Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/05/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1106/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 30/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 7/3/2025 da
C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato MICHELA LENCIONI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Michele Coppino n. 269, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) autorizzare il Sig. e la Sig.ra a vivere separatamente ed a fissare, Parte_1 Parte_2 ciascuno, la propria residenza, ove lo ritiene opportuno, senza reciproche interferenze e con l'unico obbligo di comunicare, entro trenta giorni, gli eventuali cambiamenti;
2) disporre che il figlio , ancora minorenne, venga affidato in modo condiviso ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nelle modalità e tempi meglio indicati al successivo punto 3). I genitori avranno pari obblighi di accudirlo ed educarlo, creando per lui le condizioni migliori per una serena e proficua crescita. Inoltre gli stessi, in qualità di genitori affidatari, continueranno ad essere titolari della responsabilità genitoriale e ad esercitarla. I genitori adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per il figlio, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del medesimo, specificando che in esse rientrano: le scelte religiose, l'indirizzo scolastico, la scelta del medico a cui rivolgersi, la
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3) il padre vedrà e terra con sé il figlio durante la settimana ogniqualvolta sarà libero in base ai propri turni di lavoro, e comunque un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì sera fino alla domenica sera, quando lo riporterà alla madre;
qualora nella giornata del venerdì il padre debba svolgere il turno serale o notturno, il bambino verrà preso dal padre nella mattinata del sabato. Durante le vacanze estive il figlio trascorrerà 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del diritto di visita e pernottamento, da individuarsi di comune accordo nei mesi di giugno, luglio o di agosto, con preavviso di almeno 20 giorni da comunicarsi all' altra parte;
i periodi relativi alle festività natalizie e pasquali verrà applicato, di anno in anno, il criterio dell'alternanza.
Viene reciprocamente, espressamente pattuito tra le parti il divieto di presentare e far frequentare al figlio ogni persona con la quale i genitori abbiano già intrapreso o intraprendano una relazione sentimentale;
qualora la relazione si evolva in un rapporto solido e stabile e nasca l'esigenza di inserire il figlio nella nuova compagine familiare, i genitori si obbligano sin da ora a far precedere il tutto da un percorso di carattere psicoterapeutico a sostegno del figlio, con un professionista scelto concordemente tra i genitori;
4) a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio il Sig. verserà alla Parte_1
Sig.ra l'importo mensile di € 250,00 (duecentocinquanta // 00), entro e non oltre il Parte_2 giorno 15 di ogni mese, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente;
detto importo sarà annualmente, automaticamente rivalutato secondo i parametri Istat;
5) Le spese straordinarie, previamente concordate e documentate (salvo necessità ed urgenza), rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, con la precisazione che per spese straordinarie, secondo il Protocollo stabilito dal Tribunale di Lucca, si intendono;
a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN
(psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);
- Tickets e spese farmaceutiche;
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi
2 i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages);
- attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per Comunione, Cresima (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.);
6) l 'Assegno Unico Universale sarà percepito, anche per la misura spettante al Sig. Parte_1 dalla Sig.ra ovvero al 100 % a favore di quest'ultima; Parte_2
7) le parti dichiarano reciprocamente di rinunciare ad ogni forma di contributo al mantenimento,
l'uno nei confronti dell'altra e con il puntale adempimento di quanto sopra, di non avere nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
12) le parti, per quanto occorrer possa, rilasciano sin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e /o carta d 'identità entrambi validi per l'espatrio.
Con ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Viareggio di provvedere all'annotazione del provvedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Viareggio (LU) il 16/5/2010, dal quale è nato il figlio (nato il Per_1
9/2/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ.
3 Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in Viareggio (LU) in data 16/5/2010, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 1, Parte I, Ufficio terzo, dell'Anno
2010;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 30/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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