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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/10/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8461/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8461/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATA
Oggi 8 ottobre 2025 alle ore 9.10 innanzi al GI dott. RA TT, sono comparsi:
Per 'avv. MACELLO DEBORA, oggi sostituito dall'avv. MANNINO Parte_1
SIMONA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'appellante precisa le conclusioni come atto d'appello e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. RA TT
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8461/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 3 Parte_1 P.IVA_1
PINEROLO; rappresentato e difeso dall'avv. MACELLO DEBORA giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
APPELLATA
Decisa all'udienza dell'8 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza CP_1
n°51/2024 del 15.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di Adrano, definendo il giudizio iscritto al n.
R.G. 155/2023, accoglieva la domanda proposta dall'appellata- opponente in primo grado- e revocava il decreto ingiuntivo n. 36/23 e condannando parte appellante- opposta in primo grado- al pagamento delle spese del giudizio.
pagina 2 di 8 A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. in capo a , Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo n. 36/2023 e condannandola al pagamento delle spese legali.
Pertanto, chiedeva al Giudice adito di:” In via preliminare
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- si richiede alll'Ill.mo Tribunale, qualora lo ritenga necessario e dovuto, concedere termine a parte appellante per avviare la procedura di mediazione obbligatoria per i motivi esposti in narrativa.
In via principale e nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 51/2024 resa inter partes dal Giudice di Pace di Adrano, in persona del Giudice Dott.
PE CO – R.G. n. 155/2023, pubblicata il 15/07/2024, notificata il 16.7.2024, dichiarare che
al proprio onere probatorio dimostrando che il credito in oggetto è incluso nella cessione CP_2 menzionata in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 36/2023 ovvero la condanna della sig.ra al pagamento di € 4.632,81, oltre interessi contrattualmente CP_1 previsti dal dovuto al saldo;
- e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Adrano riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 36/2023,
R.G. n. 64/2023 dell'11.4.2023 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nel merito - rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo n. 36/2023, R.G.
n. 64/2023 dell'11.4.2023, concesso dal Giudice di Pace di Adrano, e in ogni caso, accertare che
[...]
quale mandataria di è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1 Controparte_3 CP_1
, di € 4.632,81 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
[...] da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_3
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente,
[...] condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di quale mandataria di della somma di € Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 8 4.632,81 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15% relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata, sebbene regolarmente citata nelle forme di legge, rimaneva contumace.
All'udienza del 22.01.2025 parte appellante evidenziava la regolarità della notifica dell'atto di appello all'appellata e il G.I. rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza dell'08.10.2025.
Indi in tale data, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio sebbene CP_1 regolarmente citata.
Ciò posto, nei fatti giova premettere che la , con ricorso per ingiunzione depositato Parte_1 presso il Giudice di Pace di Adrano, chiedeva ingiungersi a il pagamento della CP_1 somma di euro 4.632,81 oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del contratto di finanziamento n.
000013963088/PA stipulato originariamente da questa con la cedente Santander Consumer Bank.
Emesso in data 11.04.2023, il decreto ingiuntivo n. 36/2023 e notificato in data 29.05.2023, CP_1 in data 04.07.2023, proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di
[...]
Adrano, chiedendo di dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto opposto, per asserita carenza di legittimazione attiva della , non conformità delle copie in atti ai relativi Parte_1 documenti originali e inesattezza nella determinazione del credito vantato.
La , si costituiva in quel giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree, perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 4 di 8 Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 51/2024, oggetto di appello, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto n.36/2023 e condannava al pagamento delle Parte_1 spese di lite pari ad euro 1.265,00 oltre 76,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene che l'appello proposto debba essere accolto per le seguenti motivazioni.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Adrano ha errato nella valutazione dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. in capo a . Parte_1
In particolare, impugna il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha così Parte_1 statuito: “Parte opposta, a fronte della citata eccezione di parte opponente, in sede di costituzione ha allegato ( all. 2) contenete il supposto contratto di cessione. Tale documento, tuttavia, appare, prima facie, insufficiente a colmare l'eccepita carenza di prova, trattandosi di copia fotostatica di un documento dal quale non si evince alcun riferimento alla opponente” e “Nello specifico, a fronte ad avvisi di cessione incompleti e di difficile comprensione, il cessionario, in caso di contestazione del debitore, dovrà fornire la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti, anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme sacramentali” (pag. 6 sentenza cfr. doc. 1).”
