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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 20/08/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 431/2022 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. COSSU Parte_1
GIOVANNA APPELLANTE contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti COSSELLU CATERINA e BRUNDU MARIA LUISA RITA ANDREANA
APPELLATA
All'udienza del 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
pagina 1 di 6 2) per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite del procedimento monitorio e dei due gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
a. rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 200/2022 del 28.03.2022 – R.G. n. 78/18 del Tribunale Ordinario di Nuoro.
b. In ogni caso con vittoria di spese di tutti e due i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 200/22 il Tribunale di Nuoro accoglieva l'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo n. 338/17 emesso Controparte_2
Contr dal medesimo tribunale, revocava tale decreto e condannava la alla rifusione della minor somma di euro 3.481,99 a titolo di pagamento residuo delle competenze spettanti al per le prestazioni specialistiche dal medesimo erogate Parte_2
negli anni 2007-2011, in forza dei contratti conclusi tra le parti, rispettivamente in data
29.12.2006, 24.2.2009, 31.3.2011.
Affermata l'applicabilità delle tariffe previste dalla Delibera Regionale n. 1976 del
28.4.1998, in ragione dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato della successiva delibera n. 34/9 del 11.9.2007, il tribunale nuorese riteneva non dimostrato dall'opponente il superamento del tetto di spesa complessivo. Applicava, invece, l'art. 1, comma 796 lettera O, della L. 296/2006 (sconto del 20% previsto dalla Legge
Finanziaria 2007) alla fattispecie dedotta con l'opposizione, concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del dalle strutture privare CP_3
accreditate. Nel calcolare il quantum dovuto, infatti, il tribunale riteneva corretta la decurtazione operata dall' sulla somma dovuta al soggetto che aveva Controparte_2
fornito le prestazioni nel periodo compreso tra l'ottobre e il dicembre 2007 e per pagina 2 di 6 l'annualità del 2008, in quanto assistita dalla compartecipazione pubblica alla spesa e in conformità alla previsione contrattuale vincolante tra le parti. Viceversa, riteneva non dovuta alcuna somma per il triennio 2010-2012 per superamento del tetto di spesa massimo, ritenendolo provato dalle diffide prodotte.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, la società Parte_2
, ora ha proposto appello, deducendo:
[...] Parte_1
1) il travisamento dei fatti laddove il primo Giudice, nel quantificare le somme dovute per il triennio 2007-2009, decurtava importi differenti rispetto a quelli da lui stesso individuati;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui riteneva non dovuta alcuna somma per gli anni 2010-2012.
Si è costituita la resistendo all'appello e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente tutti i motivi di appello, in quanto strettamente collegati tra loro.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo avere ritenuto applicabili le tariffe della Delibera Regionale del 1998 e la decurtazione del 20% della Legge Finanziaria del 2007, detraeva gli importi al lordo, senza considerare lo sconto già operato dalla nel calcolo. CP_2
La censura è fondata.
Erroneamente il tribunale non considerava che le somme percepite dal Parte_2
secondo le tariffe del 2007 erano già decurtate dello sconto del 20% fissato dalla Legge Contr Finanziaria del 2007 (v. seconda colonna del prospetto prodotto dalla e i conteggi allegati da parte opposta).
pagina 3 di 6 Ne consegue che il calcolo corretto delle somme dovute nel triennio 2007-2009 deve essere così riformulato:
- € 12.048,65 – € 10.355,24 = € 1693,41 per il periodo fra ottobre e dicembre 2007;
- € 46.076,60 – € 39.646,73 = € 6.429,87 per l'annualità 2008;
- € 40.342,49 – € 39.694,97 = € 5.647,52 per l'annualità 2009.
Per un totale di complessivi € 13.770,80 (€ 1.693,41 + € 6.429,87 + € 5.647,52 in luogo di € 3.481,99, come liquidati in sentenza per i medesimi anni).
Quanto alle somme richieste per l'anno 2010, appare ancora erroneo il rigetto della relativa domanda diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni rese ai pazienti.
Per chiarezza, occorre premettere che non è oggetto di impugnazione il principio affermato in prime cure sulla scorta della Legge Finanziaria del 2007, secondo il quale la decurtazione del 20% sugli importi spettanti alle strutture private accreditate riguarda le prestazioni soggette in tutto o in parte alla compartecipazione pubblica, trattandosi, appunto, di misura straordinaria destinata a contenere la spesa sanitaria del periodo.
