Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5586
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Sentenza 24 dicembre 2025

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  • Accolto
    Intollerabilità della prosecuzione della convivenza

    La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sull'assegnazione della casa coniugale

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sul mantenimento della figlia

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sulla percezione dell'assegno unico

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sul pagamento del mutuo

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sull'uso dell'immobile in comproprietà

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sul trasferimento della quota di proprietà

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

  • Accolto
    Accordo tra le parti sulla cessione della quota di proprietà

    Il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti, che appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5586
    Giurisdizione : Trib. Torino
    Numero : 5586
    Data del deposito : 24 dicembre 2025

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