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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12728 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice AN ZZ, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 10/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 17988/2023 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. de FALCO ELENA Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 con l'avv. D'URSO PRIMO
RESISTENTE
OGGETTO: crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 30.5.2023, ha Parte_1 adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
- dichiararsi l'inadempimento della società agli Controparte_1 obblighi contrattuali e di legge derivanti dal rapporto di lavoro per cui è causa come meglio specificato in ricorso;
- accertarsi il proprio diritto alle differenze economiche derivanti dall'applicazione del CCNL dei dipendenti del settore “Socio Assistenziali Anpas” e condannarsi, di conseguenza, la società al pagamento delle “retribuzioni ed indennità Controparte_1 accessori maturate” per complessivi € 45.182,83 o per la somma
1 maggiore o minore che risulterà in corso di causa ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e/o in via equitativa ex art. 432 c.p.c. o, ancora, a mezzo CTU ed oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha premesso in fatto quanto segue:
- egli ha lavorato senza soluzione di continuità alle dipendenze di dal 1.1.2013, in virtù di un contratto di lavoro a Controparte_1 tempo indeterminato, al 31.7.2021 allorché ha rassegnato le dimissioni per giusta causa;
- egli aveva qualifica di “coordinatore”, mansioni di autista di ambulanza e inquadramento nel livello “F1” del CCNL “Settore Istituzioni Socio Assistenziali Anpas”;
- egli è in possesso della patente di guida “D” e della autorizzazione
“KD” ed è iscritto nel Ruolo Conducenti NCC;
- egli era stabilmente inserito nell'organizzazione aziendale ed ha ricevuto le direttive sul lavoro prima da poi “in Parte_2 particolare” dal sig. ; Parte_3
- egli ha lavorato “tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, osservando solo un giorno di riposo settimanale non sempre coincidente con la domenica”; si precisa che la prestazione lavorativa era organizzata in turni di dodici ore giornaliere, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 o dalle ore 19:00 alle ore 07:00 del mattino seguente, “sempre con la seguente alternanza: giorno (dalle 7,00 alle 19,00) – notte (dalle 19,00 alle 7,00) – smontante/riposo”;
- egli, inoltre, in base alla turnazione, ha lavorato per non meno di due domeniche al mese, come risulta dai fogli presenza prodotti;
- quindi, ha espletato, ogni mese, 16 ore di lavoro festivo, di cui 8 nell'orario notturno, dalle ore 19:00 alle ore 07:00, senza tuttavia ricevere le maggiorazioni previste per il servizio notturno e festivo dagli artt. 27, 47 e 49 del CCNL applicabile;
- gli interventi e/o il soccorso venivano prestati nei confronti dell'utenza convenzionata, “in tutto il territorio di Roma”, come meglio chiarito in ricorso;
- all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non ha ricevuto le retribuzioni dei mesi di maggio e giugno 2021 né il TFR pari ad € 7.517,35 e ciò lo ha indotto a rassegnare le dimissioni per giusta causa;
- nonostante le sollecitazioni, il datore di lavoro ha omesso di consegnargli i prospetti paga dei mesi di maggio e giugno 2021 ed il modello C.U. 2021;
2 - il TFR è stato erogato in busta paga per il periodo dal 1.3.2015 al 30.3.2018;
- non è stata corrisposta, in suo favore, l'una tantum prevista per il periodo dal 1.1.2017 al 30.9.2018 dall'art. 44 del CCNL di riferimento;
- inoltre, non ha mai usufruito di permessi compensativi e/o ferie aggiuntive;
si evidenzia che, giusta la previsione dell'art. 29 CCNL,
“A decorrere dal 1° gennaio 2004, in sostituzione delle festività soppresse il dipendente ha inoltre diritto a ulteriori 26 (ventisei) ore di permessi retribuiti da fruirsi entro l'anno solare”;
- in tutto il corso del rapporto di lavoro, egli ha usufruito di due settimane di ferie in un anno coincidenti con il periodo festivo fatta eccezione per l'anno 2021, senza ricevere la corrispondente indennità sostituiva. Ciò esposto e considerato, il ricorrente ha maturato differenze retributive e spettanze, a titolo di permessi e ferie non goduti, indennità per servizio notturno e festivo, indennità di mancato preavviso, una tantum e TFR per complessivi € 45.182,83 ed ha rassegnato le conclusioni prima indicate. Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società si Controparte_1
