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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/12/2025, n. 5586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5586 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6492/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. IA MI Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6492/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. QUAGLIANO MICHELA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. MOGLIA SARA che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 10/12/2025:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Loganesti – Moldova in data 18.8.1999, registrato nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Torino al n. 166 P 2 S C. Uff. 2 Anno 2020, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge;
-assegnare alla sig.ra la casa coniugale – di proprietà al 50% con il marito - con gli Parte_1 arredi sita in Torino, corso Taranto, 159/8, essendosene il marito già allontanato ed avendo portato con sé quanto di suo vi si trovava, dove abiterà con la figlia , maggiorenne ma non Persona_1 autosufficiente, anche successivamente alla completa autonomia della stessa;
-obbligare il sig. al mantenimento della figlia non economicamente Controparte_1 Persona_1 autosufficiente mediante il versamento alla sig.ra della somma di €. 500,00 entro il Parte_1 giorno 1 di ogni mese a decorrere dal giorno 1 novembre 2025, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche – ivi comprese quelle per l'università eCampus presso la quale è attualmente immatricolata - e sportive, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa adottato da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario e il
C.O.A. di Torino;
-disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla sig.ra in favore della figlia Parte_1
, studentessa, nella misura del 100%; Persona_1
- disporre che il sig. si faccia interamente carico della rata di mutuo mensile che grava Controparte_1 su entrambi i coniugi pari a €. 376,00, ultima rata al 30.6.2030, senza nulla pretendere dalla sig.ra
, coniuge comproprietaria al 50% con il marito, a qualsivoglia titolo;
il mutuo de quo è Parte_1 stato erogato da Banca Intesa s.p.a. - oggi Banca Intesasanpaolo – per l'acquisto della casa coniugale sita in Torino, corso Taranto, 159/8 con relativa iscrizione di ipoteca;
- dare atto che la sig.ra si impegna a nulla pretendere dal marito per l'occupazione e/o Parte_1
l'uso dell'immobile in comproprietà al 50% sito in Lauriano (TO), Frazione Piazzo, borgata Valletta,
10;
- dare atto che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi
e, quale condizione funzionale ed indispensabile necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi conseguenti al matrimonio, il sig. si obbliga a Controparte_1 trasferire alla sig.ra , che accetta, alla scadenza del mutuo erogato da Banca Intesa Parte_2
s.p.a. - oggi Banca Intesasanpaolo – per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, ovvero al
30.6.2030 ed alla effettiva cancellazione a sue spese dell'ipoteca e di ogni altro peso e/o gravame, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere dalla sig.ra , la sua quota di proprietà, Parte_1 ovvero il 50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, dell'immobile sito in Torino, corso Taranto n. 159 int. 8 p. 4 di cui al rogito Notaio Dott. in data 24.5.2005, Rep. n. 164136/40209 trascritto alla Persona_2 Conservatoria dei RR.II. di Torino al n. 14282 del 31.5.2005, identificato catastalmente come segue:
Foglio 26 – numero 153 – subalterno 40 – corso Taranto numero 159 – piano 4 - interno 8 – zon censuria
2 – categoria A/3 – classe 3 – vani 5 – rendita euro 787,60. Al rogito, la sig.ra cederà Parte_1 al sig. , che accetta, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere, la sua quota di Controparte_1 proprietà, ovvero il 50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, degli immobili siti in Lauriano (TO), Frazione Piazzo,
Borgata Valletta n. 10, ovvero un fabbricato ed un appezzamento di terreno agricolo, identificati catastalmente nel rogito suddetto.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MOLDOVA il Parte_1 Controparte_1
18/08/1999.
Dal matrimonio sono nate le figlie: e il 05/09/2006. Persona_3 Persona_1
Con ricorso depositato il 27/03/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed ormai da tempo cessata. Domandava, in particolare, l'assunzione di provvedimenti in punto assegnazione della casa coniugale, mantenimento di parte attrice, nonché per quanto concerne la prole maggiorenne ma non economicamente indipendente con contestuale ripartizione delle spese straordinarie della stessa ed in ordine alla percezione dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/10/2025 si costituiva in giudizio il sig. CP_2 dando atto che, nelle more del giudizio, era stato raggiunto un accordo con parte ricorrente.
[...]
All'udienza del 27/10/2025 innanzi al GOP delegato, le parti davano atto del raggiunto accordo intercorso nelle more del giudizio chiedendo, pertanto, la revoca dell'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c. e la contestuale assegnazione di termine ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Con note di trattazione scritta del 10/12/2025 le parti rappresentavano le conclusioni congiunte raggiunte.
Il Giudice Relatore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/12/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale – di proprietà al 50% con il Parte_1 marito - con gli arredi sita in Torino, corso Taranto, 159/8, essendosene il marito già allontanato ed avendo portato con sé quanto di suo vi si trovava, dove abiterà con la figlia maggiorenne Persona_1 ma non autosufficiente;
DÀ ATTO che le parti convengono che l'abitazione sopra indicata resti nella disponibilità della sig.ra anche successivamente alla completa autonomia della figlia Parte_1 Per_1
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia non Controparte_1 Persona_1 economicamente autosufficiente mediante il versamento alla sig.ra della somma di €. Parte_1
500,00 entro il giorno 1 di ogni mese a decorrere dal giorno 1 novembre 2025, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche
– ivi comprese quelle per l'università eCampus presso la quale è attualmente immatricolata - e sportive, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa adottato da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario e il
C.O.A. di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla sig.ra in favore della Parte_1 figlia studentessa, nella misura del 100%; Persona_1
DÀ ATTO che il sig. si farà interamente carico della rata di mutuo mensile che grava Controparte_1 su entrambi i coniugi pari a €. 376,00, ultima rata al 30.6.2030, senza nulla pretendere dalla sig.ra coniuge comproprietaria al 50% con il marito, a qualsivoglia titolo;
il mutuo de quo è Parte_1 stato erogato da Banca Intesa s.p.a. - oggi Banca Intesasanpaolo – per l'acquisto della casa coniugale sita in Torino, corso Taranto, 159/8 con relativa iscrizione di ipoteca;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a nulla pretendere dal marito per l'occupazione e/o Parte_1
l'uso dell'immobile in comproprietà al 50% sito in Lauriano (TO), Frazione Piazzo, borgata Valletta, 10;
DÀ ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi e, quale condizione funzionale ed indispensabile necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi conseguenti al matrimonio, il sig. si obbliga a Controparte_1 trasferire alla sig.ra che accetta, alla scadenza del mutuo erogato da Banca Intesa s.p.a. Parte_2
- oggi – per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, ovvero al 30.6.2030 Controparte_3 ed alla effettiva cancellazione a sue spese dell'ipoteca e di ogni altro peso e/o gravame, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere dalla sig.ra la sua quota di proprietà, ovvero il Parte_1
50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, dell'immobile sito in Torino, corso Taranto n. 159 int. 8 p. 4 di cui al rogito
Notaio Dott. in data 24.5.2005, Rep. n. 164136/40209 trascritto alla Conservatoria Persona_2 dei RR.II. di Torino al n. 14282 del 31.5.2005, identificato catastalmente come segue: Foglio 26 – numero
153 – subalterno 40 – corso Taranto numero 159 – piano 4 - interno 8 – zona censuria 2 – categoria A/3
– classe 3 – vani 5 – rendita euro 787,60. Al rogito, la sig.ra cederà al sig. Parte_1 CP_1
che accetta, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere, la sua quota di proprietà, ovvero
[...] il 50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, degli immobili siti in Lauriano (TO), Frazione Piazzo, Borgata Valletta n. 10, ovvero un fabbricato ed un appezzamento di terreno agricolo, identificati catastalmente nel rogito suddetto.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA MI TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. TO AM Presidente dott. IA MI Giudice Rel. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6492/2025 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. QUAGLIANO MICHELA che la rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti;
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avv. MOGLIA SARA che lo rappresenta e difende in Controparte_1 virtù di procura in atti;
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte resistente: come da note di trattazione scritta contenenti conclusioni congiunte del 10/12/2025:
“-autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio in Loganesti – Moldova in data 18.8.1999, registrato nei Registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di Torino al n. 166 P 2 S C. Uff. 2 Anno 2020, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, con ogni conseguenza di legge;
-assegnare alla sig.ra la casa coniugale – di proprietà al 50% con il marito - con gli Parte_1 arredi sita in Torino, corso Taranto, 159/8, essendosene il marito già allontanato ed avendo portato con sé quanto di suo vi si trovava, dove abiterà con la figlia , maggiorenne ma non Persona_1 autosufficiente, anche successivamente alla completa autonomia della stessa;
-obbligare il sig. al mantenimento della figlia non economicamente Controparte_1 Persona_1 autosufficiente mediante il versamento alla sig.ra della somma di €. 500,00 entro il Parte_1 giorno 1 di ogni mese a decorrere dal giorno 1 novembre 2025, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche – ivi comprese quelle per l'università eCampus presso la quale è attualmente immatricolata - e sportive, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa adottato da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario e il
C.O.A. di Torino;
-disporre che l'assegno unico per i figli sia percepito dalla sig.ra in favore della figlia Parte_1
, studentessa, nella misura del 100%; Persona_1
- disporre che il sig. si faccia interamente carico della rata di mutuo mensile che grava Controparte_1 su entrambi i coniugi pari a €. 376,00, ultima rata al 30.6.2030, senza nulla pretendere dalla sig.ra
, coniuge comproprietaria al 50% con il marito, a qualsivoglia titolo;
il mutuo de quo è Parte_1 stato erogato da Banca Intesa s.p.a. - oggi Banca Intesasanpaolo – per l'acquisto della casa coniugale sita in Torino, corso Taranto, 159/8 con relativa iscrizione di ipoteca;
- dare atto che la sig.ra si impegna a nulla pretendere dal marito per l'occupazione e/o Parte_1
l'uso dell'immobile in comproprietà al 50% sito in Lauriano (TO), Frazione Piazzo, borgata Valletta,
10;
- dare atto che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi
e, quale condizione funzionale ed indispensabile necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi conseguenti al matrimonio, il sig. si obbliga a Controparte_1 trasferire alla sig.ra , che accetta, alla scadenza del mutuo erogato da Banca Intesa Parte_2
s.p.a. - oggi Banca Intesasanpaolo – per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, ovvero al
30.6.2030 ed alla effettiva cancellazione a sue spese dell'ipoteca e di ogni altro peso e/o gravame, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere dalla sig.ra , la sua quota di proprietà, Parte_1 ovvero il 50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, dell'immobile sito in Torino, corso Taranto n. 159 int. 8 p. 4 di cui al rogito Notaio Dott. in data 24.5.2005, Rep. n. 164136/40209 trascritto alla Persona_2 Conservatoria dei RR.II. di Torino al n. 14282 del 31.5.2005, identificato catastalmente come segue:
Foglio 26 – numero 153 – subalterno 40 – corso Taranto numero 159 – piano 4 - interno 8 – zon censuria
2 – categoria A/3 – classe 3 – vani 5 – rendita euro 787,60. Al rogito, la sig.ra cederà Parte_1 al sig. , che accetta, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere, la sua quota di Controparte_1 proprietà, ovvero il 50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, degli immobili siti in Lauriano (TO), Frazione Piazzo,
Borgata Valletta n. 10, ovvero un fabbricato ed un appezzamento di terreno agricolo, identificati catastalmente nel rogito suddetto.”
Per il Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in MOLDOVA il Parte_1 Controparte_1
18/08/1999.
Dal matrimonio sono nate le figlie: e il 05/09/2006. Persona_3 Persona_1
Con ricorso depositato il 27/03/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la separazione personale dei coniugi allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile ed ormai da tempo cessata. Domandava, in particolare, l'assunzione di provvedimenti in punto assegnazione della casa coniugale, mantenimento di parte attrice, nonché per quanto concerne la prole maggiorenne ma non economicamente indipendente con contestuale ripartizione delle spese straordinarie della stessa ed in ordine alla percezione dell'assegno unico.
Con comparsa di costituzione e risposta del 24/10/2025 si costituiva in giudizio il sig. CP_2 dando atto che, nelle more del giudizio, era stato raggiunto un accordo con parte ricorrente.
[...]
