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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Sergio Parte_1
Massimo Mancusi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Giulio Cesare 95
[.
-APPELLANTE
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale, dall'avvocata Alessia Manno ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 80/2024 pubblicata in data 22/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, il ricorso presentato da al Parte_1 fine di fare dichiarare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito per € 87.505,18 richiesta con nota CP_ del 11/05/2021 in relazione ad importi corrisposti in misura maggiore al dovuto sulla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e relative quote di maggiorazione sociale in godimento del ricorrente nel periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2021.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
CP_
aveva agito in giudizio contestando la nota in data 11/05/2021 con la quale Parte_1 gli era stata richiesta la restituzione di un importo di € 87.505,18 per indebita percezione, nel periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2021, della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 (e delle relative quote di maggiorazione sociale e di incremento di maggiorazione sociale) in ragione della mancata presentazione da parte dell'assistito della domanda di revisione prevista per il giugno 2014, in sede di omologa emessa all'esito del procedimento n. r.g. 4227/2012.
Contestava la fondatezza dell'indebito oggetto della nota contestata rilevando di essere stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 12 l. 118/1971 con CP_ verbale della Commissione medica del 21/05/2012 e non con decreto di omologa, verbale che non prevedeva una revisione della prestazione.
Evidenziava come con il decreto di omologa del 23/07/2013 emesso all'esito del procedimento r.g.n. 4227/2012 menzionato nella nota di indebito gli era stato riconosciuto, a far data dalla domanda amministrativa (23/09/2011), il requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento e come nel suddetto decreto non era stata indicata una data di revisione della prestazione, data che, secondo CP_ quanto sostenuto dall' era stata indicata solo nella consulenza medico-legale evidenziando altresì CP_ come fosse onere dell' procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario.
Contestava inoltre la tardività della nota dell'11/05/2021 in quanto effettuata in violazione dei termini di cui all'art. 13, comma 2, l. 412/1991.
Rivendicava altresì l'irripetibilità dell'indebito evidenziando l'inapplicabilità in materia di indebito assistenziale dell'art. 2033 c.c. e la violazione del principio dell'affidamento incolpevole.
Il Tribunale respingeva la domanda.
Premessi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, evidenziava come lo stesso ricorrente avesse “depositato il decreto di omologa del procedimento per atti di di cui al r.g.n. 4227/2012 nel quale sono indicate tutte le prestazioni oggetto della richiesta di restituzione in questa sede impugnate, inclusa l'indennità di accompagnamento, nonché la relativa relazione definitiva, con la quale era indicata la necessità di sottoporre il periziato a revisione nel termine di 1 anno” .
Rilevava l'infondatezza delle contestazioni effettuate dal ricorrente ove lamentava la violazione dei termini di cui all'art. 13 della l. 412/1991, disciplina che evidenziava essere applicabile ai soli indebiti previdenziali per carenza del requisito reddituale (non analogicamente applicabile all'ipotesi, ricorrente nella specie, di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario).
Affermava pertanto l'infondatezza del ricorso in ragione dell'assenza del requisito sanitario relativo alle prestazioni oggetto di recupero ed escludendo la possibilità di ravvisare in capo al ricorrente un affidamento incolpevole.
Rilevava a tale ultimo proposito come “la doverosa conoscenza della necessità di sottoporsi a visita di revisione esclude in capo al ricorrente ogni illegittimo ed incolpevole affidamento sulla liceità delle erogazioni erroneamente corrispostegli”.
CP_ Condannava infine il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva CP_ affermato la legittimità dell'azione di recupero dell'
Ribadisce la tardività della stessa rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della l. 412/1991 nonché l'irripetibilità dell'indebito in ragione della inapplicabilità del principio generale di ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. e dei principi giurisprudenziali enunciati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva innanzitutto che la gravata sentenza non risulta essere stata oggetto di impugnazione nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dell'indebito, sotto il profilo sostanziale, per mancata presentazione da parte dell'assistito della domanda di revisione entro la scadenza fissata al giugno 2014.