è costituita in giudizio resistendo alla domanda e facendo rilevare quanto segue:
- il sig. ha riconosciuto di aver lavorato solo presso i Parte_1 soggetti convenzionati con il proprio datore di lavoro sicché ha ricevuto, dal 2013 al 2021, somme “erroneamente pagate” a titolo di
“TRASFERTA ITALIA” pari a complessivi € 27.180,50;
- il predetto importo erogato per prestazioni mai eseguite e ritenuto in assenza di buona fede dovrà essere compensato “fino alla concorrenza delle differenze retributive che eventualmente verranno accertate in favore del lavoratore (c.d. compensazione atecnica),…”;
- è vero che è stato occupato secondo una pianificazione Parte_1 aziendale dei turni lavorativi ripartiti in giornate lavorative di 12 ore fino al raggiungimento di 164 ore contrattuali mensili;
- i turni erano organizzati in modo tale che non comprendevano mai più di due domeniche e 4 notti al mese e le festività di cui all'art. 28 del CCNL di settore;
- a far data dal 31.7.2021, il sig. non si è più presentato al Pt_1 lavoro e così si è risolto il suo rapporto di lavoro, “senza alcun preavviso e giusta causa”;
- i conteggi avversari risultano viziati da errori di calcolo;
3 - i documenti riguardanti la comunicazione delle dimissioni e la richiesta dei prospetti paga, del prospetto relativo al TFR e del modello C.U. “sono costituiti da documenti in formato non valido e/o privi di valida attestazione di conformità” e non sono mai stati ricevuti;
- il modello C.U. 2022 in all. 22 al fascicolo di controparte non è mai stato emesso;
- i “tabulati” dei turni in all.ti da 23 a 39 del fasc. di controparte sono
“privi di validi segni distintivi dell'Azienda” e provengono dallo stesso lavoratore, quindi se ne contesta la rilevanza ed efficacia probatoria. La società ha, infine, contestato la quantificazione delle indennità per lavoro festivo e lavoro festivo notturno e per lavoro notturno, l'indennità di mancato preavviso poiché la giusta causa non risulta dal Modulo Recesso Rapporto di Lavoro in all. 7 al fasc., e la quantificazione del TFR, dalla quale vanno detratte le somme che lo stesso ha dichiarato di aver Pt_1
“preso in anticipo in busta paga dal marzo 2013 al mese di aprile 2018,… alla voce 'QU.I.R. EROGATA'”, per complessivi € 5.052,33. Per gli anzidetti motivi, la società ha chiesto compensarsi la domanda di con il controcredito di € 27.180,50 conseguente all'indebito Parte_1 retributivo a titolo di “TRASFERTA ITALIA” “fruito… nel corso del rapporto di lavoro”, compensarsi la domanda altresì con il controcredito di € 7.928,48 a titolo di “MANCATO PREAVVISO” di risoluzione del rapporto di lavoro e dichiararsi non dovuta la maggior somma di € 28.090,11 “a titolo di ferie non godute, indennità di lavoro festivo e festivo notturno, indennità di lavoro notturno, mancato preavviso, nonché, TFR, perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata”. All'udienza del 18.9.2024, il procuratore di parte resistente, avv. D'Urso Primo, ha fatto presente di aver rinunciato al mandato con atto inoltrato all'indirizzo di posta elettronica certificata
“11629611002@impresa.italia.it” ed ha depositato la ricevuta di avvenuta consegna, senza tuttavia ricevere alcun riscontro dall'azienda assistita. Quindi, la causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto, sul presupposto del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con dal Controparte_1
1.1.2013 al 31.7.2021, in virtù di un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, una serie di spettanze e differenze retributive dovute al mancato riconoscimento delle maggiorazioni previste per il servizio
4 notturno e festivo, dell'indennità per permessi e ferie non godute, all'indennità di mancato preavviso essendosi dimesso per giusta causa, alla una tantum ed alle differenze sul TFR, meglio quantificate nel conteggio allegato (al n. 3 del relativo fascicolo). Riguardo alla rinuncia al mandato da parte del difensore della società convenuta, va detto che quest'ultima non ha provveduto alla sua sostituzione con la conseguenza che la rinuncia è priva di effetti (ai sensi dell'art. 85 c.p.c., “… la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore”). Ciò premesso, figurano nel fascicolo di parte ricorrente, fra gli altri documenti:
- il contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con
[...]
