Sentenza 8 novembre 2018
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2018, n. 50902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50902 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2018 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI EM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 19/02/2018 del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE BIANCHI;
lette le conclusioni del PG .44-dCA Ce/e4 1,41t^ CAG- che ha chiesto k.554- . )1-C__EA 1441‘445-i l'At, t -4 eig2. té A
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con ordinanza pronunciata in data 19.2.2018 il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta proposta da MA EL ed avente ad oggetto la dichiarazione di non esecutività della sentenza, pronunciata in data 4.7.2017, del Tribunale di Bari. L'ordinanza, rilevato che la istanza era fondata sulla circostanza che MA EL era stato assistito, nel giudizio di cognizione, da legale ( avv. Mario Mongelli) mai nominato come difensore di fiducia, ha osservato che l'imputato aveva personalmente ricevuto la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, atti processuali nei quali era indicato come difensore di fiducia il predetto legale, il quale aveva anche provveduto a nominare un sostituto di udienza. Inoltre, la omessa traduzione in udienza dell'imputato MA non era stata eccepita dal difensore.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di MA EL, denunciando, con unico motivo, difetto di motivazione avendo il Tribunale, da una parte, ritenuto sussistente il mandato fiduciario all'avv. Mongelli pur riconoscendo l'assenza negli atti processuali della relativa nomina da parte dell'imputato e, dall'altra, ritenuto irrilevante lo stato di detenzione di MA, pur riconoscendo che le notifiche degli atti processuali erano avvenute mediante consegna a mani in carcere.
3. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. I difensori di MA EL hanno chiesto al giudice dell'esecuzione la dichiarazione di non esecutività della sentenza pronunciata in data 4.7.2017 dal Tribunale di Bari "per nullità del giudizio", individuate nella assistenza da parte di legale mai nominato come difensore di fiducia e nella omessa traduzione in udienza dell'imputato, detenuto per altra causa. A fronte della motivazione dell'ordinanza impugnata - che aveva ritenuto, da una parte, provato il rapporto fiduciario tra l'imputato MA e l'avv. Mongelli e, dall'altra, non proponibile eccezione di nullità per la omessa traduzione in udienza dell'imputato - il ricorrente ha denunciato difetto di motivazione, in quanto la stessa ordinanza aveva riconosciuto, da una parte, che negli atti processuali non vi era la nomina dell'avv. Mongelli e, dall'altra, che provata era la detenzione dell'imputato.
5. Il Collegio osserva che la istanza proposta ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. è stata motivata in ragione della sussistenza di nullità processuali verificatesi nel giudizio di primo grado e relative alla assistenza del difensore e alla impossibilità dell'imputato di essere presente alle udienze dibattimentali. Lo stesso ricorrente ha riconosciuto, nella originaria istanza, di aver ricevuto personalmente la notifica del decreto di citazione a giudizio. . La giurisprudenza ha precisato che nel procedimento ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. non possono dedursi questioni concernenti la fase di cognizione, proponibili soltanto attraverso i normali mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria, bensì solo questioni relative all'esistenza del giudicato e la validità formale del titolo che legittima l'esecuzione penale ( Sez. 1, 26.5.2006, Santarelli, Rv. 234224; Sez. 1, 10.6.2004, Conderni, Rv. 229580; Sez. 1, 26.11.2008, Lasco, Rv. 239509; Sez. 1, 11.12.2013, Amore, Rv. 258765). L'istanza del condannato riguardava, dunque, nullità verificatesi - in tesi di parte - nel giudizio di cognizione, senza che fosse dedotto alcun vizio specifico nella formazione del titolo esecutivo. La domanda quindi si poneva al di fuori dei limiti oggettivi inerenti il procedimento di esecuzione, con conseguente manifesta infondatezza per difetto dei requisiti di legge. L'originaria inammissibilità della richiesta comporta la inammissibilità del ricorso proposto avverso l'ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice dell'esecuzione.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ( Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 2.000, 00.
P.Q.M.
-chiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle mende. Così deciso il