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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3403/2022 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
TOMASELLO ANNALISA,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to
[...]
LONGO LAURA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA DUSMET
C/O DELLO STATO 17 95121 Controparte_1 CP_1
- CP_2 Controparte_3
(non costituito - contumace)
[...]
Controparte_4 Controparte_5
, con il Patrocinio dell'Avv.to CONTI GIUSEPPE, elettivamente
[...] domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CASCINO N 2 RIPOSTO
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va dato atto che, quanto al merito del presente procedimento
(l'addebito erariale del 19/09/2019, prot. n. 41891), ricorre la cessazione della materia del contendere, attesa la sentenza già emessa in merito (sentenza n. 1840 del 28 aprile
2025), nel procedimento iscritto al N.R.G.L. 7797/2020 R.G.L. nei confronti del e del , che ha così statuito: “DICHIARA Controparte_1 CP_2
l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate a Pt_1
in data antecedente al 19.4.2009 per stipendi non dovuti di cui al provvedimento
[...]
di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 15968 del 9.4.2019
e al provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 41891 del 19.9.2019;
DICHIARA dovuto dal ricorrente l'importo residuo di euro 5.197,32, come da relazione
di C.T.U., che si richiama per relationem, salve ulteriori riduzioni per ulteriori
pagamenti operati successivamente alla redazione della relazione di C.T.U.;
RIGETTA nel resto il ricorso;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
PONE le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido”.
Dal canto suo, il , con note depositate il 9.9.2025, ha dato atto Controparte_1
che “il , come sopra rappresentato e difeso, l' ha provveduto in data CP_1 CP_6
11.06.2025 allo sgravio parziale (vgs copia allegata) della cartella esattoriale n. 293
2020 00463356 63 000 (emessa a suo tempo per l'importo sorte capitale di €
11.111,11), riducendo l'iscrizione a ruolo (sorte capitale) ad euro 5.197,32 (Carico
Origine 11'111,11 - Carico Discaricato 5'913.79=5.197,32), adeguandosi a quanto disposto dal Giudice nel procedimento RG 7797-2020 con la sentenza richiamata”.
Anche in Concessionario ha preso atto dello sgravio disposto dall'ente impositore.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Sussiste pertanto la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse alla pronunzia, alla luce della sentenza già emessa, che peraltro il Ministero
dell'Economia ha dato atto di voler recepire.
Quanto alla statuizione sulle spese, richieste anche da parte ricorrente, con richiesta di distrazione formulata dal relativo procuratore, va evidenziato quanto segue.
Per quanto concerne i motivi che attengono alla legittimazione del concessionario ed all'eventuale nullità della cartella, va osservato che la cartella ed il ruolo opposti sono stati formati e resi esecutivi in data 12.2.2020 (v. cartella esattoriale prodotta in atti,
fasc. ricorrente), dunque prima dello scioglimento di Controparte_4
decorrente, secondo le stesse prospettazioni della parte ricorrente, dal 1 ottobre 2021.
Il primo motivo di ricorso non appare quindi fondato.
Ogni altro motivo attinente ai vizi di legittimità della cartella esattoriale risultano assorbiti dalla sentenza n. 1840/2025, avendo questa specificamente determinato il quantum debeatur a carico di parte ricorrente, dovendosi inoltre evidenziare che, anche laddove i vizi dedotti fossero stati fondati, l'illegittimità formale della cartella o degli altri atti non avrebbe potuto determinare il venir meno dell'obbligo del giudice di accertare la sussistenza del credito azionato in ripetizione, credito come detto già
determinato.
Alla luce del detto precedente, risulta accertato che parte ricorrente risulta debitrice di somme. Sicché deve ritenersi tecnicamente (in parte) soccombente, non apparendo sufficiente la mera riduzione operata in forza dell'eccezione di prescrizione, verificatasi solo in parte.
Va peraltro rigettata la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto della carenza di allegazioni e prove in merito ai presunti danni, nonché alla sussistenza del debito erariale del ricorrente.
Non può dunque accogliersi la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte ricorrente, sussistendo un'ipotesi di soccombenza a carico della stessa che potrebbe
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Seconda Sezione Civile – Lavoro
giustificarne addirittura la condanna in favore delle controparti, essa comunque risultando tenuta al pagamento di determinate somme.
L'accoglimento parziale della causa connessa, e dunque la reciproca soccombenza,
possono pertanto al più giustificare la compensazione delle spese che vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
La cartella opposta va comunque revocata, tenuto conto che l'importo dovuto dal ricorrente risulta differente ed è, allo stato, quello accertato con la sentenza n.
1840/2025 emessa da questo ufficio.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
REVOCA la cartella opposta;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese processuali tra le parti costituite e le dichiara irripetibili per il resto.
Così depositato, in Catania, lì 24/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. M. FIORENTINO
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In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 3403/2022 R.G., avente ad oggetto: altre ipotesi
PROMOSSA DA
, cod. fisc. con il patrocinio dell'Avv.to Parte_1 C.F._1
TOMASELLO ANNALISA,
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
, con il Patrocinio dell'Avv.to
[...]
LONGO LAURA, elettivamente domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA DUSMET
C/O DELLO STATO 17 95121 Controparte_1 CP_1
- CP_2 Controparte_3
(non costituito - contumace)
[...]
