Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/1969, n. 3765
CASS
Sentenza 19 novembre 1969

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Nelle obbligazioni a termine, nelle quali la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore, la sola scadenza del termine vale a costituire in mora il debitore e costui non puo liberarsi dalle conseguenze della mora se non prova che il ritardo sia stato determinato da una causa a lui non imputabile ma - ove l'obbligazione inerisca ad un contratto a prestazioni corrispettive - il difetto di prova sulla non colposita del ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di una delle parti, non legittima la risoluzione del contratto, ove tale ritardo non sia grave, avuto riguardo all'interesse della parte adempiente.*

Secondo i principi generali sulla responsabilita per inadempimento (art 1453 cod civ in relazione all'art 1218 cod civ) il risarcimento dei danni presuppone un'inadempienza imputabile, con la conseguenza che - ove debba respingersi la domanda di risoluzione del contratto per Mancanza di colposita dell'inadempimento o per la scarsa importanza di esso, viene meno il presupposto per l'accoglimento della domanda accessoria di risarcimento. ( Conf 2724-68, massima n 335303).*

La valutazione della gravita dell'inadempimento o del ritardo nello adempimento deve essere compiuta, ai fini della risoluzione del contratto, non con riferimento all'importanza in astratto dell'obbligazione inadempiuta o non tempestivamente adempiuta, ma sulla base di un criterio di relativita, che consenta di coordinare la valutazione dell'elemento obbiettivo della mancata o tardiva prestazione, nel quadro dell'economia generale del contratto, con l'elemento subbiettivo e, cioe, con l'interesse della controparte all'esatto e tempestivo adempimento. ( V 1684-69, massima n 340655 2319-66, massima n 324530).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 19/11/1969, n. 3765
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3765
    Data del deposito : 19 novembre 1969

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