All'udienza del 27/10/2025 innanzi al GOP delegato, le parti davano atto del raggiunto accordo intercorso nelle more del giudizio chiedendo, pertanto, la revoca dell'udienza ex art.473-bis.21 c.p.c. e la contestuale assegnazione di termine ex art. 127ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti conclusioni congiunte.
Con note di trattazione scritta del 10/12/2025 le parti rappresentavano le conclusioni congiunte raggiunte.
Il Giudice Relatore, pertanto, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti e di cui alle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 10/12/2025. Esso, infatti, appare rispondente alle esigenze della prole maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in virtù dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Pronuncia la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale – di proprietà al 50% con il Parte_1 marito - con gli arredi sita in Torino, corso Taranto, 159/8, essendosene il marito già allontanato ed avendo portato con sé quanto di suo vi si trovava, dove abiterà con la figlia maggiorenne Persona_1 ma non autosufficiente;
DÀ ATTO che le parti convengono che l'abitazione sopra indicata resti nella disponibilità della sig.ra anche successivamente alla completa autonomia della figlia Parte_1 Per_1
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento della figlia non Controparte_1 Persona_1 economicamente autosufficiente mediante il versamento alla sig.ra della somma di €. Parte_1
500,00 entro il giorno 1 di ogni mese a decorrere dal giorno 1 novembre 2025, somma annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche
– ivi comprese quelle per l'università eCampus presso la quale è attualmente immatricolata - e sportive, richiamando espressamente il Protocollo d'Intesa adottato da Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario e il
C.O.A. di Torino;
DÀ ATTO che l'assegno unico per i figli verrà percepito dalla sig.ra in favore della Parte_1 figlia studentessa, nella misura del 100%; Persona_1
DÀ ATTO che il sig. si farà interamente carico della rata di mutuo mensile che grava Controparte_1 su entrambi i coniugi pari a €. 376,00, ultima rata al 30.6.2030, senza nulla pretendere dalla sig.ra coniuge comproprietaria al 50% con il marito, a qualsivoglia titolo;
il mutuo de quo è Parte_1 stato erogato da Banca Intesa s.p.a. - oggi Banca Intesasanpaolo – per l'acquisto della casa coniugale sita in Torino, corso Taranto, 159/8 con relativa iscrizione di ipoteca;
DÀ ATTO che la sig.ra si impegna a nulla pretendere dal marito per l'occupazione e/o Parte_1
l'uso dell'immobile in comproprietà al 50% sito in Lauriano (TO), Frazione Piazzo, borgata Valletta, 10;
DÀ ATTO che nell'ambito della regolamentazione dei rapporti conseguenti alla separazione dei coniugi e, quale condizione funzionale ed indispensabile necessaria e sostanziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del presente accordo di separazione e in ogni caso, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra coniugi conseguenti al matrimonio, il sig. si obbliga a Controparte_1 trasferire alla sig.ra che accetta, alla scadenza del mutuo erogato da Banca Intesa s.p.a. Parte_2
- oggi – per l'acquisto dell'immobile adibito a casa coniugale, ovvero al 30.6.2030 Controparte_3 ed alla effettiva cancellazione a sue spese dell'ipoteca e di ogni altro peso e/o gravame, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere dalla sig.ra la sua quota di proprietà, ovvero il Parte_1
50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, dell'immobile sito in Torino, corso Taranto n. 159 int. 8 p. 4 di cui al rogito
Notaio Dott. in data 24.5.2005, Rep. n. 164136/40209 trascritto alla Conservatoria Persona_2 dei RR.II. di Torino al n. 14282 del 31.5.2005, identificato catastalmente come segue: Foglio 26 – numero
153 – subalterno 40 – corso Taranto numero 159 – piano 4 - interno 8 – zona censuria 2 – categoria A/3
– classe 3 – vani 5 – rendita euro 787,60. Al rogito, la sig.ra cederà al sig. Parte_1 CP_1
che accetta, senza alcun corrispettivo e senza nulla pretendere, la sua quota di proprietà, ovvero
[...] il 50%, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franco e libero da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, degli immobili siti in Lauriano (TO), Frazione Piazzo, Borgata Valletta n. 10, ovvero un fabbricato ed un appezzamento di terreno agricolo, identificati catastalmente nel rogito suddetto.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/12/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
IA MI TO AM
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.