con decorrenza dal 1.1.2013, categoria professionale di CP_1
“Coordinatore”, inquadramento nel livello “F1” del CCNL del “settore Istituzioni socio assistenziali Anpas”, mansioni di “coordinatore tecnico”, 38 ore settimanali “secondo una turnazione affissa in bacheca mensilmente” (all. 4);
- lettera di dimissioni con effetto dal 31.7.2021 “inviata a mezzo pec” e ricevuta di avvenuta consegna in data 19.7.2021, prodotta tuttavia in formato “.pdf” (all.ti 5 e 6);
- il Modulo Recesso Rapporto di Lavoro avente ad oggetto “Dimissioni volontarie” con decorrenza 1.8.2021 (all. 7);
- i prospetti paga degli anni 2013, 2014, dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, maggio e agosto 2015, degli anni 2016, dell'anno 2017 fatta eccezione per il prospetto relativo al mese di settembre, dell'anno 2018 fatta eccezione per i prospetti relativi ai mesi di giugno e agosto, degli anni 2019, 2020 e dell'anno 2021 fino all'ultimo mese di lavoro (all.ti 13-21);
- i fogli dei turni di lavoro degli anni dal 2012 al 2017 e dal 2019 al 2021 ed i fogli firma degli anni dal 2012 al 2019 (all.ti 23-39).
1. Ora, in riferimento alle rivendicazioni legate all'orario di lavoro, si osserva quanto segue. Il contratto prevedeva un “orario lavorativo ordinario… stabilito a tempo pieno in 38 ore settimanali” secondo una “turnazione affissa in bacheca mensilmente”. Il ricorrente, come si è visto, ha dedotto di aver lavorato “tutti i giorni della settimana,…, osservando solo un giorno di riposo settimanale non sempre coincidente con la domenica”, per 12 ore al giorno, dalle 07:00 alle 19:00 o dalle 19:00 alle 07:00 del giorno seguente con l'alternanza
5 “giorno… - notte… - smontante/riposo”, e di aver lavorato “non meno di due domeniche al mese”. La parte, ricordando al punto 14 del proprio atto, di aver effettuato, ogni mese, “16 ore di lavoro festivo, di cui 8 ore svolte nell'orario (festivo) notturno (dalle ore 19,00 alle ore 7,00)”, ha lamentato di non aver percepito le maggiorazioni previste per il lavoro festivo, per il lavoro festivo notturno e per il lavoro notturno (rispettivamente, per € 3.168,00, per € 3.564,00 e per € 15.840,00, come da conteggio in all. 3 al relativo fascicolo). Ai sensi dell'art. 47 del CCNL per il personale dipendente dall'ANPAS e dalle realtà operanti nell'ambito socio-sanitario, assistenziale, educativo, delle pubbliche assistenze, in all. 2 al fasc. di parte, “Si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 45 o nelle giornate programmate come riposo settimanale” e “Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22 e le ore 6”. A norma dell'art. 49 stesso CCNL, “Al personale dipendente spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di euro 2,50 lordi per ogni ora di servizio prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22 e le ore 6. Per il servizio di turno prestato in giorno festivo compete una "indennità festiva" di euro 2,00 lordi per ogni ora di servizio prestato. Per il servizio di turno prestato nell'arco temporale compreso tra le ore 22 e le ore 6 in giorno festivo, a decorrere dal 1 ottobre 2018, compete una “indennità festiva notturna” di euro 4,50 lordi per ogni ora di servizio prestato”. L'espletata istruttoria orale ha consentito di acquisire sufficienti elementi di conferma degli assunti attorei. Il primo teste intimato dalla parte ricorrente è stato . Testimone_1
