nate le figlie (n. a Seriate il 13/01/2012) e (n. a Seriate il 15/07/2016). Per_2
1
26/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., a seguito del quale la causa veniva rinviata all'udienza del 02/04/2025, entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di non volersi riconciliare confermando le condizioni di cui al ricorso così come parzialmente modificate nelle note d'udienza (v. note depositate il 19/03/2025 e 24/03/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate nelle note scritte, che si riportano in dispositivo.
L'ascolto della prole minorenne deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme all'interesse attuale delle figlie minori.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali ai sensi dell'art. 473- bis.51 c.p.c., omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi e alle seguenti condizioni enunciate in Controparte_1 Parte_1
ricorso, e parzialmente così modificate:
Per_ 1) disporre l'affidamento condiviso delle figlie e ad entrambi i Persona_3
genitori con collocamento prevalente presso la madre, con la quale continueranno a risiedere presso la casa famigliare sita in IN (BG), via Don Primo Mazzolari n.
2; la signora ed il signor assumeranno di comune accordo le decisioni di Pt_1 CP_1
prevalente interesse per le figlie inerenti la loro salute, istruzione ed educazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni delle stesse;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte separatamente dai genitori
Per_ in base al periodo di permanenza di e presso le rispettive abitazioni. Per_2
2) assegnarsi la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi con tutti i mobili e gi arredi in essa presenti alla signora sino all'indipendenza economica Parte_1
della prole;
tutto quanto verrà acquistato dalla signora da adibire e/o collocare Pt_1
2 presso l'immobile successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso rimarrà di esclusiva proprietà della stessa;
il signor trasferirà la propria residenza CP_1
altrove entro tre mesi dalla data di omologa della presente separazione;
- nel momento in cui i ricorrenti dovessero decidere di porre in vendita l'immobile a terzi, il corrispettivo della compravendita verrà fra loro concordemente diviso al 50% ciascuno;
Per_ 3) il signor potrà tenere con sé e con le seguenti modalità: -a fine CP_1 Per_2
settimana alternati con la madre, dal venerdì sera prima di cena con rientro presso la casa materna la domenica sera alle ore 21; il padre avrà cura di far eseguire i compiti alle figlie nel proprio fine settimana;
-nel corso della settimana il signor terrà con sé le figlie il giovedì dopo la scuola sino al venerdì mattina, CP_1 allorquando le riporterà a scuola nel corso dell'anno scolastico oppure presso la casa della madre nei periodi di vacanza;
-nel corso dell'estate il signor CP_1
trascorrerà con le figlie tre settimane di vacanza anche non consecutive ed in tali periodi la signora sarà libera di organizzare dei propri periodi di ferie in assenza Pt_1
delle figlie. Per la migliore gestione propria e delle figlie, i coniugi si impegnano ad organizzarsi comunicandosi e concordando fra loro i rispettivi periodi di vacanza entro il 30 aprile di ogni anno;
-nel corso delle vacanze natalizie il signor terrà CP_1
con sè le figlie per una settimana, dal 23 al 30 di ciascun anno e l'anno seguente dal
31 dicembre all'Epifania compresa. Nella settimana dal 23 al 30 dicembre farà eccezione il giorno di Santo Stefano, che verrà trascorso dalle figlie con l'altro genitore;
Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'angelo con l'altro, con il rispetto del criterio dell'alternanza di anno in anno;
ulteriori festività in base al criterio dell'alternanza; Ciascun genitore comunicherà all'altro il luogo ove trascorrerà le ferie insieme con le figlie minorenni, unitamente ad un recapito telefonico. Eventuali viaggi al di fuori del territorio della Comunità Europea dovranno in ogni caso essere sempre concordati fra i coniugi;
in ogni caso, in particolari occasioni come il compleanno delle figlie il genitore che le avrà con sé nel giorno della ricorrenza si impegna a consentire all'altro di trascorrere qualche ora con le minori nell'arco della giornata, preferibilmente cercando anche di creare momenti di condivisione
Per_ nell'interesse precipuo di e;
mentre i ricorrenti già da ora acconsentono Per_2
che le figlie trascorrano con i genitori il compleanno di questi ultimi a prescindere dall'ordinaria turnazione.
3 4) al fine di consentire alle figlie di superare serenamente questo periodo di crisi familiare, i ricorrenti convengono che non dovranno presentare e tanto più far
Per_ frequentare nuovi compagni/e a e per sei mesi decorrenti dall'emanazione Per_2
della sentenza di separazione;
5) il signor si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di CP_1 Pt_1 mantenimento delle figlie, l'importo mensile di euro 400,00= (euro quattrocento) per ciascuna, per un totale di € 800,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, alle coordinate di conto corrente allo stesso già note. Il contributo al mantenimento sarà soggetto a rivalutazione Istat come per legge;
6) la signora ed il signor si faranno carico nella misura pari al 50% Pt_1 CP_1
ciascuno delle spese straordinarie, per la cui individuazione e regolamentazione le
Parti si richiamano espressamente al protocollo in uso presso il Tribunale di
Bergamo che di seguito integralmente si trascrive: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze. Il coniuge che intende sostenere una spesa a carattere straordinario che richiede il preventivo accordo dovrà documentarne i costi all'altro, richiedendone il consenso scritto. Il genitore che riceverà la richiesta
4 dovrà rispondere all'altro entro cinque giorni dalla ricezione della stessa ed il rimborso dovrà avvenire a favore del genitore anticipatario entro quindici giorni dall'esibizione della reversale di spesa. L'esibizione della documentazione contabile e fiscale potrà avvenire anche a mezzo whatsapp o posta elettronica. In caso di spese straordinarie che richiedono esborsi superiori ad € 100,00= i genitori si impegnano a provvedere al loro versamento in via contestuale fra loro;
qualora non fosse possibile effettuare un versamento contestuale, il rimborso al genitore che avrà anticipato gli importi anche a favore dell'altro dovrà avvenire entro sette giorni dall'esibizione della contabile di spesa con le modalità di cui sopra;
7) l'assegno unico universale verrà percepito al 50% da ciascun genitore;
8) i ricorrenti acconsentono sin d'ora al rilascio dei documenti personali validi anche per l'espatrio propri e delle figlie, ma eventuali viaggi all'estero dovranno comunque essere previamente concordati come indicato al precedente punto 3);
9) le parti danno atto che il signor ha già versato alla signora la somma CP_1 Pt_1 di € 10.000,00= (euro diecimila/00) al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali fra loro pendenti;
10)I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già regolamentato ogni altra questione di natura economica non inclusa nel presente ricorso e pertanto di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro per ogni titolo o ragione;
11) il signor si obbliga a concorrere al 50% alle spese veterinarie e di acquisto CP_1 del cibo per il cane e l'uccellino attualmente presenti presso la casa familiare. La refusione delle spese anticipate dalla signora dovrà avvenire mensilmente previa Pt_1
esibizione della reversale di spesa;
12) i ricorrenti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN (BG), affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2011, atto n.6, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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