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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/09/2025, n. 6195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6195 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 11.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 18987/2024 R.G.
TRA
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Giannalavigna con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Napoli alla via San Donato
n.5, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi.
-RESISTENTE-
Oggetto: Opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.09.2024 l'istante indicata in epigrafe deduceva di aver proposto ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avente ad oggetto accertamento del requisito sanitario per assegno di invalidità civile in seguito a revoca all'esito di visita di revisione del 20.02.2023.; che all'esito del suddetto procedimento il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della suddetta prestazione, confermando le valutazioni della
Commissione Medica.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Napoli adito, in funzione di Giudice del Lavoro, alla luce dei motivi innanzi esposti, accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa avanzata sin dal ricorso di cui all'art. 445 bis cpc, dichiarare che le affezioni di cui essa è portatrice sono idonee Parte_1 e sufficienti per ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa ricompresa tra il
74% e il 99%, a far data della visita di revisione, o da quella diversa accertata in corso di causa, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi..omissis..”; vinte le spese legali, con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1
contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025 la causa, previa riunione al presente del fascicolo n. 8138/2023, è stata decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato correttamente instaurato perché preceduto dalla tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., dott. ssa;
contenute nella relazione peritale espletata Persona_1
nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente contesta la relazione di consulenza affermando che l'entità delle patologie riscontrate a carico della ricorrente non sono tali da giustificare le percentuali di invalidità civile come applicate dal CTU, avuto riguardo ai codici di riferimento di cui alle tabelle ministeriali 5/2/93. In particolare lamenta che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minoranze e le malattie invalidanti di cui al D.M. cit., in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. 509/1988 ha carattere vincolante, senza che possa quindi lasciarsi spazi alla discrezionalità dell'ausiliario circa la percentuale da assegnare alle accertate infermità.
Tuttavia è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
Invero, dall'analisi della consulenza svolta nella fase sommaria si rileva che il ctu ha fornito esaustiva risposta ai quesiti oltre ad aver adeguatamente e correttamente valutato le patologie emergenti dall'esame clinico del paziente e dalla documentazione sanitaria in atti.
Si evince dalla stessa lettura dell'elaborato peritale come la dott.ssa all'esito dell'indagine Per_1
abbia riscontrato nella perizianda le seguenti infermità: < Esiti di quadrantectomia supero-interna della mammella destra (05/2014) per carcinoma duttale infiltrante e di linfadenectomia ascellare
(positivo all'epoca per localizzazione linfonodale), già trattata con chemioterapia e radioterapia, in attuale follow up…omissis…; Esiti di isterectomia per fibromatosi (2018); Protrusioni discali cervicali e lombari, osteoporosi, sacroileite e area litica benigna di L2…omissis…> Al riguardo, tenuto presente il motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente, è opportuno richiamare preliminarmente quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, in linea con il proprio consolidato indirizzo ,precisa che “nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022).
Più in particolare la Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che la valutazione del giudice (e del ctu) pur non potendo prescindere dall'esame della tabella in questione, e dal necessario confronto con essa, può determinarsi, ove le condizioni patologiche lo richiedano, in una valutazione complessiva differente che, pur considerando quanto stabilito nelle tabelle, attribuisca diverso grado di incidenza in termini di complessiva invalidità (Cassazione civile sez. VI,
28/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29682).
Ebbene, con riferimento alla patologia “Esiti di quadrantectomia supero-interna della mammella destra (05/2014) per carcinoma duttale infiltrante e di linfadenectomia ascellare” il CTU correttamente ha richiamato due voci tabellari (la 9322 corrispondente a Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale la n. 9323 afferente a Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, rispettivamente prevedenti i gradi percentuali di invalidità del 11% e del 70%) ed ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 50% evidentemente ritenendo la sussistenza di una compromissione funzionale di tipo medio , certamente non grave in quanto ha motivato “allo stato libera dall'evidenza di progressione”.
Quanto agli esiti di isterectomia per fibromatosi risalente all'anno 2018 ed alle protrusioni discali cervicali e lombari, osteoporosi, sacroileite e area litica benigna di L2, i codici sono stati applicati solo per analogia, pertanto il CTU ha legittimamente attribuito un diverso grado di incidenza invalidante rispetto alla percentuale fissa delle tabelle cui ha fatto riferimento.