Questi, sentito all'udienza del 18.9.2024, premesso di aver lavorato in passato per conto della società resistente “da febbraio 2018 ad agosto del medesimo anno in virtù di un contratto di prestazione d'opera, in qualità di infermiere…” e premesso di aver lavorato “abbastanza spesso” in turno con il sig. quest'ultimo in qualità di autista di Pt_1 autoambulanze, ha dichiarato:
“A prescindere dal contratto, noi tutti, infermieri, autisti e medici, facevamo turni da 12 ore, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e dalle ore 19:00 dalle ore 07:00. Io essendo libero professionista non avevo vincoli fissi, i dipendenti invece avevano una turnazione fissa e ripetitiva, ovvero facevano il turno diurno, il giorno dopo il turno notturno e successivamente
6 avevano lo “smonto” dal turno notturno, alle ore 07:00, poi il giorno seguente era di riposo e seguiva poi il turno diurno. Il giorno di riposo settimanale, essendo un'organizzazione di lavoro 7 giorni su 7, non sempre coincideva con la domenica”. Il teste ha, dunque, confermato i capitoli nn. 8 e 9 del ricorso ove è descritto l'orario osservato e l'alternanza tra giorno, notte e riposo. Ha, altresì, confermato l'espletamento di attività lavorativa per “non meno di due domeniche al mese” (cap. 12), il totale mensile delle ore di lavoro festivo e festivo notturno (cap. 14), l'indicazione delle ore svolte
“nei fogli presenza” di cui al cap. 18 (“avevamo quaderni nei quali firmavamo inizio e fine del turno, sono quelli che mi vengono mostrati”). Alla stessa udienza è stata escussa , che ha lavorato per Testimone_2 conto della società resistente “da gennaio 2012 a novembre 2020 in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in qualità di infermiera…”. Il teste, premesso di aver conferito mandato a un legale “per agire nei confronti della società resistente al fine di recuperare il TFR, ferie e permessi non goduti e altre spettanze”, ha sul punto dichiarato:
“L'ho conosciuto nell'anno 2013 allorché lui ha iniziato a lavorare come autista soccorritore. Quando mi sono astenuta dal lavoro per gravidanza, a gennaio 2020, lui ancora lavorava per la società. Abbiamo lavorato per un periodo di tempo, che non so esattamente precisare, nello stesso equipaggio.
… Facevamo turni da 12 ore, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, poi seguiva il turno dalle ore 19:00 dalle ore 07:00, poi il giorno di “smonto” dopo la notte a cui seguiva il giorno di riposo e poi si riprendeva. Confermo, dunque, i capitoli nn. 8 e 9 del ricorso. Confermo, altresì, i capitoli nn. 12, 14, 18 – sono i fogli che mi vengono mostrati –,…”. Il teste la quale ha lavorato “in qualità di infermiera per Testimone_3 conto della società resistente dal febbraio 2019 al marzo 2020 in virtù di un contratto di lavoro autonomo e successivamente al marzo 2020 e fino al novembre di quello stesso anno in virtù di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato”, ha dichiarato:
“Conosco il ricorrente perché nei mesi di cui ho detto abbiamo lavorato assieme per conto della società resistente svariate volte. Il ricorrente era autista a bordo delle autoambulanze della società ed abbiamo svolto dei turni assieme.
