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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/04/2025, n. 14830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14830 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI GI, nato a Monza il [...], in [...] e nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti s.r.I avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Lecco visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. Luca Perego, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo, con restituzione al ricorrente di tutto quanto in sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14830 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 25/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale di Lecco rigettava il riesame proposto nell'interesse di TI GI - in proprio e nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti.s.r.I - avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 04/10/2024, ai sensi dell'art.12-bis d.lgs 74/2000, in relazione al reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI GI, in proprio e nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti s.r.I., articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce errore in procedendo e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora. Argomenta che il Tribunale aveva errato nell'interpretare la disposizione normativa relativa alle esigenze cautelari, in quanto non aveva tenuto nel debito conto la normativa del concordato preventivo ed i connessi strumenti protettivi a tutela dei creditori, essendo imminente la presentazione della relativa domanda di ammissione;
in particolare, con il deposito della domanda di concordato preventivo si determinano una serie di effetti giuridici per la società richiedente, ad iniziare dalla segregazione del suo patrimonio, ovvero lo stesso effetto perseguito dal •14 47;0,44, sequestro preventivo, segregazione volta ad assicurarne la sua ion 1 soddisfacimento dei creditori, tra cui anche l'ER, quale creditore privilegiato;
ogni atto delle società dovrà essere supervisionato da un Commissario nominato dal Tribunale e, in caso di ordinaria amministrazione, anche autorizzato dal giudice delegato;
l'art. 46, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, infatti, prevede espressamente che, in difetto di autorizzazione gli atti compiuti fin dalla fase interinale di deposito della domanda siano inefficaci;
il Tribunale, pertanto, erroneamente, riteneva l'esistenza di un generalizzato progetto di disnnissione tale da mettere a rischio la futura esecuzione della confisca del profitto del reato, dando rilievo ad atti quali l'affitto di azienda, la messa in liquidazione delle tre società e la loro fusione;
l'organo amministrativo delle società- il liquidatore TI GI- aveva, pertanto, responsabilmente deciso di accedere alla procedura concordataria. Con il secondo motivo deduce error in iudicando in ordine al fumus commíssi delicti. Argomenta che, come dedotto dinanzi al Tribunale del riesame, i fatti contestati all'indagato avevano natura meramente contabile ed eventuale profilo di irregolarità amministrativa, trattandosi di una questione afferente al computo delle ore di formazione svolte dai singoli dipendenti;
il Tribunale, quindi, non si avvedeva che i corsi di formazione erano esistenti e forniti ai dipendenti delle società con modalità prevalentemente telematiche;
i corsi venivano generalmente diretti dall'indagato, tanto in presenza quanto da remoto, mentre solo in alcuni casi la società si avvaleva di docenti esterni;
la Guardia di Finanza aveva sentito a sommarie informazioni soltanto una minima parte dei dipendenti che, come da visura camerale prodotta, erano, all'epoca, circa trecento;
il Tribunale esprimeva in punto di fumus una motivazione apparente attraverso un richiamo riepilogativ0 all'attività di indagine svolta dalla p.g.e senza valutare i dati offerti dalla difesyli sicura valenza scriminante. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. I ricorsi proposti da TI GI, nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti.s.r.l. sono inammissibili. Il ricorrente dichiara di agire anche quale liquidatore delle predette società, senza che il difensore sia munito di procura speciale. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.2, n.6611 del 03/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6 del 13.3.2008 n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019), per proporre ricorpo avverso oli provvedimenti che abbiano deciso il riesame sul sequestro operato surpertinenza di soggetto terzo e non dell'indagato, occorre che il ricorrente sia munito di procura speciale conferita al difensore volta a proporre ricorso avverso quel provvedimento adottato dal giudice di merito. Il difensore del ricorrente risulta, quindi, privo della necessaria procura speciale, che il predetto avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso proposto in proprio da TI GI è inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3 Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente il requisito del periculum in mora, non avrebbe considerato la rilevanza a tal fine della normativa relativa al concordato preventivo ed i connessi strumenti protettivi a tutela dei creditori previsti in tale procedura. La doglianza risulta generica e, comunque manifestamente infondata, in quanto il Tribunale ha argomentato sul punto ed evidenziato come non risultasse presentata l'stanza di concordato preventivo, in quanto il ricorrente aveva solo manifestato l'intenzione di presentare una siffatta istanza. Ed a riprova della correttezza di tale rilievo, lo stesso ricorrente ha allegato alla memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen. documentazione relativa alla domanda di concordate preventiva presentata successivamente alla ordinanza impugnata. Ebbene, deve ricordarsi che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame, anche qualora si tratti di documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (ex plurimis, Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, dep. 27/05/2019, Rv. 275982 - 01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Nella specie, il ricorrente solleva doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del fumus commissi delicti. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata ha ampiamente e congruamente argomentato, in aderenza alle risultanze probatorie, in ordine alla sussistenza di un serio quadro indiziario, dimostrativo della inesistenza dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nell'anno 20e3 da parte delle società delle quali TI GI era presidente del consiglio di amministrazione (pp.3,4,5,6,7,8, 9, 11 dell'ordinanza impugnata) 4 Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento imptignato che, alla luce dei principio di diritto suesposto, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost, 13 giugno 2000, n. 186), alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette per il ricorrente le conclusioni scritte dell'avv. Luca Perego, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata e del decreto di sequestro preventivo, con restituzione al ricorrente di tutto quanto in sequestro. Penale Sent. Sez. 3 Num. 14830 Anno 2025 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 25/03/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 14/11/2024, il Tribunale di Lecco rigettava il riesame proposto nell'interesse di TI GI - in proprio e nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti.s.r.I - avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco in data 04/10/2024, ai sensi dell'art.12-bis d.lgs 74/2000, in relazione al reato di cui all'art. 10-quater, comma 2, d.lgs 74/2000. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione TI GI, in proprio e nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti s.r.I., articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce errore in procedendo e vizio di motivazione in ordine al periculum in mora. Argomenta che il Tribunale aveva errato nell'interpretare la disposizione normativa relativa alle esigenze cautelari, in quanto non aveva tenuto nel debito conto la normativa del concordato preventivo ed i connessi strumenti protettivi a tutela dei creditori, essendo imminente la presentazione della relativa domanda di ammissione;
in particolare, con il deposito della domanda di concordato preventivo si determinano una serie di effetti giuridici per la società richiedente, ad iniziare dalla segregazione del suo patrimonio, ovvero lo stesso effetto perseguito dal •14 47;0,44, sequestro preventivo, segregazione volta ad assicurarne la sua ion 1 soddisfacimento dei creditori, tra cui anche l'ER, quale creditore privilegiato;
ogni atto delle società dovrà essere supervisionato da un Commissario nominato dal Tribunale e, in caso di ordinaria amministrazione, anche autorizzato dal giudice delegato;
l'art. 46, comma 1, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, infatti, prevede espressamente che, in difetto di autorizzazione gli atti compiuti fin dalla fase interinale di deposito della domanda siano inefficaci;
il Tribunale, pertanto, erroneamente, riteneva l'esistenza di un generalizzato progetto di disnnissione tale da mettere a rischio la futura esecuzione della confisca del profitto del reato, dando rilievo ad atti quali l'affitto di azienda, la messa in liquidazione delle tre società e la loro fusione;