Il soggetto erogatore del servizio ha, invece, evidenziato che il tribunale, pur affermando Parte la riferibilità dello “sconto” praticato dalla a tale tipologia di prestazioni, non si pronunciava relativamente all'anno 2010 e rigettava la domanda per gli anni 2011 e
2012, affermando che era stato superato il tetto di spesa per tali periodi.
La doglianza merita pregio.
Agendo con ricorso per decreto ingiuntivo, il chiedeva il pagamento della Parte_2
differenza tra la somma complessivamente dovuta per le prestazioni rese negli anni
2007-2011 e quanto effettivamente ricevuto.
La decisione del tribunale deve essere riformata nella parte in cui il Giudice riteneva che
“nulla è dovuto” per l'anno 2010.
Seppur sia pacifica la esecuzione delle prestazioni e non contestato lo sconto da applicare, non può dirsi, invece, dimostrato il superamento del tetto massimo di spesa, Contr neppure eccepito dalla relativamente a quell'anno.
pagina 4 di 6 Ne consegue che la pretesa di ottenere l'intera somma a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese nel 2010 deve trovare accoglimento, essendo incontestato che lo sconto tariffario trovi applicazione nei confronti delle prestazioni soggette a compartecipazione pubblica della spesa e non essendo, invece, dimostrato, dalla documentazione agli atti, che la struttura avesse superato il limite di spesa. Contr Ed invero, nel formulare la sua opposizione al decreto, la non contestava che le somme richieste per il 2010 corrispondessero all'importo dovuto, né eccepiva che dai tabulati trasmessi dalla struttura fosse emerso che l'intimante avesse erogato prestazioni superiori al tetto di spesa per l'anno 2010. In nessuna delle missive prodotte con la terza memoria istruttoria la controparte faceva riferimento alla annualità del 2010.
Tutte le somme richieste per l'anno 2010 devono, quindi, essere liquidate.
Ad identiche considerazioni si giunge per le richieste relative alle prestazioni dell'anno
2011, anch'esse negate dal tribunale per intervenuto superamento del tetto di spesa.
Su tale questione si osserva che il periodo per il quale la struttura convenzionata domandava le differenze retributive è solo quello compreso fra l'anno 2007 e l'anno
2011, con esclusione, quindi, dell'anno 2012, per il quale nessuna richiesta veniva avanzata (v. sul punto ricorso per decreto ingiuntivo). La valutazione in ordine al superamento del limite di spesa per l'anno 2012 appare, quindi, non necessaria, in quanto nessuna richiesta era stata fatta per tale annualità.
Quanto alle somme richieste per l'anno 2011, si osserva che le produzioni documentali versate agli atti dimostrano il raggiungimento di tale tetto di spesa unicamente per gli anni 2012 e 2013, non oggetto della presente opposizione (v. le diffide prodotte agli atti).
Nessuna prova è emersa, viceversa, per l'anno 2011. L'unica lettera, infatti, in cui viene fatto riferimento alle prestazioni del 2011 è quella datata 20.3.2012, nella quale il laboratorio sollecitava il saldo delle prestazioni effettuate nell'anno 2011 nei limiti del tetto di spesa massimo senza rappresentare alcuno sforamento.
pagina 5 di 6 Non avendo, quindi, l'ATS fornito alcuna prova del superamento del tetto di spesa per tale anno ed essendosi la struttura limitata ad evidenziare tale superamento solo per gli anni 2012-2013 (non oggetto del presente contratto), la richiesta monitoria appare corretta. Contr La decisione del primo Giudice che revocava il decreto ingiuntivo, condannando la al pagamento di una minore somma appare, pertanto, errata.
L'appello deve, pertanto, essere accolto, con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la facilità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie l'appello proposto dal ora Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 200/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Nuoro in data 28.3.2022 e, per l'effetto, rigetta la opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 338/17;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, liquidate in € 685,50 per la fase monitoria,
€ 3.809,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Così deciso in Sassari, il 20.8.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione Distaccata di Sassari
SEZIONE CIVILE La Corte composta dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Maria Grixoni Presidente Relatore Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 431/2022 promossa da: appresentata e difesa dall'Avv. COSSU Parte_1
GIOVANNA APPELLANTE contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti COSSELLU CATERINA e BRUNDU MARIA LUISA RITA ANDREANA
APPELLATA
All'udienza del 11.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza impugnata:
1) rigettare la proposta opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto;
pagina 1 di 6 2) per l'effetto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese e competenze di lite del procedimento monitorio e dei due gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellata: “Perché l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia:
a. rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 200/2022 del 28.03.2022 – R.G. n. 78/18 del Tribunale Ordinario di Nuoro.
b. In ogni caso con vittoria di spese di tutti e due i gradi del giudizio, oltre accessori di legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 200/22 il Tribunale di Nuoro accoglieva l'opposizione proposta dall avverso il decreto ingiuntivo n. 338/17 emesso Controparte_2
Contr dal medesimo tribunale, revocava tale decreto e condannava la alla rifusione della minor somma di euro 3.481,99 a titolo di pagamento residuo delle competenze spettanti al per le prestazioni specialistiche dal medesimo erogate Parte_2
negli anni 2007-2011, in forza dei contratti conclusi tra le parti, rispettivamente in data
29.12.2006, 24.2.2009, 31.3.2011.
Affermata l'applicabilità delle tariffe previste dalla Delibera Regionale n. 1976 del
28.4.1998, in ragione dell'annullamento da parte del Consiglio di Stato della successiva delibera n. 34/9 del 11.9.2007, il tribunale nuorese riteneva non dimostrato dall'opponente il superamento del tetto di spesa complessivo. Applicava, invece, l'art. 1, comma 796 lettera O, della L. 296/2006 (sconto del 20% previsto dalla Legge
Finanziaria 2007) alla fattispecie dedotta con l'opposizione, concernente la remunerazione delle prestazioni rese per conto del dalle strutture privare CP_3
accreditate. Nel calcolare il quantum dovuto, infatti, il tribunale riteneva corretta la decurtazione operata dall' sulla somma dovuta al soggetto che aveva Controparte_2
fornito le prestazioni nel periodo compreso tra l'ottobre e il dicembre 2007 e per pagina 2 di 6 l'annualità del 2008, in quanto assistita dalla compartecipazione pubblica alla spesa e in conformità alla previsione contrattuale vincolante tra le parti. Viceversa, riteneva non dovuta alcuna somma per il triennio 2010-2012 per superamento del tetto di spesa massimo, ritenendolo provato dalle diffide prodotte.
Con atto di citazione, tempestivamente notificato, la società Parte_2
, ora ha proposto appello, deducendo:
[...] Parte_1
1) il travisamento dei fatti laddove il primo Giudice, nel quantificare le somme dovute per il triennio 2007-2009, decurtava importi differenti rispetto a quelli da lui stesso individuati;
2) l'erroneità della decisione nella parte in cui riteneva non dovuta alcuna somma per gli anni 2010-2012.
Si è costituita la resistendo all'appello e chiedendo la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
La causa è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Possono essere trattati congiuntamente tutti i motivi di appello, in quanto strettamente collegati tra loro.
Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo avere ritenuto applicabili le tariffe della Delibera Regionale del 1998 e la decurtazione del 20% della Legge Finanziaria del 2007, detraeva gli importi al lordo, senza considerare lo sconto già operato dalla nel calcolo. CP_2
La censura è fondata.
Erroneamente il tribunale non considerava che le somme percepite dal Parte_2
secondo le tariffe del 2007 erano già decurtate dello sconto del 20% fissato dalla Legge Contr Finanziaria del 2007 (v. seconda colonna del prospetto prodotto dalla e i conteggi allegati da parte opposta).
pagina 3 di 6 Ne consegue che il calcolo corretto delle somme dovute nel triennio 2007-2009 deve essere così riformulato:
- € 12.048,65 – € 10.355,24 = € 1693,41 per il periodo fra ottobre e dicembre 2007;
- € 46.076,60 – € 39.646,73 = € 6.429,87 per l'annualità 2008;
- € 40.342,49 – € 39.694,97 = € 5.647,52 per l'annualità 2009.
Per un totale di complessivi € 13.770,80 (€ 1.693,41 + € 6.429,87 + € 5.647,52 in luogo di € 3.481,99, come liquidati in sentenza per i medesimi anni).
Quanto alle somme richieste per l'anno 2010, appare ancora erroneo il rigetto della relativa domanda diretta ad ottenere il pagamento delle prestazioni rese ai pazienti.
Per chiarezza, occorre premettere che non è oggetto di impugnazione il principio affermato in prime cure sulla scorta della Legge Finanziaria del 2007, secondo il quale la decurtazione del 20% sugli importi spettanti alle strutture private accreditate riguarda le prestazioni soggette in tutto o in parte alla compartecipazione pubblica, trattandosi, appunto, di misura straordinaria destinata a contenere la spesa sanitaria del periodo.