7 Noi tutti, infermieri, autisti e medici, facevamo turni da 12 ore, dalle ore 07:00 alle ore 19:00 e dalle ore 19:00 dalle ore 07:00.
… Confermo, dunque, i capitoli nn. 8 e 9 del ricorso. Confermo, altresì, i capitoli nn. 12, 14, 18 – la modalità era la stessa osservata dai collaboratori a partita IVA, in questi fogli nei quali firmavamo inizio e fine del turno, sono quelli che mi vengono mostrati –
,…” (verbale udienza del 10.12.2024). Pertanto, tenuto conto, anche sulla scorta del riepilogo di cui alla nota esplicativa autorizzata del 16.9.2025:
- del numero di turni mensili, 16, e delle ore lavorate per ciascun turno, 12, per un totale di 192 ore mensili;
- di 2 domeniche al mese, una domenica di notte (“turno di 12 ore di cui 8 ore svolte dalle 22,00 alle 6,00 pagate come lavoro festivo notturno e quattro pagate come lavoro festivo”) e l'altra di giorno, e, dunque, di 16 ore mensili di lavoro festivo e 8 di lavoro festivo notturno, tenuto conto, delle ulteriori voci economiche rivendicate, di “
[...]
”, ferie e permessi non goduti e TFR – in proposito, la società CP_2 non ha contestato specificamente né i titoli delle somme né le somme stesse –, va riconosciuto ad l'importo complessivo di € Pt_1
37.254,35 (si veda il conteggio in all. 3 al relativo fascicolo).
2. Riguardo all'indennità sostitutiva del preavviso, eccepita in compensazione dalla società (vd. la memoria difensiva, al punto n. 2. delle “CONCLUSIONI”), il ricorrente, come si è visto, ha sostenuto di aver rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa non avendo ricevuto le retribuzioni dei mesi di maggio e giugno 2021 né il TFR (così, al punto 24. delle premesse). Al n. 5 del suo fascicolo, figura la lettera, datata 19.7.2021, con la quale ha comunicato all'azienda le proprie, irrevocabili, dimissioni con Pt_1 decorrenza dal 31.7.2021 e l'indisponibilità a prestare attività durante il periodo di preavviso previsto dalle norme contrattuali essendo le dimissioni motivate da giusta causa;
le circostanze che il lavoratore dimissionario adduce nella lettera sono il “Mancato pagamento delle mensilità di maggio e giugno 2021” e la “Mancata consegna delle relative buste paga”. In allegato n. 7 al medesimo fascicolo, figura il Modulo Recesso Rapporto di Lavoro nel quale si fa, però, riferimento a “Dimissioni volontarie”.
8 La società ha fatto rilevare come il sig. non abbia mai Pt_1 comunicato la risoluzione del rapporto per giusta causa risolvendo, viceversa, il proprio rapporto “unilateralmente senza preavviso… così come documentato nel 'MODELLO UNILAV'”. Così riassunte le posizioni delle parti, la domanda del ricorrente non può sul punto essere accolta. Si deve tener conto, in effetti:
- della forma e della procedura da seguire per le dimissioni come disciplinate dall'art. 26, comma 1, D.Lgs. 151/2015 in base al quale
“Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente…”;
- del fatto che il lavoratore deve invocare la giusta causa di dimissioni contestualmente alla comunicazione del recesso;
- dell'assenza, nella fattispecie in esame, della prova della trasmissione della comunicazione di recesso datata 19.7.2021 essendo stata versata, in all. 6 al fascicolo della parte, la ricevuta di avvenuta consegna in pari data del messaggio di posta elettronica certificata in formato “.pdf” anziché nel formato “.eml” oppure nel formato “.msg” oltre che nell'apposito riepilogo in “xml”, come stabilito dalla normativa in materia (si veda l'art. 16 del provvedimento del Direttore Generale del Ministero della Giustizia del 7.8.2024 concernente le “Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24”, in vigore dal 30.9.2024, che, in ordine al formato dei documenti informatici allegati, per quanto di specifico interesse, dispone che “1. I documenti informatici allegati, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati:
9 a) documenti impaginati - PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf). Cont b) Immagini raster - JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), (.gif),
(.dcm). CP_4
c) Video - formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v,
.mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi). d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif). e) Testo - TXT (.txt). f) Ipertesto – XML Extended markup language (.xml), HTML (.html,.htm). g) Posta elettronica - eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f) h) Posta elettronica - .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g).
