Articolo 10 della Legge 15 dicembre 1990, n. 385
Articolo 9
Versione
21 dicembre 1990
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1990