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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
SEZIONE CIVILE
Composto dai seguenti Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Dr. Francesco Scavo Lombardo Giudice Rel. D.ssa Francesca Capuzzi Giudice riunito nella camera di consiglio, nell'ambito del procedimento n° R.G. 1725/2024
visto l'art. 473 bis.28 CPC ha emesso la seguente Sentenza sul ricorso proposto da:
, nata in [...] l'[...] e residente in [...], V.le Parte_1
B. Buozzi n. 58, CF elettivamente domiciliata in Civita C.F._1
Castellana, Via IV Giornate di Napoli, 27, presso e nello studio dell'Avv. Carlo Pecoraro CF C.F._2
nei confronti di
, nata a [...] il [...], contumace CP_1
Resistente in relazione al RICORSO per la modifica dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Viterbo con Sentenza n°324/2024 emessa in data 7.3.2024
Rilevato , nonostante la regolarità delle notifiche, non è comparso CP_1 all'udienza e che pertanto la mancata comparizione denota chiaramente disinteresse per le sorti della causa;
Rilevato altresì che la ricorrente ha rappresentato in udienza l'estrema Parte_1 difficoltà di interlocuzione con il padre della figlia minore n. Persona_1
Viterbo il 25.9.2009 anche in relazione alle decisioni di maggiore importanza avuto riguardo al benessere della figlia e che, nonostante i provvedimenti emessi con la Sentenza sopra indicata, il ha reiteratamente manifestato il proprio disinteresse CP_1 relativamente alla figlia . Per_1
pagina1 di 4 Che in particolare la ricorrente rappresentava come il “al fine di sottrarsi CP_1 alle azioni esecutive cambiava ripetutamente il suo domicilio e si licenziava dall'impiego lavorativo presso la SECURPOOL srl;
che, la “latitanza” ed i comportamenti del signor nei confronti CP_1 della minore sono contrari all'interesse della medesima alla quale non solo viene negata la figura genitoriale paterna ma viene negata nell'ambito scolastico o ricreativo sociale ogni partecipazione o aggregazione che necessiti del consenso genitoriale del padre;
che tali fatti giustificano senza ombra di dubbio una richiesta adi modifica dell'affidamento genitoriale da attribuirsi in via esclusiva a favore della madre signora ”. Parte_1
Visto il verbale di udienza del 3.04.2025 nel corso della quale la ricorrente ha insistito affinchè il Collegio si pronunziasse a suo favore e per l'effetto riconoscesse la legittimità del richiesto affidamento super esclusivo della figlia minore Persona_1
[...]
Viste le argomentazioni addotte dalla ricorrente, i documenti prodotti e sentita la ricorrente in udienza che peraltro, in maniera apprezzabilmente Parte_1 equilibrata attesa la mancata comparizione in udienza del ha insistito CP_1 nell'accoglimento della richiesta;
Rilevato e Ritenuto:
Che sulla base degli atti depositati ed all'esito dell'audizione della ricorrente è possibile adottare le decisioni con riguardo alla modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore (n. a Viterbo il 25.9.2009), così come Per_1 proposto nel ricorso dalla non apparendo necessaria attività istruttoria;
Parte_1
Che in particolare il Collegio, in considerazione delle argomentazioni addotte nel ricorso e segnatamente del comportamento ostile, assente e oppositivo tenuto dal padre della minore condivide l'impostazione evidenziata nelle richieste e che pertanto sussistano i presupposti del riconoscimento, in capo alla , dell'affidamento Parte_1 esclusivo anche nella forma più incisiva prevista dall'art. 337 quater comma 3 Cc (c.d. affidamento super esclusivo).
Come è noto infatti l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle scelte più rilevanti può trovare una deroga giudiziale laddove ricorrano i presupposti contenuti nel precetto dell'art. 337 quater c.c. che rimette al Giudice la facoltà di stabilire diversamente e attribuire al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo a questioni fondamentali segnatamente avuto riguardo alle decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di un intervento chirurgico o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi pagina2 di 4 periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio.
Ciò accade in quelle situazioni in cui il genitore non affidatario renda, come nella fattispecie, difficile o addirittura impraticabile, anche attraverso condotte ostili o comunque oppositive, l'esercizio delle facoltà e dei doveri connessi al sistema delle responsabilità genitoriali con riguardo alle scelte di maggior interesse per i figli, in particolare allorquando, oltre alla inidoneità o manifestata carenza che già di per sé giustifica l'affido monogenitoriale, il genitore non affidatario mostri un grave e completo disinteresse per i figli o, ancora, quando la conflittualità di coppia renda impraticabile tale condivisione. Tuttavia, anche il genitore totalmente escluso dalle decisioni sulla prole, mantiene sempre il diritto e il dovere di vigilare sulla condotta del genitore affidatario ed eventualmente segnalare al Giudice mancanze o sofferenze del minore, oltre che naturalmente quello di chiedergli la modifica delle modalità dell'affido, optando per una differente modalità.
Ebbene, pur considerando che le valutazioni che precedono attengono a tematiche particolarmente delicate per le quali non deve esistere un rapporto di automaticità tra un antecedente e un conseguente, nel caso in esame si ritiene che, allo stato, risultino presenti le condizioni per disporsi l'affidamento super esclusivo della minore alla madre considerando, al riguardo, l'attuale condizione del padre Per_1 verso la figlia, la lontananza dalla stessa, la presenza di forme di disinteresse manifestato attraverso volubilità di comportamenti e mancato rispetto delle condizioni di visita e frequentazione ed infine dell'omesso sostentamento economico.
Per tali ragioni appare legittimo, in deroga al modello previsto dall'art. 337 quater comma 3 Cc – disporre l'affidamento super esclusivo con la conseguenza che anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore - rispetto ai quali è di regola prevista la condivisione - potranno essere assunte dalla madre senza la previa consultazione con l'altro genitore.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio,
- visto l'art. 738 CPC, in parziale riforma delle statuizioni disposte dal Tribunale di
Viterbo con Sentenza n°324/2024 emessa in data 7.3.2024 così
dispone
a) l'affidamento esclusivo della minore alla madre Persona_1 [...]
alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse anche Parte_1 quelle di natura straordinaria e di maggior rilevanza per la figlia con riguardo a questioni fondamentali;
in particolare decisioni riguardanti la salute (l'effettuazione di interventi chirurgici o la sottoposizione a cure particolari come quelle psicologiche e/o pagina3 di 4 quelle da svolgere presso i servizi di neuropsichiatria infantile), l'educazione, l'istruzione (il cambio di scuola, i viaggi di istruzione all'estero per brevi o lunghi periodi, la scelta dell'indirizzo religioso), la fissazione o il cambio della residenza abituale, nonché il trasferimento all'estero per il quale è peraltro necessario il passaporto o altro documento valido per l'espatrio, decisioni che saranno assunte dalla madre tenendo principalmente conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni della minore. Le spese di lite sono poste a carico di e si liquidano in CP_1 complessivi euro 2000,00 per onorari, oltre spese accessorie, Iva e Cpa come per legge. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito
Viterbo, così deciso nella Camera di Consiglio del giorno 8 Aprile 2025.
Il Giudice Relatore IL PRESIDENTE (Francesco Scavo Lombardo) (Eugenio Maria Turco)
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