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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/08/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
6935/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Bordin Francesco e , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, con l'avv. Stolfi Marina C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto, ovvero
1. i ricorrenti provvederanno autonomamente al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
2. la casa familiare in Trevignano (TV), Via N. Tolino n. 5, con gli arredi esistenti, viene assegnata a per Controparte_1 abitarci insieme alle figlie, le quali manterranno ivi la residenza;
3. la figlia minorenne, , viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori e viene collocata prevalentemente Persona_1 presso la madre;
4. in ragione dell'attuale età della figlia il padre starà con la stessa secondo una formula ampia, previa concertazione Per_1 preventiva con la madre, comunque almeno due week-end al mese e possibilmente una o due sere/notti durante la settimana, compatibilmente con gli impegni sportivi agonistici di entrambi. Durante le vacanze natalizie e pasquali rimarrà per un Per_1 tempo equamente suddiviso con ciascun genitore. Verrà alternato di anno in anno il Natale e il Capodanno e la Pasqua e la
“Pasquetta”. Durante le ferie estive, trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
Per_1
5. il padre e la figlia maggiorenne si incontreranno secondo il calendario più opportuno, che gli stessi individueranno autonomamente. Il padre, comunque, favorirà quanto più possibile la relazione con la primogenita:
6. senza soluzione di continuità rispetto alla separazione: a) entro il quindicesimo giorno di ciascun mese il padre verserà alla madre, quale personale contributo al mantenimento della prole l'importo di Euro 350,00 per ciascuna figlia e, quindi, complessivamente Euro 700,00 mensili, rivalutabili automaticamente e annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%. Il versamento avverrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia sul conto corrente personale della madre avente il seguente iban: IT[...]; b) i ricorrenti rimborseranno il 50% delle spese straordinarie della prole a chi dei due le ha anticipate per l'intero. Al riguardo le parti fanno pieno rinvio al relativo protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso, da intendersi qui integralmente richiamato e, comunque, conosciuto;
c) l'Assegno Unico universale, oggi pari a Euro 326,00 circa al mese, è di esclusiva competenza della madre. Il padre, pertanto, rinuncia al versamento della quota di sua competenza;
7. contestualmente al versamento del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della prole, lo stesso verserà, sul conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente, il 50% della rata del mutuo dell'abitazione familiare e, qualora fosse ancora in corso, il 100% della rata del finanziamento della sua automobile fino alla loro totale estinzione.
8. le parti manterranno aperto il conto corrente comune fino all'integrale estinzione del mutuo, mantenendo tuttavia una somma di € 1.000,00 come "fondo di cassa" per garantire costantemente la disponibilità necessaria per il pagamento del mutuo;
9. sotto il profilo fiscale, la prole è a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
10. i ricorrenti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per la figlia Per_1
11. spese compensate.
per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta, in data 16/01/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Nella medesima data la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale con sentenza;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dall' udienza di prima comparizione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BE (TV) il 11/9/2004, trascritto a BE (TV), atto n. 56, parte 2, serie A, anno 2004, fra , nato ad [...] il Parte_1 8/11/1981, C.F. e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BE di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 8/8/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da , nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Bordin Francesco e , nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, con l'avv. Stolfi Marina C.F._2 con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto, ovvero
1. i ricorrenti provvederanno autonomamente al loro mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti;
2. la casa familiare in Trevignano (TV), Via N. Tolino n. 5, con gli arredi esistenti, viene assegnata a per Controparte_1 abitarci insieme alle figlie, le quali manterranno ivi la residenza;
3. la figlia minorenne, , viene affidata congiuntamente a entrambi i genitori e viene collocata prevalentemente Persona_1 presso la madre;
4. in ragione dell'attuale età della figlia il padre starà con la stessa secondo una formula ampia, previa concertazione Per_1 preventiva con la madre, comunque almeno due week-end al mese e possibilmente una o due sere/notti durante la settimana, compatibilmente con gli impegni sportivi agonistici di entrambi. Durante le vacanze natalizie e pasquali rimarrà per un Per_1 tempo equamente suddiviso con ciascun genitore. Verrà alternato di anno in anno il Natale e il Capodanno e la Pasqua e la
“Pasquetta”. Durante le ferie estive, trascorrerà almeno due settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore;
Per_1
5. il padre e la figlia maggiorenne si incontreranno secondo il calendario più opportuno, che gli stessi individueranno autonomamente. Il padre, comunque, favorirà quanto più possibile la relazione con la primogenita:
6. senza soluzione di continuità rispetto alla separazione: a) entro il quindicesimo giorno di ciascun mese il padre verserà alla madre, quale personale contributo al mantenimento della prole l'importo di Euro 350,00 per ciascuna figlia e, quindi, complessivamente Euro 700,00 mensili, rivalutabili automaticamente e annualmente secondo gli indici Istat nella misura del 100%. Il versamento avverrà fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di ciascuna figlia sul conto corrente personale della madre avente il seguente iban: IT[...]; b) i ricorrenti rimborseranno il 50% delle spese straordinarie della prole a chi dei due le ha anticipate per l'intero. Al riguardo le parti fanno pieno rinvio al relativo protocollo d'intesa del Tribunale di Treviso, da intendersi qui integralmente richiamato e, comunque, conosciuto;
c) l'Assegno Unico universale, oggi pari a Euro 326,00 circa al mese, è di esclusiva competenza della madre. Il padre, pertanto, rinuncia al versamento della quota di sua competenza;
7. contestualmente al versamento del contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della prole, lo stesso verserà, sul conto corrente intestato esclusivamente alla ricorrente, il 50% della rata del mutuo dell'abitazione familiare e, qualora fosse ancora in corso, il 100% della rata del finanziamento della sua automobile fino alla loro totale estinzione.
8. le parti manterranno aperto il conto corrente comune fino all'integrale estinzione del mutuo, mantenendo tuttavia una somma di € 1.000,00 come "fondo di cassa" per garantire costantemente la disponibilità necessaria per il pagamento del mutuo;
9. sotto il profilo fiscale, la prole è a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno;
10. i ricorrenti si danno consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per ciascuno di essi e per la figlia Per_1
11. spese compensate.
per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Come risulta dai documenti prodotti, i coniugi si sono separati con le seguenti modalità:
- a seguito di istanza di trattazione scritta, in data 16/01/2025 è stata svolta l'udienza di prima comparizione dei coniugi con modalità cartolari. Nella medesima data la separazione personale è stata pronunciata dal Tribunale con sentenza;
Entrambi i coniugi hanno dichiarato che la separazione non ha subito alcuna interruzione.
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
A tale stregua, deve ritenersi accertato che la separazione dei coniugi è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge dall' udienza di prima comparizione e che la comunione spirituale e materiale tra loro non può essere ricostituita.
Pertanto, a norma degli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad ogni conseguente effetto.
Peraltro ben possono trovare accoglimento le condizioni concordate tra le parti in quanto non contrarie alla legge.
Spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in BE (TV) il 11/9/2004, trascritto a BE (TV), atto n. 56, parte 2, serie A, anno 2004, fra , nato ad [...] il Parte_1 8/11/1981, C.F. e , nata a [...] il [...], C.F. C.F._1 Controparte_1
C.F._2 ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di BE di procedere alla relativa annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 8/8/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli