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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 02/05/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
n. 53/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Euticchio;
-parte opponente -
nei confronti di:
P. IVA n. ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Laura Romano;
- parte opposta -
e anche di:
codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Laura Romano;
- terzo intervenuto -
Pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2022, R.G. 1263/2022, emesso in data
26.09.2022 dal Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto al predetto , quale Pt_1
garante di CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI S.R.L. (P. IVA , il P.IVA_3
pagamento in favore di (in prosieguo Controparte_1
Contr solo ), della somma di 25.434,26 euro, oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria.
Contr In sede monitoria, ha dedotto di esser creditrice della superiore somma in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in data 11.02.2014 tra la predetta Banca,
CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI (debitrice principale, dichiarata fallita in data
31.07.2018) e (garante). Pt_1
Con il citato atto di opposizione ha eccepito: a) l'erronea quantificazione del Pt_1
credito azionato;
b) la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE.
Di conseguenza ha chiesto la revoca del D.I. opposto, con condannare di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Contr Con comparsa del 30.03.2023 si è costituita in giudizio contestando le domande di parte opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 13.09.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto e ordinato l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio, il quale tuttavia ha avuto esito negativo.
Sono quindi stati concessi alle parti i termini ex art. 183 CPC.
Pag. 2 di 7 Con comparsa del 09.04.2024 si è costituita, ai sensi dell'art. 111 CPC, CP_2
quale cessionaria del credito oggetto di causa.
[...]
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
15.04.2025 introitata per la decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 CPC.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va pertanto rigettata.
1. sulla quantificazione del credito azionato.
Con il primo motivo di opposizione ha eccepito l'erronea quantificazione del Pt_1
credito azionato, avendo la ritenuto che la debitrice principale (CIESSE CP_1
PROMOZIONI EDITORIALI) avrebbe dovuto rimborsare la somma mutuata
(40.000,00 euro) in 48 ratei mensili di 1.032,85 euro ciascuno, mentre in contratto erano previsti 40 ratei mensili.
Secondo l'opponente, essendo nel contratto di finanziamento espressamente previsto all'art. 3, comma 3, che il rimborso della somma mutuata sarebbe dovuto avvenire in 40 ratei mensili e non in 48, ed avendo la debitrice principale corrisposto 23.889,61 euro sino al 01.04.2016, occorrerebbe ricalcolare il saldo dovuto, e segnatamente la quota di sorte capitale e quella di interessi, sulla scorta delle 40 rate previste in contratto, e non delle 48 considerate dalla CP_1
Contr Costituendosi in giudizio, ha contesto la superiore eccezione, evidenziando che nel contratto di finanziamento è espressamente previsto che “il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante rate mensili costanti posticipate, comprensive della quota capitale
e degli interessi, aventi scadenza all'ultimo giorno di ogni mese. L'inizio dell'ammortamento del finanziamento viene fissato all'1/3/2014 e quindi la prima rata scadrà il 31/3/2014 e l'ultima il 28/02/2018”; e che il numero di mensilità dal
31.03.2014 al 20.02.2018 è 48, come risultante anche dal piano di ammortamento allegato.
Di conseguenza, solo per mero errore materiale, sarebbero state indicate all'art. 3, comma 3, del contratto di finanziamento n. 40 rate mensili, anziché 48.
Pag. 3 di 7 Ebbene, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia infondata atteso che dalla lettura del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento allegato (pure sottoscritto dal debitore e dal garante) si evince chiaramente che la somma mutuata (40.000,00 euro) avrebbe dovuto esser restituita in 48 rate mensili (decorrenti dal 31.03.2014 al
28.02.2018) e non in 40, come eccepito da parte opponente.
Il riferimento alle 40 rate contenuto nell'art. 3, comma 3, del contratto di finanziamento costituisce, quindi, un semplice refuso, essendo lo stesso incompatibile con la durata del contratto e con il piano di ammortamento.
D'altronde, laddove le rate fossero state 40 anziché 48, come sostenuto da parte opponente, il debitore avrebbe dovuto restituire complessivamente alla Banca, a fronte di un finanziamento di 40.000,00 euro, la somma di (1.032,85 x 40 =) 41.314,00 euro;
la quale è incompatibile con il TAEG indicato in contratto: 13,22%.
