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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 14/07/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3272/2022 tra le parti:
(cf , Parte_1 C.F._1 con l'avv. VITI MARCO (cf C.F._2
ATTORE
(cf ), Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. NICCOLI VALLESI NICCOLO' (cf C.F._3
CONVENUTA
Decisa a Pistoia in data 12/07/2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
5.3.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Convenuta: come da nota scritta ex art. 127ter c.p.c. contenente p.c., dep.
3.3.2025 e da intendersi qui integralmente richiamata
Fatto e diritto
I.1. agisce in giudizio nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in relazione a infortunio occorsogli in data 5.9.2019 mentre si trovava presso lo stabilimento della convenuta per effettuare un sopralluogo propedeutico all'effettuazione di lavori edili, invocando la responsabilità della predetta ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. (e art. 26 d.lgs. n. 81/2008 e chiedendo di:
“- accertare e dichiarare la responsabilità della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via Francesca
Uggia n. 667 – fraz. Cintolese - Monsummano Terme (PT), C.F. e P.iva , per P.IVA_1
l'infortunio occorso al Signor in data 05.09.2019 all'interno dello Parte_1 stabilimento azienda-le sito in Monsummano Terme (PT) – Via Francesca Uggia n° 495, per tutte le ragioni fatto ed in diritto di cui alla narrativa del presente atto;
- conseguentemente, e per l'effetto, condannare la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, avente sede legale in Via Francesca
Uggia n. 667 – fraz. Cintolese - Monsummano Terme (PT), C.F. e P.iva , al P.IVA_1 risarcimento integrale in favore del Signor di tutti i danni patrimoniali Parte_1
(danno emergente e lucro cessante) e non patrimoniali dal medesimo subiti, quantificati nella complessiva misura di € 137.152,94 (euro centotrentasettemilacentocin- quantadue/94), per i titoli e le causali precisati ai capi II e III del presente atto di citazione, ovvero in quella maggiore o minore che sarà accertata es-sere di giustizia anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo.
- In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di causa”.
I.2. Si costituisce in giudizio parte convenuta, contestando sia la ricostruzione fattuale, sia la quantificazione dei danni fornite da controparte e concludendo per sentir:
“In via principale respingere la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
In via del tutto subordinata accoglierla nei limiti del giusto del dovuto e del provato, stante il concorso di colpa dell'attore nel sinistro per cui è causa.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
I.3. Concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa viene istruita a mezzo prova per testi all'esito della quale, ritenuta la superfluità delle altre istanze istruttorie, viene fissata udienza di p.c. con conseguente trattenimento in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe e assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale, la domanda attorea non merita accoglimento essendo rimasto, all'esito dell'istruttoria processuale, rimasto indimostrato l'an della pretesa risarcitoria azionata con conseguente superfluità di ogni indagine relativa al quantum.
Difatti parte attrice, a ciò onerata ai sensi dell'art. 2697 c.c. regola generale in tema di riparto degli oneri probatori, non ha fornito dimostrazione alcuna, neppure presuntiva, dei propri assunti circa la dinamica del sinistro da cui desumere le relative responsabilità: da un lato, la ricostruzione fattuale attorea è stata recisamente contestata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva, nella quale la convenuta ha altresì fornito altra e diversa dettagliata narrazione nella quale ogni propria responsabilità è esclusa, talché non è invocabile l'art. 115 c.p.c. a sostegno della prospettazione di parte attrice;
dall'altro lato, nessuno dei testi escussi ha potuto fornire conforto alla tesi attorea, poiché nessuno risulta aver assistito al sinistro e quindi niente ha saputo dire circa la relativa dinamica.
Il rilievo è assorbente.
Il richiamo all'art. 2049 c.c. non prescinde da, e non esclude, la disciplina di cui all'art. 2043 c.c. per la quale è il soggetto danneggiato a dover fornire prova del fatto causatore del danno, del danno derivatone e del nesso causale tra fatto e danno secondo il criterio della cd. causalità civilistica, rappresentando l'art. 2049 c.c. una regola derogatoria unicamente sotto il profilo del cd. elemento soggettivo in quanto individua la responsabilità dei padroni e committenti per fatti illeciti dei propri dipendenti indipendentemente dall'eventuale sussistenza e grado di responsabilità personale del datore di lavoro e dalla colpa di costui nella scelta e vigilanza dei propri lavoratori.
Nella presente vicenda, è proprio il fatto causatore del danno e, di riflesso, la sussistenza del nesso causale tra fatto e danni subiti a risultare del tutto carente dal punto di vista probatorio: ché anzi alcuni testi hanno smentito in parte gli assunti attorei, negando di essersi recati sul sito teatro del sinistro per aver ricevuto dalla convenuta l'incarico di eseguire un sopralluogo onde compiere le verifiche tecniche necessarie per i successivi lavori edili (cfr. testi e sul cap. 2 mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c., rispettivamente Tes_1 Tes_2 verbali di udienza 27.3.2024 e 18.9.2024), mentre il teste ossia il Tes_1 soggetto indicato in atto di citazione come colui con il quale l'attore si sarebbe recato presso lo stabilimento della convenuta per l'esecuzione del sopralluogo
(cfr. par. 3, pagg.
1-2 atto di citazione), non solo - come detto - ha negato di essersi recato con l'attore il giorno del sinistro nello stabilimento della
[...] per il sopralluogo, ma ha per conto asserito di aver incontrato Controparte_1
l'attore casualmente nel parcheggio pubblico antistante la fabbrica (cfr. verbale udienza 27.3.2024, “Ricordo che il giorno in cui il ebbe Pt_1
l'infortunio, lo incontrati nel parcheggio pubblico antistante la fabbrica della
, in quella circostanza il mi disse che aveva bisogno di Controparte_1 Pt_1 parlarmi, io però avevo un appuntamento e me ne sono andato. Non so di cosa volesse parlarmi. Non sono stato quindi presente quando il di è Pt_1 infortunato. ADR: sono stato avvisato del sinistro dopo che questo si era già verificato, mi sono quindi recato sul posto e non ho visto il ma soltanto Pt_1 un'ambulanza che se ne andava”). Alla luce di quanto sopra, la pretesa risarcitoria azionata non è meritevole di positivo apprezzamento, in mancanza di prova dello svolgimento dei fatti asseritamente determinanti il sinistro e della responsabilità di dipendenti della convenuta e, quindi, di costei ex lege ai sensi dell'art. 2049 c.c..
III. Le spese di lite seguono la soccombenza attorea e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, con applicazione di parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro 14.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Pistoia, 12/07/2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini