Sentenza 27 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 27/06/2003, n. 10237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10237 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2003 |
Testo completo
PsB 1 02 37/03 PRIME E REGISTRAZION DEC на N. 1 ELL' DA ESENTE 14:5 ME EL POR LO ALIANO D SI EN LEGGE S I TE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto G.S.E..Nopols SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: IANNIRUBERTO-Primo Presidente f.f.-Dott. Giuseppe R.G.N. 11899/00 Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Cron. 22866 Dott. Erminio RAVAGNANI - Consigliere Rep. - Consigliere Dott. Ernesto LUPO Ud.22/05/03 - Consigliere Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Dott. Mario Rosario MORELLI Rel. Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: IRITECNA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE INCORPORANTE LA NUOVA MECFOND S.P.A., IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell'avvocato AO DI MARTINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
2003 488
contro
-1- DI LM GI, DI LM NG, DI LM AO, DI LM ST, DI LM IO, DI LM IA, DI LM NI, NONCHE' QUALI EREDI DI DI LM DOMENICO DI LM MASSIMO DI LM MASSIMO, DI LM STEFANO, DI LM DANTE, DI LM ON, SACCO IA, domiciliati in ROMA, presso LA CANCELLERIA rappresentati e DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato FRANCO IADANZA, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 1/00 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la c.a. di NAPOLI, depositata il 18/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/03 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito l'avvocato AO DI MARTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO MARTONE che ha concluso che in via principale sia rilevata la nullità non sanabile della sentenza impugnata, in via subordinata l'inammissibilità. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Pronunziando sulla domanda di indennizzi, ex art.46 L. n.2359/1865, proposta nei confronti della INFRATECNA, poi assorbita dalla MECFOND ed ora IRITECNA s.p.a. in liquidazione, e contro il Comune di Napoli da IR, NG, AO IN, IO, MA, IE ed eredi di IC Di CE - i quali lamentavano limitazioni di area e luce, degrado estetico, deprezzamento economico, di un proprio appartamento, conseguente alla costruzione, a ridosso dello stesso, di un viadotto stradale da parte della società concessionaria, nel quadro del programma di edilizia residenziale per le popolazioni colpite dal sisma di cui alla L. n.219/1981 l'adita Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli, in accoglimento della domanda stessa nei confronti della sola concessionaria, condannava quest'ultima al pagamento di indennità di asservimento e per diminuito godimento temporaneo dell'immobile, per il periodo di realizzazione dell'opera, in favore dei richiedenti. In parziale accoglimento del successivo ricorso della IRITECNA, la riferita sentenza della G.S.E. veniva poi, però cassata limitatamente alla 3 liquidazione delle suddette indennità: sul rilievo in percentuale che l'indennità di asservimento - della quale andava calcolata quella per diminuito godimento temporaneo del bene doveva essere commisurata in percentuale (a sua volta) dell'indennità virtuale di espropriazione e non già del valore venale de l bene asservito, come quindi, presupposto dalla sentenza erroneamente, impugnata. Riassunto il giudizio innanzi alla Corte napoletana, questa provvedeva a rideterminare le indennità in questione, in dichiarata applicazione dei principi enunciati dalla sentenza di rinvio (SS.UU. n. 162/99). Contro quest'ultima pronuncia nuovamente ricorre ora IRITECNA, con atto illustrato anche con memoria. Vi è costituzione di controparte con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Le questioni formulate in ricorso e quelle ulteriori, rilevabili ex officio, prospettate in memoria dalla società, in ordine di pregiudizialità e di logica priorità, attengono rispettivamente, alla: a) nullità della sentenza impugnata per irregolare composizione del Collegio, alla stregua della sopravvenuta pronuncia n.393/02 della Corte costituzionale, b) nullità della medesima sentenza per legittimità ulteriori denunciati profili di costituzionale della normativa da essa applicata e di disposizioni regolatrici del processo innanzi a quel Giudice speciale;
c) asserita errata maggiore estensione dell'area di riferimento dei liquidati indennizzi;
d) arbitraria enucleazione, senza base normativa, di una indennità per diminuito valore temporaneo in aggiunta a quella di asservimento;
e) errata imposizione, ad essa odierna ricorrente, dell'onere, per metà, delle spese della precedente fase di Cassazione, in violazione dell'art. 92 c.p.c.. 2.- Nessuna delle eccezioni censure, sottostante alle riassunte questioni, suscettibile di accoglimento. 2.1.- Preliminarmente, deve escludersi che incida sulla validità della sentenza impugnata la sopravvenuta pronunzia, n.393/02, della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità 5 dell'art.17 del d.l. lgt. N.219/1919 "nella parte in cui non prevede che faccia parte della G.S.E. presso la Corte di appello di Napoli l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale" (cui ha fatto 1'intervento correttivo del legislatore seguito che, con l'art.1 della 1. n.1/2003, di conversione d.