L'appellante non contesta in modo specifico quanto affermato a tale proposito dal giudice di prime cure in ordine all'essere le prestazioni oggetto di recupero, ivi inclusa l'indennità di accompagnamento, indicate nel provvedimento di omologa del 21/05/2013, provvedimento depositato dallo stesso ricorrente unitamente alla relativa relazione peritale definitiva (integralmente richiamata, si osserva, nel suddetto decreto) ove era indicata la necessità di sottoporre il periziato a revisione nel termine di un anno (entro il giugno 2014) con conseguente venire meno, a seguito della mancata presentazione di domanda di revisione (così come affermato CP_ nel provvedimento di recupero e come sostenuto dall' del relativo requisito sanitario.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione risulta pertanto limitato alla fondatezza delle sole contestazioni reiterate dall'appellante nei motivi di impugnazione in ordine alla tardività dell'azione di recupero per violazione della tempistica prevista dall'art. 13, comma 2, l. 412/1991 e all'irripetibilità dell'indebito in ragione della asserita condizione soggettiva di buona fede e di incolpevole affidamento dello stesso.
Nessuna di tali contestazioni può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dei termini di cui all'art. 13, comma 2, della l. 412/1991 (norma che, com'è noto, dispone che ”L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) non possono che ribadirsi le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine all'inapplicabilità di tale normativa all'indebito oggetto di controversia in quanto espressamente applicabile ai soli indebiti di natura previdenziale determinati dal venir meno del necessario requisito reddituale, situazione quest'ultima chiaramente inapplicabile all'indebito oggetto di controversia avente natura assistenziale e determinato dal venire meno del requisito sanitario.
La disciplina della ripetizione dell'indebito regolamentata dall'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. 412 del 1991 (che di tale norma dispone, al primo comma una interpretazione autentica) non può infatti ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico senza che la stessa, in ragione del suo carattere eccezionale, possa, così come rilevato dal giudice di prime cure, ritenersi suscettibile di estensione in via analogica (in ordine alla inapplicabilità dell'art. 13 l. 412/1991 agli indebiti assistenziali trattandosi di norma riferita ai soli indebiti pensionistici e previdenziali, cfr. Cass n. 31373 del 2/12/2019 e Cass. n. 13223 del 30/06/2020).
Il motivo di appello in questione risulta parimenti infondato anche con riferimento alla violazione dei principi giurisprudenziali in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Si osserva che la gravata sentenza, una volta accertata (con passaggio non contestato), quale conseguenza della mancata presentazione da parte dell'assistito della domanda di revisione, la ritenuta insussistenza del requisito sanitario aveva escluso la possibilità di ravvisare in capo all'odierno appellante un incolpevole affidamento in ordine alla liceità della corresponsione in suo favore delle somme oggetto di recupero in ragione della “doverosa conoscenza della necessità di sottoporsi a visita di revisione”.
Trattasi di motivazione con cui l'odierno appellante, il quale si è in sostanza limitato a ribadire i principi giurisprudenziali già posti a fondamento del ricorso, non si confronta compiutamente e che in ogni caso, si osserva per maggiore completezza, risulta pienamente condivisibile.
Com'è noto la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede».
In materia di indebito assistenziale, la SC ha in particolare individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059/2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Deve peraltro ribadirsi a tale proposito quanto pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Cass. n. 24617 del 10/08/2022).
Nel presente caso di specie, trattandosi indebito assistenziale collegabile al venir meno del requisito sanitario, si ritengono applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005. Sempre nel senso della irrilevanza ai fini della ripetibilità delle prestazioni, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, cfr., recentemente, Cass. n. 34013 del 19/12/2019).
Alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, deve escludersi, così come affermato dal giudice di prime cure, la possibilità di ravvisare, in epoca successiva alla scadenza prevista per la revisione, e al conseguente venire meno del relativo requisito sanitario, un legittimo ed incolpevole affidamento dell'assistito, affidamento che deve escludersi, così come rilevato dal Tribunale, proprio per l'essersi quest'ultimo sottratto all'onere di sottoporsi alla necessaria visita di revisione.
Risulta invece meritevole di accoglimento il secondo motivo con il quale l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto nei suoi confronti la condanna al pagamento delle spese di lite invocando il regime di esenzione previsto per i giudizi previdenziali per avere effettuato rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali, l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, “di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115").
Ritiene il Collegio che nel presente caso di specie l'odierno appellante abbia provveduto ad adempiere agli oneri previsti dalla normativa menzionata maturando pertanto il diritto all'invocato beneficio della esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Quest'ultimo risulta infatti avere allegato al ricorso di primo grado (ove comunque era stata resa dichiarazione in tal senso), ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c., una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da questi sottoscritta contenente la dichiarazione della mancata percezione di redditi superiori ai limiti di legge con impegno a comunicare ulteriori variazioni,
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in parziale accoglimento dell'appello, dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite di primo grado, ferma restando nel resto la gravata sentenza.
Il complessivo esito del presente giudizio di impugnazione giustifica la compensazione delle spese di lite grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara irripetibili le spese di lite di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2810 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Sergio Parte_1
Massimo Mancusi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma viale Giulio Cesare 95
[.
-APPELLANTE
[...
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale, dall'avvocata Alessia Manno ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Rieti n. 80/2024 pubblicata in data 22/05/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, il ricorso presentato da al Parte_1 fine di fare dichiarare l'illegittimità della ripetizione dell'indebito per € 87.505,18 richiesta con nota CP_ del 11/05/2021 in relazione ad importi corrisposti in misura maggiore al dovuto sulla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 e relative quote di maggiorazione sociale in godimento del ricorrente nel periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2021.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su più motivi. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
CP_
aveva agito in giudizio contestando la nota in data 11/05/2021 con la quale Parte_1 gli era stata richiesta la restituzione di un importo di € 87.505,18 per indebita percezione, nel periodo dal 01/06/2014 al 30/06/2021, della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 (e delle relative quote di maggiorazione sociale e di incremento di maggiorazione sociale) in ragione della mancata presentazione da parte dell'assistito della domanda di revisione prevista per il giugno 2014, in sede di omologa emessa all'esito del procedimento n. r.g. 4227/2012.
Contestava la fondatezza dell'indebito oggetto della nota contestata rilevando di essere stato riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa ai sensi dell'art. 12 l. 118/1971 con CP_ verbale della Commissione medica del 21/05/2012 e non con decreto di omologa, verbale che non prevedeva una revisione della prestazione.
Evidenziava come con il decreto di omologa del 23/07/2013 emesso all'esito del procedimento r.g.n. 4227/2012 menzionato nella nota di indebito gli era stato riconosciuto, a far data dalla domanda amministrativa (23/09/2011), il requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento e come nel suddetto decreto non era stata indicata una data di revisione della prestazione, data che, secondo CP_ quanto sostenuto dall' era stata indicata solo nella consulenza medico-legale evidenziando altresì CP_ come fosse onere dell' procedere alla verifica della permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario.
Contestava inoltre la tardività della nota dell'11/05/2021 in quanto effettuata in violazione dei termini di cui all'art. 13, comma 2, l. 412/1991.
Rivendicava altresì l'irripetibilità dell'indebito evidenziando l'inapplicabilità in materia di indebito assistenziale dell'art. 2033 c.c. e la violazione del principio dell'affidamento incolpevole.
Il Tribunale respingeva la domanda.
Premessi i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale, evidenziava come lo stesso ricorrente avesse “depositato il decreto di omologa del procedimento per atti di di cui al r.g.n. 4227/2012 nel quale sono indicate tutte le prestazioni oggetto della richiesta di restituzione in questa sede impugnate, inclusa l'indennità di accompagnamento, nonché la relativa relazione definitiva, con la quale era indicata la necessità di sottoporre il periziato a revisione nel termine di 1 anno” .
Rilevava l'infondatezza delle contestazioni effettuate dal ricorrente ove lamentava la violazione dei termini di cui all'art. 13 della l. 412/1991, disciplina che evidenziava essere applicabile ai soli indebiti previdenziali per carenza del requisito reddituale (non analogicamente applicabile all'ipotesi, ricorrente nella specie, di indebito assistenziale per carenza del requisito sanitario).
Affermava pertanto l'infondatezza del ricorso in ragione dell'assenza del requisito sanitario relativo alle prestazioni oggetto di recupero ed escludendo la possibilità di ravvisare in capo al ricorrente un affidamento incolpevole.
Rilevava a tale ultimo proposito come “la doverosa conoscenza della necessità di sottoporsi a visita di revisione esclude in capo al ricorrente ogni illegittimo ed incolpevole affidamento sulla liceità delle erogazioni erroneamente corrispostegli”.
CP_ Condannava infine il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza.
Con un primo motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva CP_ affermato la legittimità dell'azione di recupero dell'
Ribadisce la tardività della stessa rispetto a quanto previsto dall'art. 13, comma 2, della l. 412/1991 nonché l'irripetibilità dell'indebito in ragione della inapplicabilità del principio generale di ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. e dei principi giurisprudenziali enunciati in proposito dalla giurisprudenza di legittimità.
Il motivo non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
Si osserva innanzitutto che la gravata sentenza non risulta essere stata oggetto di impugnazione nella parte in cui aveva affermato la sussistenza dell'indebito, sotto il profilo sostanziale, per mancata presentazione da parte dell'assistito della domanda di revisione entro la scadenza fissata al giugno 2014.
L'appellante non contesta in modo specifico quanto affermato a tale proposito dal giudice di prime cure in ordine all'essere le prestazioni oggetto di recupero, ivi inclusa l'indennità di accompagnamento, indicate nel provvedimento di omologa del 21/05/2013, provvedimento depositato dallo stesso ricorrente unitamente alla relativa relazione peritale definitiva (integralmente richiamata, si osserva, nel suddetto decreto) ove era indicata la necessità di sottoporre il periziato a revisione nel termine di un anno (entro il giugno 2014) con conseguente venire meno, a seguito della mancata presentazione di domanda di revisione (così come affermato CP_ nel provvedimento di recupero e come sostenuto dall' del relativo requisito sanitario.
Com'è noto, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato, non è sufficiente che nel gravame sia manifestata una volontà in tal senso, occorrendo, al contrario, l'esposizione di una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Il residuo oggetto del contendere nella presente fase di impugnazione risulta pertanto limitato alla fondatezza delle sole contestazioni reiterate dall'appellante nei motivi di impugnazione in ordine alla tardività dell'azione di recupero per violazione della tempistica prevista dall'art. 13, comma 2, l. 412/1991 e all'irripetibilità dell'indebito in ragione della asserita condizione soggettiva di buona fede e di incolpevole affidamento dello stesso.
Nessuna di tali contestazioni può trovare accoglimento.
Per quanto riguarda la dedotta violazione dei termini di cui all'art. 13, comma 2, della l. 412/1991 (norma che, com'è noto, dispone che ”L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”) non possono che ribadirsi le conclusioni raggiunte dal giudice di prime cure in ordine all'inapplicabilità di tale normativa all'indebito oggetto di controversia in quanto espressamente applicabile ai soli indebiti di natura previdenziale determinati dal venir meno del necessario requisito reddituale, situazione quest'ultima chiaramente inapplicabile all'indebito oggetto di controversia avente natura assistenziale e determinato dal venire meno del requisito sanitario.
La disciplina della ripetizione dell'indebito regolamentata dall'art. 52, comma 2, della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. 412 del 1991 (che di tale norma dispone, al primo comma una interpretazione autentica) non può infatti ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di disposizioni volte a disciplinare esclusivamente un'indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico senza che la stessa, in ragione del suo carattere eccezionale, possa, così come rilevato dal giudice di prime cure, ritenersi suscettibile di estensione in via analogica (in ordine alla inapplicabilità dell'art. 13 l. 412/1991 agli indebiti assistenziali trattandosi di norma riferita ai soli indebiti pensionistici e previdenziali, cfr. Cass n. 31373 del 2/12/2019 e Cass. n. 13223 del 30/06/2020).