Il CTU ha dunque ritenuto < gli esiti di isterectomia per fibromatosi (2018), equiparabile al codice
6603 (Isterectomia totale in età fertile: 25%) e valutabile nella misura del 15% e le protrusioni discali cervicali e lombari, osteoporosi, sacroileite e area litica benigna di L2 possano essere ricondotte per analogia ai codici tabellari 7001 (Anchilosi di rachide totale: 75%) e 7202 (Anchilosi di anca in buona posizione: 41%)> e che procedendo a valutazione non secondo sommatoria ma in base ad una reciproca integrazione, si adattano le stime predette all'entità delle disfunzioni in esame esprimendo complessiva valutazione funzionale pari al 20%> Ha dunque concluso che < ai fini di una complessiva valutazione, tenuto conto delle evidenze cliniche e strumentali, si esprime stima invalidante, valutata secondo calcolo riduzionistico, nella misura del 67%.>
A fronte di tali specifici rilievi del CTU l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento di una percentuale invalidante utile, a suo dire, al conseguimento della prestazione richiesta.
Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano dunque chiare, prive di vizi e non incoerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene alla luce delle svolte considerazioni di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per detti motivi il ricorso deve essere rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato nella fase sommaria di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 11.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI nella persona della dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza del 11.09.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 18987/2024 R.G.
TRA
, , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Giannalavigna con elezione di domicilio presso lo studio dello stesso in Napoli alla via San Donato
n.5, come da procura in atti
RICORRENTE
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Sofia Lizzi.
-RESISTENTE-
Oggetto: Opposizione ATPO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 5.09.2024 l'istante indicata in epigrafe deduceva di aver proposto ricorso per
A.T.P. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avente ad oggetto accertamento del requisito sanitario per assegno di invalidità civile in seguito a revoca all'esito di visita di revisione del 20.02.2023.; che all'esito del suddetto procedimento il C.T.U. nominato aveva ingiustamente ritenuto non sussistenti i requisiti sanitari per beneficiare della suddetta prestazione, confermando le valutazioni della
Commissione Medica.
Tanto premesso, ha chiesto, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del diritto al suddetto beneficio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice del
Tribunale di Napoli adito, in funzione di Giudice del Lavoro, alla luce dei motivi innanzi esposti, accertata la sussistenza del requisito sanitario legittimante la pretesa avanzata sin dal ricorso di cui all'art. 445 bis cpc, dichiarare che le affezioni di cui essa è portatrice sono idonee Parte_1 e sufficienti per ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità lavorativa ricompresa tra il
74% e il 99%, a far data della visita di revisione, o da quella diversa accertata in corso di causa, con conseguente condanna del convenuto al pagamento dei relativi ratei maturati e CP_1 maturandi..omissis..”; vinte le spese legali, con attribuzione.
L' , costituitosi, ha eccepito l'inammissibilità della domanda per la genericità delle CP_1
contestazioni avverso la C.T.U. e ha chiesto il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di esperire alcuna attività istruttoria, lette le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 11.09.2025 la causa, previa riunione al presente del fascicolo n. 8138/2023, è stata decisa con la seguente sentenza.
Il ricorso è infondato per le motivazioni di seguito illustrate.
Risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il presente procedimento è stato correttamente instaurato perché preceduto dalla tempestiva contestazione alle risultanze della CTU disposta nella fase dell'ATP.
Le conclusioni del C.T.U., dott. ssa;
contenute nella relazione peritale espletata Persona_1
nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
Nel caso che ci occupa parte ricorrente contesta la relazione di consulenza affermando che l'entità delle patologie riscontrate a carico della ricorrente non sono tali da giustificare le percentuali di invalidità civile come applicate dal CTU, avuto riguardo ai codici di riferimento di cui alle tabelle ministeriali 5/2/93. In particolare lamenta che la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minoranze e le malattie invalidanti di cui al D.M. cit., in attuazione dell'art. 2 D.Lgs. 509/1988 ha carattere vincolante, senza che possa quindi lasciarsi spazi alla discrezionalità dell'ausiliario circa la percentuale da assegnare alle accertate infermità.
Tuttavia è opinione del giudicante che le conclusioni del C.T.U., contenute nella relazione peritale espletata nella pregressa fase, meritano piena condivisione.
Invero, dall'analisi della consulenza svolta nella fase sommaria si rileva che il ctu ha fornito esaustiva risposta ai quesiti oltre ad aver adeguatamente e correttamente valutato le patologie emergenti dall'esame clinico del paziente e dalla documentazione sanitaria in atti.
