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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 09/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1376/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avola - Corso Garibaldi N. 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Siracusa - Via Duca Degli Abruzzi N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato rubricato al n. 1376/2025 R.G.R., Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1 propone ricorso nei confronti di AD, del Comune di Avola e della Associazione_1 di Siracusa in relazione al preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall'AD in data 7/7/2025, sulla base di quattro cartelle per tari anni 2012 e 2013 e per diritti camerali anno 2019, per euro 1620,00 circa e ne chiede l'annullamento.
Il ricorrente, piu' specificamente eccepisce: 1) inesistenza notifica cartella;
2) prescrizione dei tributi;
3 duplicazione Tari anno 2013; 4 ) pagamento dei diritti camerali anno 2019.
Si e' costituita l'AD, deducendo di aver in precedenza notificato sia le cartelle che ulteriori atti interruttivi e contestando la prescrizione anche alla luce della normativa COVID;
ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si sono costituiti il Comune di Avola e la Associazione_1 di Siracusa.
Con ordinanza del 16/9/2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
La causa viene posta in decisione in data 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia del Comune di Avola e della Associazione_1 di Siracusa che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso.
Nel merito il ricorso, ad avviso della Corte e' fondato a va accolto.
Va, innanzitutto, osservato che il ricorrente ha depositato in atti la quietanza di versamento deli diritti camerali relativi all'anno 2019 sicche' la relativa obbligazione risulta estinta per avvenuto pagamento ( cfr. quietanza del 27/6/2025 in atti).
Fondata e' altresi', l'eccezione di prescrizione dei restanti tributi che sono costituiti da Tari relativa agli anni 2012 e 2013.
In proposito, osserva preliminarmente la Corte che, nel caso in esame, va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo e quella di duplicazione della Tari
2013, atteso che, per un verso, l'AD ha documentato di aver notificato le cartelle relative alla Tari 2012 e 2013 negli anni 2014 e 2015 ( cfr. relate in atti); e, per altro verso, che non vi e' nessuna prova in atti che la Tari per l'anno 2013 sia stata duplicata ben potendo l'imposta riferirsi a immobili diversi.
Fondata e' invece l'eccezione con cui il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito vantato per Tari relativa agli anni 2012 e 2013.
Va invero, osservato che, nel caso in esame, l'AD nel costituirsi in giudizio non ha dato prova dell'avvenuta notificazione degli atti interruttivi che deduce aver notificato al ricorrente dopo la notificazione delle cartelle suddette.
Ed invero, dalle relate di notifica delle intimazioni prodotte in atti emerge che le notifiche sono da considerarsi inesistenti per il mancato invio della raccomandata informativa al destinatario risultato assente al momento delle relative notifiche, come espressamente eccepito dal difensore all'udienza del
15/12/25.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame, trattandosi di tari, il termine di prescrizione applicabile e' quello quinquennale che decorre dalla notifica delle cartelle esattoriali avvenute negli anni
2014 e 2015.
Tale termine, nel caso in esame, in mancanza di valida notificazione di ulteriori atti interruttivi, risulta ampiamente decorso al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato avvenuta in data
7/7/2025.
Invero, il termine di prescrizione nel caso in esame ha iniziato a decorrere dopo la definitività della cartella
( decorsi cioe' 60 giorni dalla notifica) dalla notifica dei due predetti atti.
Ne deriva che al momento della notificazione del preavviso impugnato avvenuta il 7/7/25 detto termine era ormai decorso.
Ed invero, come già osservato da questa Corte in numerosi precedenti, ( cfr. da ultimo Sez. Quinta, sentenza 8/7/2025 in causa n. 359/24), non puo' accedersi alla tesi sostenuta dall'AD, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per la normativa Covid, ed in particolare dall'art. 68 del
D.L. 17/3/20 n. 18 in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, oltre il periodo di sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
Va, invero osservato che, secondo l'interpretazione che questa Corte condivide, il comma 1 dell'art. 68, da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, prevede la sospensione dei termini dei “ versamenti “ ancora da effettuare “ in scadenza nel periodo dall'8/3/20 al 31/8/2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Ne deriva che la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta anche a favore degli agenti della riscossione oltre che per il contribuente in relazione a detti termini di pagamento, deve esser riferita non soltanto a cartelle già emesse dagli agenti della riscossione ma anche ai versamenti ancora da effettuare “ in scadenza dall'8/3/20 al 31/8/21 “, proprio perche', per un verso, al contribuente in ragione della pandemia viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono stati richiesti e sono in scadenza in tale arco temporale, e, per altro verso, al concessionario della riscossione, in presenza degli stessi presupposti previsti dalla legge, viene dato un tempo maggiore per la propria attività di riscossione.