Il primo motivo va pertanto rigettato, siccome infondato, avendo la correttamente CP_1
quantificato il proprio credito sulla scorta di 48 ratei mensili.
2. Sulla nullità della fideiussione.
Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della Pt_1
Contr fideiussione azionata da in quanto frutto dell'applicazione dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 perché in contrasto con la normativa anticoncorrenziale prevista dalla Legge n. 287/1990.
Parte opposta ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che nel caso in esame non siamo in presenza di una fideiussione omnibus, bensì di una fideiussione specifica,
e che la stessa non ricalca lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, già sanzionato dalla Banca d'Italia.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi che con il contratto di finanziamento stipulato in data 11.02.2014 CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI S.R.L. (debitrice principale)
Contr e (garante) si sono impegnati, in solido tra loro, a restituire a Parte_1
la somma mutuata (40.000,00 euro) nei termini e nei modi pattuiti tra le parti.
Pag. 4 di 7 Nel caso in esame non siamo pertanto in presenza di una fideiussione omnibus, in cui il fideiussore garantisce la Banca per l'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore garantito, fino ad un importo massimo;
bensì di una fideiussione specifica, in cui il fideiussore si obbliga in solido con il debitore, al pagamento di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti di un soggetto creditore.
In tali casi, secondo la Giurisprudenza maggioritaria, non può invocarsi il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, che dichiara l'illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003 per contrasto con la normativa antitrust, atteso che la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Sul punto si è recentemente pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (v. Cassazione civile sez. I,
02/08/2024, n. 21841).
In virtù del superiore orientamento, che questo Giudice condivide, va rigettato il secondo motivo di opposizione, non essendo stato provato che la specifica fideiussione costituisse contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale, della cui invalidità potesse essere viziata in via derivata.
Pag. 5 di 7 Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente con le memorie ex art. 183 n. 2 CPC, secondo cui sarebbe invalida la clausola contenuta nel contratto di finanziamento con cui il garante ha derogato alla disciplina prevista dall'art. 1957 CC, trattandosi di clausola vessatoria, vietata dalla disciplina consumeristica.
All'uopo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c. a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non solo può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (v. Cass sez. 3, Sentenza n.
9245 del 18/04/2007).
Ed ancora: “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo
l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore” (v. Tribunale Roma sez. XVII, 26/05/2021, n.
9265).
Pag. 6 di 7 In conclusione, deve quindi rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 CPC.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 5.200 a 26.000 euro), con applicazione dei parametri medi, tranne che in relazione all'attività istruttoria, per la quale, avendo la causa natura documentale e non essendo stata svolta attività di assunzione della prova, appaiono congrui i parametri minimi.
Di conseguenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in Parte_1
Contr favore di che si liquidano in 4.689,00 euro per compensi, oltre spese generali
(15%), cpa ed iva (se dovuti).
Nulla sulle spese del cessionario, in ragione della natura volontaria dell'intervento nel processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, DICHIARA LA DEFINITIVA
ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 386/2022 EMESSO IN DATA
26.09.2022 DAL TRIBUNALE DI PATTI (R.G. 1263/2022);
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE Parte_1
PROCESSUALI IN FAVORE DI Controparte_1
CHE SI LIQUIDANO IN 4.689,00 EURO PER COMPENSI PROFESSIONALI,
OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (OVE DOVUTI)
COME PER LEGGE.
Così deciso il 2 Maggio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 53/2023 R.G. promossa da:
(codice fiscale , Parte_1 CodiceFiscale_1
col patrocinio dell'Avv. Francesco Euticchio;
-parte opponente -
nei confronti di:
P. IVA n. ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Laura Romano;
- parte opposta -
e anche di:
codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2
col patrocinio dell'Avv. Laura Romano;
- terzo intervenuto -
Pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
Con atto di citazione notificato in data 04.01.2023 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 386/2022, R.G. 1263/2022, emesso in data
26.09.2022 dal Tribunale di Patti, con cui è stato ingiunto al predetto , quale Pt_1
garante di CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI S.R.L. (P. IVA , il P.IVA_3
pagamento in favore di (in prosieguo Controparte_1
Contr solo ), della somma di 25.434,26 euro, oltre interessi, spese e compensi della procedura monitoria.
Contr In sede monitoria, ha dedotto di esser creditrice della superiore somma in virtù di un contratto di finanziamento stipulato in data 11.02.2014 tra la predetta Banca,
CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI (debitrice principale, dichiarata fallita in data
31.07.2018) e (garante). Pt_1
Con il citato atto di opposizione ha eccepito: a) l'erronea quantificazione del Pt_1
credito azionato;
b) la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE.
Di conseguenza ha chiesto la revoca del D.I. opposto, con condannare di parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Contr Con comparsa del 30.03.2023 si è costituita in giudizio contestando le domande di parte opponente, di cui pertanto ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con ordinanza del 13.09.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività del D.I. opposto e ordinato l'avvio del procedimento di mediazione obbligatorio, il quale tuttavia ha avuto esito negativo.
Sono quindi stati concessi alle parti i termini ex art. 183 CPC.
Pag. 2 di 7 Con comparsa del 09.04.2024 si è costituita, ai sensi dell'art. 111 CPC, CP_2
quale cessionaria del credito oggetto di causa.
[...]
Indi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del
15.04.2025 introitata per la decisione con rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 CPC.
*****
L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va pertanto rigettata.
1. sulla quantificazione del credito azionato.
Con il primo motivo di opposizione ha eccepito l'erronea quantificazione del Pt_1
credito azionato, avendo la ritenuto che la debitrice principale (CIESSE CP_1
PROMOZIONI EDITORIALI) avrebbe dovuto rimborsare la somma mutuata
(40.000,00 euro) in 48 ratei mensili di 1.032,85 euro ciascuno, mentre in contratto erano previsti 40 ratei mensili.
Secondo l'opponente, essendo nel contratto di finanziamento espressamente previsto all'art. 3, comma 3, che il rimborso della somma mutuata sarebbe dovuto avvenire in 40 ratei mensili e non in 48, ed avendo la debitrice principale corrisposto 23.889,61 euro sino al 01.04.2016, occorrerebbe ricalcolare il saldo dovuto, e segnatamente la quota di sorte capitale e quella di interessi, sulla scorta delle 40 rate previste in contratto, e non delle 48 considerate dalla CP_1
Contr Costituendosi in giudizio, ha contesto la superiore eccezione, evidenziando che nel contratto di finanziamento è espressamente previsto che “il finanziamento dovrà essere rimborsato mediante rate mensili costanti posticipate, comprensive della quota capitale
e degli interessi, aventi scadenza all'ultimo giorno di ogni mese. L'inizio dell'ammortamento del finanziamento viene fissato all'1/3/2014 e quindi la prima rata scadrà il 31/3/2014 e l'ultima il 28/02/2018”; e che il numero di mensilità dal
31.03.2014 al 20.02.2018 è 48, come risultante anche dal piano di ammortamento allegato.
Di conseguenza, solo per mero errore materiale, sarebbero state indicate all'art. 3, comma 3, del contratto di finanziamento n. 40 rate mensili, anziché 48.
Pag. 3 di 7 Ebbene, ritiene questo Giudice che l'eccezione sia infondata atteso che dalla lettura del contratto di finanziamento e del piano di ammortamento allegato (pure sottoscritto dal debitore e dal garante) si evince chiaramente che la somma mutuata (40.000,00 euro) avrebbe dovuto esser restituita in 48 rate mensili (decorrenti dal 31.03.2014 al
28.02.2018) e non in 40, come eccepito da parte opponente.
Il riferimento alle 40 rate contenuto nell'art. 3, comma 3, del contratto di finanziamento costituisce, quindi, un semplice refuso, essendo lo stesso incompatibile con la durata del contratto e con il piano di ammortamento.
D'altronde, laddove le rate fossero state 40 anziché 48, come sostenuto da parte opponente, il debitore avrebbe dovuto restituire complessivamente alla Banca, a fronte di un finanziamento di 40.000,00 euro, la somma di (1.032,85 x 40 =) 41.314,00 euro;
la quale è incompatibile con il TAEG indicato in contratto: 13,22%.
Il primo motivo va pertanto rigettato, siccome infondato, avendo la correttamente CP_1
quantificato il proprio credito sulla scorta di 48 ratei mensili.
2. Sulla nullità della fideiussione.
Con il secondo motivo di opposizione, ha eccepito la nullità della Pt_1
Contr fideiussione azionata da in quanto frutto dell'applicazione dello schema contrattuale, predisposto dall'ABI, sanzionato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 02.05.2005 perché in contrasto con la normativa anticoncorrenziale prevista dalla Legge n. 287/1990.
Parte opposta ha contestato la superiore eccezione, evidenziando che nel caso in esame non siamo in presenza di una fideiussione omnibus, bensì di una fideiussione specifica,
e che la stessa non ricalca lo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, già sanzionato dalla Banca d'Italia.
Sul punto deve in primo luogo osservarsi che con il contratto di finanziamento stipulato in data 11.02.2014 CIESSE PROMOZIONI EDITORIALI S.R.L. (debitrice principale)
Contr e (garante) si sono impegnati, in solido tra loro, a restituire a Parte_1
la somma mutuata (40.000,00 euro) nei termini e nei modi pattuiti tra le parti.
Pag. 4 di 7 Nel caso in esame non siamo pertanto in presenza di una fideiussione omnibus, in cui il fideiussore garantisce la Banca per l'adempimento di tutte le obbligazioni, presenti e future, contratte dal debitore garantito, fino ad un importo massimo;
bensì di una fideiussione specifica, in cui il fideiussore si obbliga in solido con il debitore, al pagamento di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti di un soggetto creditore.
In tali casi, secondo la Giurisprudenza maggioritaria, non può invocarsi il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 02.05.2005, che dichiara l'illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003 per contrasto con la normativa antitrust, atteso che la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Sul punto si è recentemente pronunciata anche la Suprema Corte, statuendo che “la natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello
ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett.
a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (v. Cassazione civile sez. I,
02/08/2024, n. 21841).
In virtù del superiore orientamento, che questo Giudice condivide, va rigettato il secondo motivo di opposizione, non essendo stato provato che la specifica fideiussione costituisse contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale, della cui invalidità potesse essere viziata in via derivata.
Pag. 5 di 7 Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata da parte opponente con le memorie ex art. 183 n. 2 CPC, secondo cui sarebbe invalida la clausola contenuta nel contratto di finanziamento con cui il garante ha derogato alla disciplina prevista dall'art. 1957 CC, trattandosi di clausola vessatoria, vietata dalla disciplina consumeristica.
All'uopo si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui “la rinuncia preventiva del fideiussore a far valere la decadenza prevista dall'art. 1957, comma 1, c.c. a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, non solo può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, ma non rientra tra le clausole particolarmente onerose per le quali l'art. 1341 c.c. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (v. Cass sez. 3, Sentenza n.
9245 del 18/04/2007).
Ed ancora: “in tema di fideiussione, la clausola che preveda la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, prevista dall'art. 1957 c.c., non rientra tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, 2 comma, esige la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente. Neppure detta deroga può essere considerata vessatoria e, conseguentemente, nulla ai sensi degli artt. 33 e ss. del Codice del Consumo. In sostanza, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti, che non urta contro alcun principio di ordine pubblico comportando solo
l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore, la deroga può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore” (v. Tribunale Roma sez. XVII, 26/05/2021, n.
9265).
Pag. 6 di 7 In conclusione, deve quindi rigettarsi l'opposizione e confermarsi il D.I. opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 CPC.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per scaglione di valore (da 5.200 a 26.000 euro), con applicazione dei parametri medi, tranne che in relazione all'attività istruttoria, per la quale, avendo la causa natura documentale e non essendo stata svolta attività di assunzione della prova, appaiono congrui i parametri minimi.
Di conseguenza, va condannato al pagamento delle spese di lite in Parte_1
Contr favore di che si liquidano in 4.689,00 euro per compensi, oltre spese generali
(15%), cpa ed iva (se dovuti).
Nulla sulle spese del cessionario, in ragione della natura volontaria dell'intervento nel processo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
• RIGETTA L'OPPOSIZIONE E, PER L'EFFETTO, DICHIARA LA DEFINITIVA
ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 386/2022 EMESSO IN DATA
26.09.2022 DAL TRIBUNALE DI PATTI (R.G. 1263/2022);
• CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE Parte_1
PROCESSUALI IN FAVORE DI Controparte_1
CHE SI LIQUIDANO IN 4.689,00 EURO PER COMPENSI PROFESSIONALI,
OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA (OVE DOVUTI)
COME PER LEGGE.
Così deciso il 2 Maggio 2025.
Il Giudice
Michela Agata La Porta
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