1. n.251/02, ha modificato la composizione del del suddetto organo, chiamando ora a farvi parte "due ingegneri particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello"). Per principio già affermato nella giurisprudenza di questa Corte, le sentenze della Corte costituzionale, dichiarative (come nel caso in esame) della incostituzionalità (in sé о in componenti) di un organo relazione a talune sue giurisdizionale, non comportano, infatti, l'inefficacia della fase processuale svoltasi innanzi a tale organo e del provvedimento che l'abbia conclusa, ove intervengano dopo l'esaurimento di essa, ё salvo che la relativa questione di legittimità sia stata sollevata prima della conclusione di detta fase (cfr. SS.UU. nn..4266/77; 2644/79; 3334/98), n.3923/75; Sez. I stata dedotta come motivo ovvero non sia impugnatorio della sentenza, per il profilo del 6 difetto di costituzione del giudice, ai sensi degli artt.158, 161 p.c.. Nella specie, non essendo stata la questione di costituzionalità del citato art. 17 1. 219/1919 prospettata né nella pregressa fase di merito, né in via impugnatoria, Tal quadro del presente giudizio, resta per ciò, appunto, in esso ininfluente la successiva su menzionata declaratoria di incostituzionalità. 2/2.- Sono manifestamente infondate - e non possono per tale profilo formare quindi oggetto del sollecita incidente di costituzionalità le dalla ricorrente in questioni (reintrodotte memoria) di legittimità: a) dell'art. 80 legge 14 maggio 1981 n.219 e degli artt. 12 e 13 legge 15 gennaio 1885 n.2892, nella parte in cui devolvono alla Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli la giurisdizione in delle indennità ordine alla rideterminazione espropriative dipendenti da interventi ablatori promossi per l'esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 219 del 1981, per le aree ricadenti nel territorio del comune di Napoli, e non per le aree non ricadenti in quel comune, per contrasto con 7 l'art. 3 Cost., trattandosi di interventi speciali diretti а fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti а gravi calamità naturali, con attribuzione al legislatore del potere di valutare discrezionalmente la disciplina sostanziale e processuale applicabile, anche con riguardo alle diverse aree territoriali interessate;
b) dell'art. 19 D.L. Luogoten. 27 febbraio 1919 n.219, nella parte in cui comprimerebbe il diritto di difesa del proprietario espropriato, con riferimento alla limitazione dell'oggetto delle questioni di competenza della Giunta speciale per le espropriazioni di Napoli e della impugnabilità delle relative decisioni, per contrasto con l'art.24 Cost., potendosi ben dedurre e trattare davanti a tale organo di giurisdizione speciale ogni questione di merito giuridico, e non essendo previsto dalla Costituzione il doppio grado di giurisdizione di merito (cfr. SS.UU. nn.104, 745/1999). 2/3.4- Sono а loro volta inammissibili le di cui al primo e censure esposte retro sub c) d) - secondo motivo del ricorso in quanto volte ad consentito ampliamento del "Thema ottenere un non decidendum", quale delimitato in sede di rinvio, 8 per effetto della sentenza di annullamento, con circoscritto ed esclusivo riferimento al criterio di computo delle due indennità già riconosciute spettanti ai proprietari. 2/5.- E' infine insussistente la residua denunciata violazione dell'art.92 c.p.c.. Infatti, ciò che detta norma non consente (esclusivamente) il carico delle spese nei confronti della parte totalmente vittoriosa, e non anche il carico parziale, come nella specie, delle stesse nei confronti di parte parzialmente soccombente. Mentre il rapporto tra la misura della soccombenza della parte e quella della quota spese correlativamente ad essa addossata si risolve in un apprezzamento di fatto riservato alla assoluta discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
3. Il ricorso della società va integralmente, pertanto, respinto.
4. Possono compensarsi tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 22 maggio 2003 9 Il Relatore IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 10 Il sidente Depositata in Cancelleria 27 GIU 2003 COLLIERE C1 Grovana Diambattista