Il Giudice di prime cure, difatti, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
avanzata dalla ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito, in primo Parte_1 CP_1 grado, la prova che il credito oggetto del giudizio di opposizione era stato incluso nell'intervenuta cessione.
In particolare, ha statuito che la documentazione offerta in prova dalla non era Parte_1 sufficiente a dimostrare l'inserimento del credito nell'intervenuta cessione.
La doglianza sollevata dall'appellante è da accogliere per le seguenti motivazioni.
La statuizione del Giudice di pace di Adrano non può essere condivisa per diversi ordini di ragioni.
La , attraverso la documentazione depositata in atti, sia nel monitorio che nel Parte_1 giudizio di merito, ha dimostrato la sua legittimazione attiva per la riscossione del credito, dando prova dell'inserimento di questo nella cessione.
Dalla documentazione depositata dall'appellante si evince chiaramente la sua qualità di mandataria di cessionaria di legittimata quindi ad agire per Controparte_3 Controparte_4 il recupero del credito in esame.
La ha prodotto sia la copia del contratto di cessione, la copia della pubblicazione Parte_1 in Gazzetta ufficiale, la lettera raccomandata a/r dell'avviso di cessione, nonché l'ulteriore documentazione attestante l'esistenza (mai contestata) e la determinazione del credito pagina 5 di 8 In particolare, nella copia del contratto di cessione, l'allegato 21 contiene l'indicazione specifica dei crediti ceduti, tra cui vi è ricompreso anche il riferimento al contratto da n. 13963088 relativo appunto al contratto sottoscritto dalla sig.ra con Santander Consumer Bank il 16.3.2017. CP_1
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Il principio in esame risulta, peraltro, confermato e suffragato dalle recenti prese di posizione della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il cessionario di una cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi, in particolare rilevando come la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti
– circostanza che nel caso in esame risulta essere dimostrata – e come eventuali lacune probatorie ricadano sul cessionario, non anche sul debitore (v. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849
e 23852).
Per la Suprema Corte, quindi, non vi è dubbio che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione.
Nel caso di specie l'odierna appellante ha pienamente dimostrato di essere la attuale titolare del credito.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appello, riguardo la questione dell'onere probatorio in capo alla
, va accolto, dichiarando la piena legittimazione ad agire dell'appellante nella Parte_1 riscossione del credito de quo.
Venendo all'esame del merito va rilevata l'assoluta genericità del motivo di opposizione avanzato in primo grado da relativo alla non conformità delle copie prodotte rispetto agli CP_1 originali, posto che la Corte di Cassazione ha affermato che : “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una pagina 6 di 8 dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. Civ,
Sez. II, n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. I, Sentenza n. 14416 del 07/06/20136; Sez. III, Sentenza n.
7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si desume differisca dall'originale; Sez. III, Sentenza
n. 7105 del 12/04/2016, Sez. III, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione” (Cass. Civ. n. 23902/17 e Cass. 2432/18). Ancora, “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo, invece, essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale. Tale disconoscimento, inoltre, non obbliga alla verificazione come in caso di scrittura privata, di tal che il giudice può ritenere provata aliunde la conformità tra originale e copia” (Cass. Civ. sentenza n. 3227 del 10/02/2021).
Del pari generiche paiono essere le contestazioni sul quantum del debito ( si legge nel ricorso in opposizione che l'opponente, “si riserva di contestare la corretta determinazione del credito vantato dalla società opposta nei confronti della SI.ra ) CP_1
Pertanto, avendo l'odierna appellante già ampiamente fornito in fase monitoria tutta la documentazione idonea all'emissione del provvedimento richiesto, avendo prodotto copia del contratto di finanziamento nonché la certificazione ex art. 50 T.U.B. ,e fermo restando il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533), anche questo ulteriore motivo di opposizione va rigettato.