Il soggetto erogatore del servizio ha, invece, evidenziato che il tribunale, pur affermando Parte la riferibilità dello “sconto” praticato dalla a tale tipologia di prestazioni, non si pronunciava relativamente all'anno 2010 e rigettava la domanda per gli anni 2011 e
2012, affermando che era stato superato il tetto di spesa per tali periodi.
La doglianza merita pregio.
Agendo con ricorso per decreto ingiuntivo, il chiedeva il pagamento della Parte_2
differenza tra la somma complessivamente dovuta per le prestazioni rese negli anni
2007-2011 e quanto effettivamente ricevuto.
La decisione del tribunale deve essere riformata nella parte in cui il Giudice riteneva che
“nulla è dovuto” per l'anno 2010.
Seppur sia pacifica la esecuzione delle prestazioni e non contestato lo sconto da applicare, non può dirsi, invece, dimostrato il superamento del tetto massimo di spesa, Contr neppure eccepito dalla relativamente a quell'anno.
pagina 4 di 6 Ne consegue che la pretesa di ottenere l'intera somma a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese nel 2010 deve trovare accoglimento, essendo incontestato che lo sconto tariffario trovi applicazione nei confronti delle prestazioni soggette a compartecipazione pubblica della spesa e non essendo, invece, dimostrato, dalla documentazione agli atti, che la struttura avesse superato il limite di spesa. Contr Ed invero, nel formulare la sua opposizione al decreto, la non contestava che le somme richieste per il 2010 corrispondessero all'importo dovuto, né eccepiva che dai tabulati trasmessi dalla struttura fosse emerso che l'intimante avesse erogato prestazioni superiori al tetto di spesa per l'anno 2010. In nessuna delle missive prodotte con la terza memoria istruttoria la controparte faceva riferimento alla annualità del 2010.
Tutte le somme richieste per l'anno 2010 devono, quindi, essere liquidate.
Ad identiche considerazioni si giunge per le richieste relative alle prestazioni dell'anno
2011, anch'esse negate dal tribunale per intervenuto superamento del tetto di spesa.
Su tale questione si osserva che il periodo per il quale la struttura convenzionata domandava le differenze retributive è solo quello compreso fra l'anno 2007 e l'anno
2011, con esclusione, quindi, dell'anno 2012, per il quale nessuna richiesta veniva avanzata (v. sul punto ricorso per decreto ingiuntivo). La valutazione in ordine al superamento del limite di spesa per l'anno 2012 appare, quindi, non necessaria, in quanto nessuna richiesta era stata fatta per tale annualità.
Quanto alle somme richieste per l'anno 2011, si osserva che le produzioni documentali versate agli atti dimostrano il raggiungimento di tale tetto di spesa unicamente per gli anni 2012 e 2013, non oggetto della presente opposizione (v. le diffide prodotte agli atti).
Nessuna prova è emersa, viceversa, per l'anno 2011. L'unica lettera, infatti, in cui viene fatto riferimento alle prestazioni del 2011 è quella datata 20.3.2012, nella quale il laboratorio sollecitava il saldo delle prestazioni effettuate nell'anno 2011 nei limiti del tetto di spesa massimo senza rappresentare alcuno sforamento.
pagina 5 di 6 Non avendo, quindi, l'ATS fornito alcuna prova del superamento del tetto di spesa per tale anno ed essendosi la struttura limitata ad evidenziare tale superamento solo per gli anni 2012-2013 (non oggetto del presente contratto), la richiesta monitoria appare corretta. Contr La decisione del primo Giudice che revocava il decreto ingiuntivo, condannando la al pagamento di una minore somma appare, pertanto, errata.
L'appello deve, pertanto, essere accolto, con condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della controparte, liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento, stante la facilità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) accoglie l'appello proposto dal ora Parte_4 [...]
avverso la sentenza n. 200/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Nuoro in data 28.3.2022 e, per l'effetto, rigetta la opposizione confermando il decreto ingiuntivo n. 338/17;
2) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1
rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento monitorio, liquidate in € 685,50 per la fase monitoria,
€ 3.809,00 per il primo grado ed € 4.996,00 per il presente grado per compensi, oltre quanto dovuto per legge.
Così deciso in Sassari, il 20.8.2025
Il Presidente – est.
Dott.ssa Maria Grixoni
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