Si tratta, com'è stato chiarito dal S.C., di un termine di sospensione di generale applicazione ( Cass.
960/2025 ).
Ma da tale considerazione non puo' ulteriormente conseguire che solo a favore del concessionario le ulteriori sospensioni dei termini disposte dal legislatore si applichino in qualsiasi momento sia iniziato a decorrere il termine di prescrizione, in qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, ed in qualsiasi momento scada il termine di versamento.
Ed invero la proroga prevista dall'art. 68 quarto comma bis, non puo' che riferirsi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel suddetto arco temporale e successivamente sino alla data del 31/12/2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31/12/21, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157 comma 3 lett. A) b) e c) del D.L. 19/5/20 n. 34 e cioe' i casi in cui la cartella non sia ancora emessa.
Pertanto, nel caso in esame, non e' applicabile la sospensione di cui all'art. 68 piu' volte citato, perche' la pretesa fatta valere non era in scadenza nel periodo per cui era scattata la sospensione dei termini e poiche' si tratta di ruoli consegnati ben prima del citato periodo di sospensione, e trova applicazione soltanto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n.
18/20 per il periodo di giorni 85 dall'8/3/20 al 31/5/20.
Cio' posto, al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato, avvenuta in data 7/7/2, pur computando detti 85 giorni, la prescrizione quinquennale del credito relativo a tributi locali era già maturata.
Conclusivamente il ricorso va accolto stante il pagamento dei diritti camerali e la prescrizione dei tributi locali posti a base del preavviso di fermo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'AD e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata nonche' dei parametri legali mentre sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese nei confronti degli enti rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V^:
Accoglie il ricorso ed annulla il preavviso di fermo impugnato;
Condanna l'AD al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge se dovuti e dichiara irripetibili le spese nei confronti dei soggetti rimasti contumaci.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione della Corte Tributaria Provinciale di Siracusa il 15/12/2025. Il Presidente Relatore
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1376/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Avola - Corso Garibaldi N. 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Siracusa - Via Duca Degli Abruzzi N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa - Viale Santa Panagia N. 141 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 TARES 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 TARI 2012
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500007889000 TARI 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte ricorrente insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato rubricato al n. 1376/2025 R.G.R., Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1 propone ricorso nei confronti di AD, del Comune di Avola e della Associazione_1 di Siracusa in relazione al preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall'AD in data 7/7/2025, sulla base di quattro cartelle per tari anni 2012 e 2013 e per diritti camerali anno 2019, per euro 1620,00 circa e ne chiede l'annullamento.
Il ricorrente, piu' specificamente eccepisce: 1) inesistenza notifica cartella;
2) prescrizione dei tributi;
3 duplicazione Tari anno 2013; 4 ) pagamento dei diritti camerali anno 2019.
Si e' costituita l'AD, deducendo di aver in precedenza notificato sia le cartelle che ulteriori atti interruttivi e contestando la prescrizione anche alla luce della normativa COVID;
ha chiesto il rigetto del ricorso.
Non si sono costituiti il Comune di Avola e la Associazione_1 di Siracusa.
Con ordinanza del 16/9/2025 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
La causa viene posta in decisione in data 15.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia del Comune di Avola e della Associazione_1 di Siracusa che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio, nonostante la regolarità della notificazione del ricorso.
Nel merito il ricorso, ad avviso della Corte e' fondato a va accolto.
Va, innanzitutto, osservato che il ricorrente ha depositato in atti la quietanza di versamento deli diritti camerali relativi all'anno 2019 sicche' la relativa obbligazione risulta estinta per avvenuto pagamento ( cfr. quietanza del 27/6/2025 in atti).
Fondata e' altresi', l'eccezione di prescrizione dei restanti tributi che sono costituiti da Tari relativa agli anni 2012 e 2013.
In proposito, osserva preliminarmente la Corte che, nel caso in esame, va disattesa l'eccezione di inesistenza della notifica delle cartelle sottese al preavviso di fermo e quella di duplicazione della Tari
2013, atteso che, per un verso, l'AD ha documentato di aver notificato le cartelle relative alla Tari 2012 e 2013 negli anni 2014 e 2015 ( cfr. relate in atti); e, per altro verso, che non vi e' nessuna prova in atti che la Tari per l'anno 2013 sia stata duplicata ben potendo l'imposta riferirsi a immobili diversi.
Fondata e' invece l'eccezione con cui il ricorrente ha dedotto la prescrizione del credito vantato per Tari relativa agli anni 2012 e 2013.
Va invero, osservato che, nel caso in esame, l'AD nel costituirsi in giudizio non ha dato prova dell'avvenuta notificazione degli atti interruttivi che deduce aver notificato al ricorrente dopo la notificazione delle cartelle suddette.
Ed invero, dalle relate di notifica delle intimazioni prodotte in atti emerge che le notifiche sono da considerarsi inesistenti per il mancato invio della raccomandata informativa al destinatario risultato assente al momento delle relative notifiche, come espressamente eccepito dal difensore all'udienza del
15/12/25.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso in esame, trattandosi di tari, il termine di prescrizione applicabile e' quello quinquennale che decorre dalla notifica delle cartelle esattoriali avvenute negli anni
2014 e 2015.
Tale termine, nel caso in esame, in mancanza di valida notificazione di ulteriori atti interruttivi, risulta ampiamente decorso al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato avvenuta in data
7/7/2025.
Invero, il termine di prescrizione nel caso in esame ha iniziato a decorrere dopo la definitività della cartella
( decorsi cioe' 60 giorni dalla notifica) dalla notifica dei due predetti atti.
Ne deriva che al momento della notificazione del preavviso impugnato avvenuta il 7/7/25 detto termine era ormai decorso.
Ed invero, come già osservato da questa Corte in numerosi precedenti, ( cfr. da ultimo Sez. Quinta, sentenza 8/7/2025 in causa n. 359/24), non puo' accedersi alla tesi sostenuta dall'AD, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe rimasto sospeso per la normativa Covid, ed in particolare dall'art. 68 del
D.L. 17/3/20 n. 18 in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, oltre il periodo di sospensione dall'8/3/2020 al 31/8/2021.
Va, invero osservato che, secondo l'interpretazione che questa Corte condivide, il comma 1 dell'art. 68, da interpretarsi in combinato disposto con l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, prevede la sospensione dei termini dei “ versamenti “ ancora da effettuare “ in scadenza nel periodo dall'8/3/20 al 31/8/2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.
Ne deriva che la sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta anche a favore degli agenti della riscossione oltre che per il contribuente in relazione a detti termini di pagamento, deve esser riferita non soltanto a cartelle già emesse dagli agenti della riscossione ma anche ai versamenti ancora da effettuare “ in scadenza dall'8/3/20 al 31/8/21 “, proprio perche', per un verso, al contribuente in ragione della pandemia viene concesso di rinviare i pagamenti che gli sono stati richiesti e sono in scadenza in tale arco temporale, e, per altro verso, al concessionario della riscossione, in presenza degli stessi presupposti previsti dalla legge, viene dato un tempo maggiore per la propria attività di riscossione.
Si tratta, com'è stato chiarito dal S.C., di un termine di sospensione di generale applicazione ( Cass.
960/2025 ).
Ma da tale considerazione non puo' ulteriormente conseguire che solo a favore del concessionario le ulteriori sospensioni dei termini disposte dal legislatore si applichino in qualsiasi momento sia iniziato a decorrere il termine di prescrizione, in qualsiasi momento risalga l'obbligo di versamento, ed in qualsiasi momento scada il termine di versamento.
Ed invero la proroga prevista dall'art. 68 quarto comma bis, non puo' che riferirsi ai carichi affidati all'agente della riscossione nel suddetto arco temporale e successivamente sino alla data del 31/12/2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31/12/21, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157 comma 3 lett. A) b) e c) del D.L. 19/5/20 n. 34 e cioe' i casi in cui la cartella non sia ancora emessa.
Pertanto, nel caso in esame, non e' applicabile la sospensione di cui all'art. 68 piu' volte citato, perche' la pretesa fatta valere non era in scadenza nel periodo per cui era scattata la sospensione dei termini e poiche' si tratta di ruoli consegnati ben prima del citato periodo di sospensione, e trova applicazione soltanto la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza di cui all'art. 67 comma 1 del D.L. n.
18/20 per il periodo di giorni 85 dall'8/3/20 al 31/5/20.
Cio' posto, al momento della notifica del preavviso di fermo impugnato, avvenuta in data 7/7/2, pur computando detti 85 giorni, la prescrizione quinquennale del credito relativo a tributi locali era già maturata.
Conclusivamente il ricorso va accolto stante il pagamento dei diritti camerali e la prescrizione dei tributi locali posti a base del preavviso di fermo impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'AD e liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva spiegata nonche' dei parametri legali mentre sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese nei confronti degli enti rimasti contumaci.
P.Q.M.
La Corte Tributaria Provinciale di Siracusa, Sez. V^:
Accoglie il ricorso ed annulla il preavviso di fermo impugnato;
Condanna l'AD al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in euro 923,00 oltre accessori di legge se dovuti e dichiara irripetibili le spese nei confronti dei soggetti rimasti contumaci.
Cosi deciso nella Camera di Consiglio della Quinta Sezione della Corte Tributaria Provinciale di Siracusa il 15/12/2025. Il Presidente Relatore