Il motivo di appello in questione risulta parimenti infondato anche con riferimento alla violazione dei principi giurisprudenziali in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale.
Si osserva che la gravata sentenza, una volta accertata (con passaggio non contestato), quale conseguenza della mancata presentazione da parte dell'assistito della domanda di revisione, la ritenuta insussistenza del requisito sanitario aveva escluso la possibilità di ravvisare in capo all'odierno appellante un incolpevole affidamento in ordine alla liceità della corresponsione in suo favore delle somme oggetto di recupero in ragione della “doverosa conoscenza della necessità di sottoporsi a visita di revisione”.
Trattasi di motivazione con cui l'odierno appellante, il quale si è in sostanza limitato a ribadire i principi giurisprudenziali già posti a fondamento del ricorso, non si confronta compiutamente e che in ogni caso, si osserva per maggiore completezza, risulta pienamente condivisibile.
Com'è noto la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 cod. civ., in ragione dell'«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede».
In materia di indebito assistenziale, la SC ha in particolare individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento (Cass. 5059/2018) o, ancora, in via generale alla mancanza dei requisiti di legge.
Deve peraltro ribadirsi a tale proposito quanto pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua in tema di indebito assistenziale, la regola propria di tale sottosistema che, in armonia con l'art. 38 Cost., esclude la ripetizione delle erogazioni indebite viene meno, con conseguente applicazione della disciplina generale della ripetibilità dell'indebito civile, di cui all'art. 2033 c.c., in presenza di un comportamento intenzionale del percipiente e dell'assenza di una condizione di affidamento. (Cass. n. 24617 del 10/08/2022).
Nel presente caso di specie, trattandosi indebito assistenziale collegabile al venir meno del requisito sanitario, si ritengono applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità alla cui stregua “poichè il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n.448 del 2000)” (in tal senso Cass. n. 6610 del 29/03/2005. Sempre nel senso della irrilevanza ai fini della ripetibilità delle prestazioni, in mancanza di una norma che disponga in tal senso, del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, cfr., recentemente, Cass. n. 34013 del 19/12/2019).
Alla stregua dei principi giurisprudenziali precedentemente enunciati, deve escludersi, così come affermato dal giudice di prime cure, la possibilità di ravvisare, in epoca successiva alla scadenza prevista per la revisione, e al conseguente venire meno del relativo requisito sanitario, un legittimo ed incolpevole affidamento dell'assistito, affidamento che deve escludersi, così come rilevato dal Tribunale, proprio per l'essersi quest'ultimo sottratto all'onere di sottoporsi alla necessaria visita di revisione.
Risulta invece meritevole di accoglimento il secondo motivo con il quale l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva disposto nei suoi confronti la condanna al pagamento delle spese di lite invocando il regime di esenzione previsto per i giudizi previdenziali per avere effettuato rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. al fine di ottenere il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite nei giudizi, quale quello di specie, per prestazioni previdenziali o assistenziali, l'interessato ha l'onere di rendere, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, delle condizioni reddituali indicate nell'articolo menzionato (e cioè la titolarità, nell'anno precedente a quello della pronuncia, “di un reddito imponibile ai fini Irpef, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilite ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115").
Ritiene il Collegio che nel presente caso di specie l'odierno appellante abbia provveduto ad adempiere agli oneri previsti dalla normativa menzionata maturando pertanto il diritto all'invocato beneficio della esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Quest'ultimo risulta infatti avere allegato al ricorso di primo grado (ove comunque era stata resa dichiarazione in tal senso), ai fini dell'art. 152 disp. att. c.p.c., una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da questi sottoscritta contenente la dichiarazione della mancata percezione di redditi superiori ai limiti di legge con impegno a comunicare ulteriori variazioni,
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi, in parziale accoglimento dell'appello, dichiararsi l'irripetibilità delle spese di lite di primo grado, ferma restando nel resto la gravata sentenza.
Il complessivo esito del presente giudizio di impugnazione giustifica la compensazione delle spese di lite grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, dichiara irripetibili le spese di lite di primo grado.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Roma, 11.9.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario