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Articolo 10 della Legge 15 dicembre 1990, n. 385
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Articolo 9
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Legge 15 dicembre 1990, n. 385
Articolo 10 della Legge 15 dicembre 1990, n. 385
Versione
21 dicembre 1990
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1990
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