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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/10/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7468 /2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7468/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
12/12/2024 da
, con l'avv. MODENA NADIA, come da mandato in Parte_1
atti;
nei confronti di
, con l'avv. FORIGO FEDERICO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Per i coniugi:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B) della L. 898/1970, la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, contratto tra la Sig.ra ricorrente, ed il Sig. Parte_1
, resistente, in Palermo il 19.09.1197, trascritto nel Registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 137, parte II, serie A, anno 1997 ordinando
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Affidare il minore in via super esclusiva/rafforzata alla madre Persona_1 [...]
che provvederà alla sua educazione e al suo mantenimento;
Parte_1
3) La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico del figlio minore Parte_1
Per_1
4) Farsi obbligo al Sig. di pagare a favore della Sig.ra Controparte_1 [...]
della somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
del figlio minore con la previsione di adeguamento automatico secondo gli Per_1
indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
come da Protocollo in uso in questo Tribunale;
5) Le parti concordano altresì che il debito pregresso maturato, a titolo di assegno di
mantenimento del figlio minore e di rimborso pro quota delle spese straordinarie, alla
data del 30.06.2025 da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
è pari ad euro 15.000,00 ed accordano che la somma di cui sopra Parte_1
venga pagata in rate mensili costanti di euro 500,00 ciascuna, a decorrere dal
20.07.2025 e sino all'integrale estinzione del debito;
resta inteso che il mancato
pagamento, anche di una sola rata, nei termini sopra descritti, comporterà la decadenza
del sig. del beneficio del termine e della rateazione, con conseguente Controparte_1
riviviscenza dell'intero credito vantato dalla Sig.ra così come più Parte_1
sopra precisato al netto degli acconti eventualmente già versati;
6) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, rinunciando sin d'ora a proporre impugnazione;
7) Spese di lite compensate.
Per il P.M.: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 19/09/1997 in PALERMO e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.137 anno 1997 Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 07 ottobre 2020 e la separazione è stata omologata il 14.10.2020.
La domanda, congiuntamente proposta dai coniugi va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
In particolare, anche all'esito dell'ascolto del figlio nato l'[...], è Per_1
stata confermata la problematicità dei rapporti tra padre e figlio, che giustifica attualmente l'affidamento superesclusivo alla madre.
Pertanto, va preso degli accordi e va statuito in conformità.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 19/09/1997 Parte_1 Controparte_1
in PALERMO e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 137 anno La Presidente rel.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1997 del Comune di PALERMO.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia, a margine del predetto atto.
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
4. Dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza
5. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Verona il 30/09/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione I° Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 7468/2024 R.G promosso con ricorso depositato in data
12/12/2024 da
, con l'avv. MODENA NADIA, come da mandato in Parte_1
atti;
nei confronti di
, con l'avv. FORIGO FEDERICO, come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: cessazione effetti civili matrimonio
Per i coniugi:
1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2 lett. B) della L. 898/1970, la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, contratto tra la Sig.ra ricorrente, ed il Sig. Parte_1
, resistente, in Palermo il 19.09.1197, trascritto nel Registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del predetto Comune al n. 137, parte II, serie A, anno 1997 ordinando
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) Affidare il minore in via super esclusiva/rafforzata alla madre Persona_1 [...]
che provvederà alla sua educazione e al suo mantenimento;
Parte_1
3) La sig.ra percepirà per intero l'assegno unico del figlio minore Parte_1
Per_1
4) Farsi obbligo al Sig. di pagare a favore della Sig.ra Controparte_1 [...]
della somma di euro 250,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento Parte_1
del figlio minore con la previsione di adeguamento automatico secondo gli Per_1
indici Istat, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche
come da Protocollo in uso in questo Tribunale;
5) Le parti concordano altresì che il debito pregresso maturato, a titolo di assegno di
mantenimento del figlio minore e di rimborso pro quota delle spese straordinarie, alla
data del 30.06.2025 da parte del Sig. nei confronti della Sig.ra Controparte_1
è pari ad euro 15.000,00 ed accordano che la somma di cui sopra Parte_1
venga pagata in rate mensili costanti di euro 500,00 ciascuna, a decorrere dal
20.07.2025 e sino all'integrale estinzione del debito;
resta inteso che il mancato
pagamento, anche di una sola rata, nei termini sopra descritti, comporterà la decadenza
del sig. del beneficio del termine e della rateazione, con conseguente Controparte_1
riviviscenza dell'intero credito vantato dalla Sig.ra così come più Parte_1
sopra precisato al netto degli acconti eventualmente già versati;
6) Le parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli
effetti civili del matrimonio, rinunciando sin d'ora a proporre impugnazione;
7) Spese di lite compensate.
Per il P.M.: “nulla si oppone”
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio concordatario il 19/09/1997 in PALERMO e trascritto nel relativo registro parte II serie A n.137 anno 1997 Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del
Tribunale il 07 ottobre 2020 e la separazione è stata omologata il 14.10.2020.
La domanda, congiuntamente proposta dai coniugi va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse del figlio minore anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
In particolare, anche all'esito dell'ascolto del figlio nato l'[...], è Per_1
stata confermata la problematicità dei rapporti tra padre e figlio, che giustifica attualmente l'affidamento superesclusivo alla madre.
Pertanto, va preso degli accordi e va statuito in conformità.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e contratto il 19/09/1997 Parte_1 Controparte_1
in PALERMO e trascritto nel relativo registro parte II serie A n. 137 anno La Presidente rel.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1997 del Comune di PALERMO.
2. Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia, a margine del predetto atto.
3. Provvede in conformità alle rassegnate conclusioni.
4. Dà atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza
5. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Verona il 30/09/2025