l'organo amministrativo delle società- il liquidatore TI GI- aveva, pertanto, responsabilmente deciso di accedere alla procedura concordataria. Con il secondo motivo deduce error in iudicando in ordine al fumus commíssi delicti. Argomenta che, come dedotto dinanzi al Tribunale del riesame, i fatti contestati all'indagato avevano natura meramente contabile ed eventuale profilo di irregolarità amministrativa, trattandosi di una questione afferente al computo delle ore di formazione svolte dai singoli dipendenti;
il Tribunale, quindi, non si avvedeva che i corsi di formazione erano esistenti e forniti ai dipendenti delle società con modalità prevalentemente telematiche;
i corsi venivano generalmente diretti dall'indagato, tanto in presenza quanto da remoto, mentre solo in alcuni casi la società si avvaleva di docenti esterni;
la Guardia di Finanza aveva sentito a sommarie informazioni soltanto una minima parte dei dipendenti che, come da visura camerale prodotta, erano, all'epoca, circa trecento;
il Tribunale esprimeva in punto di fumus una motivazione apparente attraverso un richiamo riepilogativ0 all'attività di indagine svolta dalla p.g.e senza valutare i dati offerti dalla difesyli sicura valenza scriminante. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. I ricorsi proposti da TI GI, nella qualità di liquidatore delle società Gruppo Ethos Ristoranti Italiani s.r.I., Acqua e Farina s.r.I., Birrifici Italiani Riuniti.s.r.l. sono inammissibili. Il ricorrente dichiara di agire anche quale liquidatore delle predette società, senza che il difensore sia munito di procura speciale. Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez.2, n.6611 del 03/12/2013, dep.12/02/2014, Rv.258580; Sez. 6 del 19.3.2010 n. 13154, Arango Garzon, Rv. 246692; Sez. 6 del 13.3.2008 n. 16974, Pulignano, Rv. 239729; Sez. 6, n. 12517 del 12/03/2008, Calabresi, Rv. 239287; Sez. 5 del 17.2.2004 n. 13412, Pagliuso, Rv. 228019), per proporre ricorpo avverso oli provvedimenti che abbiano deciso il riesame sul sequestro operato surpertinenza di soggetto terzo e non dell'indagato, occorre che il ricorrente sia munito di procura speciale conferita al difensore volta a proporre ricorso avverso quel provvedimento adottato dal giudice di merito. Il difensore del ricorrente risulta, quindi, privo della necessaria procura speciale, che il predetto avrebbe dovuto conferirgli, nelle forme previste dall'art. 100 cod.proc.pen., per cui la mancata osservanza di tali forme determina l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso proposto in proprio da TI GI è inammissibile, sulla base delle argomentazioni che seguono. 3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. 3 Il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame, nel ritenere sussistente il requisito del periculum in mora, non avrebbe considerato la rilevanza a tal fine della normativa relativa al concordato preventivo ed i connessi strumenti protettivi a tutela dei creditori previsti in tale procedura. La doglianza risulta generica e, comunque manifestamente infondata, in quanto il Tribunale ha argomentato sul punto ed evidenziato come non risultasse presentata l'stanza di concordato preventivo, in quanto il ricorrente aveva solo manifestato l'intenzione di presentare una siffatta istanza. Ed a riprova della correttezza di tale rilievo, lo stesso ricorrente ha allegato alla memoria difensiva ex art. 611 cod.proc.pen. documentazione relativa alla domanda di concordate preventiva presentata successivamente alla ordinanza impugnata. Ebbene, deve ricordarsi che, in tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame, anche qualora si tratti di documenti formati in un momento successivo alla presentazione del ricorso per cassazione, non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare al giudice competente (ex plurimis, Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019, dep. 27/05/2019, Rv. 275982 - 01). 3.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). Nella specie, il ricorrente solleva doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del fumus commissi delicti. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata ha ampiamente e congruamente argomentato, in aderenza alle risultanze probatorie, in ordine alla sussistenza di un serio quadro indiziario, dimostrativo della inesistenza dei crediti indebitamente utilizzati in compensazione nell'anno 20e3 da parte delle società delle quali TI GI era presidente del consiglio di amministrazione (pp.3,4,5,6,7,8, 9, 11 dell'ordinanza impugnata) 4 Le censure mosse in questa sede dal ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento imptignato che, alla luce dei principio di diritto suesposto, non è consentito proporre in questa sede. 4. Consegue, pertanto, come anticipato, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte Cost, 13 giugno 2000, n. 186), alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/03/2025