…”, con nostre sottolineature).
3. Sull'indebito costituito dalle somme erogate a titolo di “Trasferta Italia”, è effettivamente emerso in sede di istruttoria orale, come nota parte ricorrente, che le prestazioni venissero eseguite anche al di fuori del territorio di Roma. In effetti, il teste ha dichiarato: “Abbiamo lavorato anche per Tes_2
Medicasa, società che prestava assistenza domiciliare per soggetti fragili o affetti da patologie gravi;
tali prestazioni venivano svolte sia nell'area di Roma sia fuori Roma, anche a Formia o a Latina”. Una indiretta conferma proviene dal teste il quale ha chiarito: “il Tes_3 lavoro ordinario era prestato in favore degli enti convenzionati di cui al cap., per il resto dovevamo professionalmente intervenire ove ne fossimo richiesti al fine di dare un supporto ad es. in un caso di incidente automobilistico ma per quanto mi riguarda non mi è accaduto”. Inoltre, tali erogazioni si sono protratte per l'intera durata del rapporto di lavoro sicché può dirsi ingenerato nel lavoratore il convincimento circa la loro legittimità. L'affermazione di cui al punto n. 22. delle premesse dell'atto introduttivo, ove si legge che “le prestazioni lavorative venivano rese in tutto il territorio di Roma”, non contraddice la circostanza che Pt_1 sia stato impegnato, evidentemente dietro direttiva aziendale, ad eseguire ulteriori prestazioni di soccorso al di fuori di quel perimetro;
del resto, lo stesso contratto di lavoro prevedeva tale possibilità laddove stabiliva quanto segue:
10 “Nel corso del rapporto di lavoro potremo modificare i compiti che Le affideremo all'atto dell'assunzione o nei mesi immediatamente successivi, nonché affidarLe mansioni diverse o specifici incarichi operativi, anche di natura temporanea, nell'ambito delle attività professionali di Sua competenza,…”. Peraltro, la quantificazione del presunto indebito non è corredata da alcun dettaglio. In conclusione, l'eccezione di compensazione a tal fine avanzata deve essere disattesa.
***
Per i motivi che precedono, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e dal 1.1.2013 Parte_1 Controparte_1 al 31.7.2021, del diritto di di percepire la somma Parte_1 complessiva di € 37.254,35, a titolo di maggiorazioni previste per il servizio notturno e festivo, indennità per permessi e ferie non godute, una tantum e differenze sul TFR;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata Controparte_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite sostenute, liquidate in € 9.255,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 6.170,00, a carico di restando Controparte_1 il residuo terzo compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria, sul presupposto del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra e dal 1.1.2013 al 31.7.2021, del Parte_1 Controparte_1 diritto di di percepire la somma complessiva di € Parte_1
37.254,35, a titolo di maggiorazioni previste per il servizio notturno e festivo, indennità per permessi e ferie non godute, una tantum e differenze sul TFR;
- per l'effetto, condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento della predetta somma, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di Pt_1
11 , delle spese di lite, liquidate in € 9.255,00, oltre IVA e CPA Pt_1 come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 6.170,00.
Così deciso in Roma il 10/12/2025
IL GIUDICE
AN ZZ
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