Controparte_4 Controparte_5
, con il Patrocinio dell'Avv.to CONTI GIUSEPPE, elettivamente
[...] domiciliato/a presso lo Studio sito in VIA CASCINO N 2 RIPOSTO
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti gli atti di causa possono ritenersi richiamati per relationem, apparendone sovrabbondante la loro riproposizione nella presente sede, ancorché in forma sintetica, TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
anche in considerazione del carattere della controversia ed atteso quanto prevede l'art. 132 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009 n. 69.
Preliminarmente, va dato atto che, quanto al merito del presente procedimento
(l'addebito erariale del 19/09/2019, prot. n. 41891), ricorre la cessazione della materia del contendere, attesa la sentenza già emessa in merito (sentenza n. 1840 del 28 aprile
2025), nel procedimento iscritto al N.R.G.L. 7797/2020 R.G.L. nei confronti del e del , che ha così statuito: “DICHIARA Controparte_1 CP_2
l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme erogate a Pt_1
in data antecedente al 19.4.2009 per stipendi non dovuti di cui al provvedimento
[...]
di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo prot. n. 15968 del 9.4.2019
e al provvedimento di addebito di credito erariale prot. n. 41891 del 19.9.2019;
DICHIARA dovuto dal ricorrente l'importo residuo di euro 5.197,32, come da relazione
di C.T.U., che si richiama per relationem, salve ulteriori riduzioni per ulteriori
pagamenti operati successivamente alla redazione della relazione di C.T.U.;
RIGETTA nel resto il ricorso;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
PONE le spese di C.T.U. a carico delle parti in solido”.
Dal canto suo, il , con note depositate il 9.9.2025, ha dato atto Controparte_1
che “il , come sopra rappresentato e difeso, l' ha provveduto in data CP_1 CP_6
11.06.2025 allo sgravio parziale (vgs copia allegata) della cartella esattoriale n. 293
2020 00463356 63 000 (emessa a suo tempo per l'importo sorte capitale di €
11.111,11), riducendo l'iscrizione a ruolo (sorte capitale) ad euro 5.197,32 (Carico
Origine 11'111,11 - Carico Discaricato 5'913.79=5.197,32), adeguandosi a quanto disposto dal Giudice nel procedimento RG 7797-2020 con la sentenza richiamata”.
Anche in Concessionario ha preso atto dello sgravio disposto dall'ente impositore.
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Sussiste pertanto la cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcun interesse alla pronunzia, alla luce della sentenza già emessa, che peraltro il Ministero
dell'Economia ha dato atto di voler recepire.
Quanto alla statuizione sulle spese, richieste anche da parte ricorrente, con richiesta di distrazione formulata dal relativo procuratore, va evidenziato quanto segue.
Per quanto concerne i motivi che attengono alla legittimazione del concessionario ed all'eventuale nullità della cartella, va osservato che la cartella ed il ruolo opposti sono stati formati e resi esecutivi in data 12.2.2020 (v. cartella esattoriale prodotta in atti,
fasc. ricorrente), dunque prima dello scioglimento di Controparte_4
decorrente, secondo le stesse prospettazioni della parte ricorrente, dal 1 ottobre 2021.
Il primo motivo di ricorso non appare quindi fondato.
Ogni altro motivo attinente ai vizi di legittimità della cartella esattoriale risultano assorbiti dalla sentenza n. 1840/2025, avendo questa specificamente determinato il quantum debeatur a carico di parte ricorrente, dovendosi inoltre evidenziare che, anche laddove i vizi dedotti fossero stati fondati, l'illegittimità formale della cartella o degli altri atti non avrebbe potuto determinare il venir meno dell'obbligo del giudice di accertare la sussistenza del credito azionato in ripetizione, credito come detto già
determinato.
Alla luce del detto precedente, risulta accertato che parte ricorrente risulta debitrice di somme. Sicché deve ritenersi tecnicamente (in parte) soccombente, non apparendo sufficiente la mera riduzione operata in forza dell'eccezione di prescrizione, verificatasi solo in parte.
Va peraltro rigettata la richiesta di risarcimento danni, tenuto conto della carenza di allegazioni e prove in merito ai presunti danni, nonché alla sussistenza del debito erariale del ricorrente.
Non può dunque accogliersi la richiesta di condanna alle spese formulata dalla parte ricorrente, sussistendo un'ipotesi di soccombenza a carico della stessa che potrebbe
Pagina 3 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
giustificarne addirittura la condanna in favore delle controparti, essa comunque risultando tenuta al pagamento di determinate somme.
L'accoglimento parziale della causa connessa, e dunque la reciproca soccombenza,
possono pertanto al più giustificare la compensazione delle spese che vanno dichiarate irripetibili nei confronti delle parti non costituite.
La cartella opposta va comunque revocata, tenuto conto che l'importo dovuto dal ricorrente risulta differente ed è, allo stato, quello accertato con la sentenza n.
1840/2025 emessa da questo ufficio.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
REVOCA la cartella opposta;
RIGETTA nel resto;
COMPENSA le spese processuali tra le parti costituite e le dichiara irripetibili per il resto.
Così depositato, in Catania, lì 24/09/2025
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