Si evince dalla stessa lettura dell'elaborato peritale come la dott.ssa all'esito dell'indagine Per_1
abbia riscontrato nella perizianda le seguenti infermità: < Esiti di quadrantectomia supero-interna della mammella destra (05/2014) per carcinoma duttale infiltrante e di linfadenectomia ascellare
(positivo all'epoca per localizzazione linfonodale), già trattata con chemioterapia e radioterapia, in attuale follow up…omissis…; Esiti di isterectomia per fibromatosi (2018); Protrusioni discali cervicali e lombari, osteoporosi, sacroileite e area litica benigna di L2…omissis…> Al riguardo, tenuto presente il motivo di opposizione formulato dalla parte ricorrente, è opportuno richiamare preliminarmente quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, in linea con il proprio consolidato indirizzo ,precisa che “nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice (Cass. civ. sentenza n. 26259 del 13.12.2022).
Più in particolare la Suprema Corte ha avuto occasione di puntualizzare che la valutazione del giudice (e del ctu) pur non potendo prescindere dall'esame della tabella in questione, e dal necessario confronto con essa, può determinarsi, ove le condizioni patologiche lo richiedano, in una valutazione complessiva differente che, pur considerando quanto stabilito nelle tabelle, attribuisca diverso grado di incidenza in termini di complessiva invalidità (Cassazione civile sez. VI,
28/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 28/12/2020), n.29682).
Ebbene, con riferimento alla patologia “Esiti di quadrantectomia supero-interna della mammella destra (05/2014) per carcinoma duttale infiltrante e di linfadenectomia ascellare” il CTU correttamente ha richiamato due voci tabellari (la 9322 corrispondente a Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale la n. 9323 afferente a Neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale, rispettivamente prevedenti i gradi percentuali di invalidità del 11% e del 70%) ed ha riconosciuto la ricorrente invalida nella misura del 50% evidentemente ritenendo la sussistenza di una compromissione funzionale di tipo medio , certamente non grave in quanto ha motivato “allo stato libera dall'evidenza di progressione”.
Quanto agli esiti di isterectomia per fibromatosi risalente all'anno 2018 ed alle protrusioni discali cervicali e lombari, osteoporosi, sacroileite e area litica benigna di L2, i codici sono stati applicati solo per analogia, pertanto il CTU ha legittimamente attribuito un diverso grado di incidenza invalidante rispetto alla percentuale fissa delle tabelle cui ha fatto riferimento.
Il CTU ha dunque ritenuto < gli esiti di isterectomia per fibromatosi (2018), equiparabile al codice
6603 (Isterectomia totale in età fertile: 25%) e valutabile nella misura del 15% e le protrusioni discali cervicali e lombari, osteoporosi, sacroileite e area litica benigna di L2 possano essere ricondotte per analogia ai codici tabellari 7001 (Anchilosi di rachide totale: 75%) e 7202 (Anchilosi di anca in buona posizione: 41%)> e che procedendo a valutazione non secondo sommatoria ma in base ad una reciproca integrazione, si adattano le stime predette all'entità delle disfunzioni in esame esprimendo complessiva valutazione funzionale pari al 20%> Ha dunque concluso che < ai fini di una complessiva valutazione, tenuto conto delle evidenze cliniche e strumentali, si esprime stima invalidante, valutata secondo calcolo riduzionistico, nella misura del 67%.>
A fronte di tali specifici rilievi del CTU l'istante non ha dimostrato che l'ausiliare sia incorso in un vizio di indagine, limitandosi a dedurre una diversa stima delle patologie riscontrate che condurrebbe al raggiungimento di una percentuale invalidante utile, a suo dire, al conseguimento della prestazione richiesta.
Le motivazioni fornite dall'ausiliare risultano dunque chiare, prive di vizi e non incoerenti con i riscontri diagnostici allegati e con gli esami dallo stesso eseguiti nonché ben argomentate con specifico riferimento alla natura ed allo stadio delle patologie, elementi che hanno condotto il CTU alle conclusioni indicate e riferibili alle attuali condizioni della ricorrente.
Ritenuto pertanto esaustivo ed esauriente e come tale utilizzabile anche nella presente sede l'accertamento peritale acquisito nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ritiene alla luce delle svolte considerazioni di non dovere accogliere l'istanza di rinnovo delle operazioni peritali avanzata dalla parte ricorrente.
Da ultimo, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente(cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003).
Per detti motivi il ricorso deve essere rigettato.
La parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, avendo documentato nella fase sommaria di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza, ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese della consulenza tecnica di ufficio espletate nel procedimento per
ATP, e già liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali.
Napoli, 11.09.2025 Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori