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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XX, sentenza 09/02/2026, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1354/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IE TO, RE
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5504/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Napoli - Via Salvatore Di Giacomo 5/7 80017 Melito Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2055/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 06/02/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 942 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. 2055/2025, depositata il 06/02/2025. La sentenza aveva rigettato il ricorso del Ricorrente_1 per IMU 2018 del Comune di Melito, nonostante l'istante asserisse che gli immobili oggetto dell'accertamento erano esenti da IMU per l'anno 2018, trattandosi di abitazione principale e box di pertinenza, tra l'altro, unica unità immobiliare dove l'istante con la sua famiglia ha la residenza e la dimora abituale.
Per l'appello, il ricorrente ha richiesto chiarimenti all'Ufficio Tecnico del Comune di Melito onde eliminare ogni dubbio in merito alla illegittimità del tributo, confermato dalla sentenza impugnata. Il responsabile del Società_1 e Pianificazione del Comune con nota protocollo 17387 del 03/07/2025 attestava la realtà dei fatti, e cioè che l'immobile – oggetto dell'avviso di accertamento impugnato innanzi al giudice di primo grado – è lo stesso di quello in cui il ricorrente ha la residenza e che pertanto è esente da IMU, ma che risulta un mero errore di trascrizione al catasto.
Si è costituita in giudizio la Resistente_1 s.p.a. concessionaria per la riscossione del Comune di Melito, che a seguito della ulteriore documentazione esibita da parte del ricorrente, e verificata la correttezza della stessa, ha provveduto ad annullare con nota protocollo 3262 del 16/12/2025 il provvedimento n. 142 del 18/10/2023 emesso nei confronti del contribuente, relativamente all'IMU per l'anno 2018. Chiede, pertanto, che venga decretata la cessazione della materia del contendere, quale conseguenza dell'annullamento effettuato con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che Municipia s.p.a. ha provveduto all'integrale annullamento dell'atto impugnato, con conseguente venir meno della pretesa tributaria e dell'interesse alla decisione, la Corte ritiene cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione20, pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n.2055/2025, così decide: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Melito alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 euro per il primo grado ed euro 250,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 20, riunita in udienza il
05/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
IE TO, RE
CANANZI FRANCESCO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5504/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Melito Di Napoli - Via Salvatore Di Giacomo 5/7 80017 Melito Di Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2055/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
22 e pubblicata il 06/02/2025 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 942 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 667/2026 depositato il
07/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n. 2055/2025, depositata il 06/02/2025. La sentenza aveva rigettato il ricorso del Ricorrente_1 per IMU 2018 del Comune di Melito, nonostante l'istante asserisse che gli immobili oggetto dell'accertamento erano esenti da IMU per l'anno 2018, trattandosi di abitazione principale e box di pertinenza, tra l'altro, unica unità immobiliare dove l'istante con la sua famiglia ha la residenza e la dimora abituale.
Per l'appello, il ricorrente ha richiesto chiarimenti all'Ufficio Tecnico del Comune di Melito onde eliminare ogni dubbio in merito alla illegittimità del tributo, confermato dalla sentenza impugnata. Il responsabile del Società_1 e Pianificazione del Comune con nota protocollo 17387 del 03/07/2025 attestava la realtà dei fatti, e cioè che l'immobile – oggetto dell'avviso di accertamento impugnato innanzi al giudice di primo grado – è lo stesso di quello in cui il ricorrente ha la residenza e che pertanto è esente da IMU, ma che risulta un mero errore di trascrizione al catasto.
Si è costituita in giudizio la Resistente_1 s.p.a. concessionaria per la riscossione del Comune di Melito, che a seguito della ulteriore documentazione esibita da parte del ricorrente, e verificata la correttezza della stessa, ha provveduto ad annullare con nota protocollo 3262 del 16/12/2025 il provvedimento n. 142 del 18/10/2023 emesso nei confronti del contribuente, relativamente all'IMU per l'anno 2018. Chiede, pertanto, che venga decretata la cessazione della materia del contendere, quale conseguenza dell'annullamento effettuato con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto che Municipia s.p.a. ha provveduto all'integrale annullamento dell'atto impugnato, con conseguente venir meno della pretesa tributaria e dell'interesse alla decisione, la Corte ritiene cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46 d.lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,sezione20, pronunciando sull'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza della CGT di primo grado di Napoli n.2055/2025, così decide: dichiara cessata la materia del contendere. Condanna il Comune di Melito alle spese di giudizio che liquida in euro 200,00 euro per il primo grado ed euro 250,00 per il secondo grado, oltre accessori se dovuti.