Alla luce di quanto detto l'odierno appello va quindi accolto interamente e la sentenza va modificata in ogni sua statuizione, anche in punto di spese.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/202, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA TT, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
8461/2024 R.G., proposto da avverso la sentenza n°51/2024 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Adrano in data 15.07.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di CP_1
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto CONFERMA il decreto CP_1 ingiuntivo n° 36/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
NN l'appellata a rifondere, in favore di , le somme ricevute in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
NN l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
, che si liquidano in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Parte_1 nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, l'8 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.RA TT
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8461/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATA
Oggi 8 ottobre 2025 alle ore 9.10 innanzi al GI dott. RA TT, sono comparsi:
Per 'avv. MACELLO DEBORA, oggi sostituito dall'avv. MANNINO Parte_1
SIMONA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore dell'appellante precisa le conclusioni come atto d'appello e chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. RA TT
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. RA TT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 8461/2024 promossa da:
(C.F. ), domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 3 Parte_1 P.IVA_1
PINEROLO; rappresentato e difeso dall'avv. MACELLO DEBORA giusta procura in atti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1
APPELLATA
Decisa all'udienza dell'8 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 281 sexies cpc sulle conclusioni precisate come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi il Tribunale di Catania, per ottenere la riforma della sentenza CP_1
n°51/2024 del 15.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di Adrano, definendo il giudizio iscritto al n.
R.G. 155/2023, accoglieva la domanda proposta dall'appellata- opponente in primo grado- e revocava il decreto ingiuntivo n. 36/23 e condannando parte appellante- opposta in primo grado- al pagamento delle spese del giudizio.
pagina 2 di 8 A fondamento della propria iniziativa giudiziaria, l'appellante deduceva che il Giudice di prime cure aveva errato nella valutazione dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. in capo a , Parte_1 revocando il decreto ingiuntivo n. 36/2023 e condannandola al pagamento delle spese legali.
Pertanto, chiedeva al Giudice adito di:” In via preliminare
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- si richiede alll'Ill.mo Tribunale, qualora lo ritenga necessario e dovuto, concedere termine a parte appellante per avviare la procedura di mediazione obbligatoria per i motivi esposti in narrativa.
In via principale e nel merito
- accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 51/2024 resa inter partes dal Giudice di Pace di Adrano, in persona del Giudice Dott.
PE CO – R.G. n. 155/2023, pubblicata il 15/07/2024, notificata il 16.7.2024, dichiarare che
al proprio onere probatorio dimostrando che il credito in oggetto è incluso nella cessione CP_2 menzionata in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 36/2023 ovvero la condanna della sig.ra al pagamento di € 4.632,81, oltre interessi contrattualmente CP_1 previsti dal dovuto al saldo;
- e per l'effetto, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace di Adrano riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto n. 36/2023,
R.G. n. 64/2023 dell'11.4.2023 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- concedersi, in subordine, il termine per l'instaurazione della procedura di mediazione.
Nel merito - rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo n. 36/2023, R.G.
n. 64/2023 dell'11.4.2023, concesso dal Giudice di Pace di Adrano, e in ogni caso, accertare che
[...]
quale mandataria di è creditrice nei confronti della sig.ra Parte_1 Controparte_3 CP_1
, di € 4.632,81 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e
[...] da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi di mora al tasso contrattualmente previsto, dalla data della domanda fino al soddisfo, con conseguente condanna al pagamento della suddetta somma in favore di quale mandataria di Parte_1 Controparte_3
- in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda di parte opponente,
[...] condannarla, anche ai sensi e per gli effetti degli ex art. 2033 cc o 2041 cc, alla restituzione o pagamento a favore di quale mandataria di della somma di € Parte_1 Controparte_3
pagina 3 di 8 4.632,81 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo, nella misura di cui all'art. 5 D. Lgs. 231/2002 in base al comma IV dell'art.
1284 cc, condannando l'opponente al pagamento di detta somma.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%. Riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre”.
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al
Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15% relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Parte appellata, sebbene regolarmente citata nelle forme di legge, rimaneva contumace.
All'udienza del 22.01.2025 parte appellante evidenziava la regolarità della notifica dell'atto di appello all'appellata e il G.I. rinviava la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza dell'08.10.2025.
Indi in tale data, sulle conclusioni precisate come in atti la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio sebbene CP_1 regolarmente citata.
Ciò posto, nei fatti giova premettere che la , con ricorso per ingiunzione depositato Parte_1 presso il Giudice di Pace di Adrano, chiedeva ingiungersi a il pagamento della CP_1 somma di euro 4.632,81 oltre interessi e spese, quale saldo debitorio del contratto di finanziamento n.
000013963088/PA stipulato originariamente da questa con la cedente Santander Consumer Bank.
Emesso in data 11.04.2023, il decreto ingiuntivo n. 36/2023 e notificato in data 29.05.2023, CP_1 in data 04.07.2023, proponeva opposizione con atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di
[...]
Adrano, chiedendo di dichiarare nullo, inefficace o comunque revocare il decreto opposto, per asserita carenza di legittimazione attiva della , non conformità delle copie in atti ai relativi Parte_1 documenti originali e inesattezza nella determinazione del credito vantato.
La , si costituiva in quel giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree, perché Parte_1 infondate in fatto e in diritto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. pagina 4 di 8 Il Giudice di prime cure, con la sentenza n° 51/2024, oggetto di appello, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto n.36/2023 e condannava al pagamento delle Parte_1 spese di lite pari ad euro 1.265,00 oltre 76,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA.
Passando ad esaminare il merito della controversia, si ritiene che l'appello proposto debba essere accolto per le seguenti motivazioni.
L'appellante lamenta in primo luogo che il Giudice di Pace di Adrano ha errato nella valutazione dell'onere probatorio ex art.2697 c.c. in capo a . Parte_1
In particolare, impugna il capo della sentenza in cui il Giudice di prime cure ha così Parte_1 statuito: “Parte opposta, a fronte della citata eccezione di parte opponente, in sede di costituzione ha allegato ( all. 2) contenete il supposto contratto di cessione. Tale documento, tuttavia, appare, prima facie, insufficiente a colmare l'eccepita carenza di prova, trattandosi di copia fotostatica di un documento dal quale non si evince alcun riferimento alla opponente” e “Nello specifico, a fronte ad avvisi di cessione incompleti e di difficile comprensione, il cessionario, in caso di contestazione del debitore, dovrà fornire la prova del negozio di cessione, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti, anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme sacramentali” (pag. 6 sentenza cfr. doc. 1).”
Il Giudice di prime cure, difatti, accogliendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della
[...]
avanzata dalla ha ritenuto che l'odierna appellante non avesse fornito, in primo Parte_1 CP_1 grado, la prova che il credito oggetto del giudizio di opposizione era stato incluso nell'intervenuta cessione.
In particolare, ha statuito che la documentazione offerta in prova dalla non era Parte_1 sufficiente a dimostrare l'inserimento del credito nell'intervenuta cessione.
La doglianza sollevata dall'appellante è da accogliere per le seguenti motivazioni.
La statuizione del Giudice di pace di Adrano non può essere condivisa per diversi ordini di ragioni.
La , attraverso la documentazione depositata in atti, sia nel monitorio che nel Parte_1 giudizio di merito, ha dimostrato la sua legittimazione attiva per la riscossione del credito, dando prova dell'inserimento di questo nella cessione.
Dalla documentazione depositata dall'appellante si evince chiaramente la sua qualità di mandataria di cessionaria di legittimata quindi ad agire per Controparte_3 Controparte_4 il recupero del credito in esame.
La ha prodotto sia la copia del contratto di cessione, la copia della pubblicazione Parte_1 in Gazzetta ufficiale, la lettera raccomandata a/r dell'avviso di cessione, nonché l'ulteriore documentazione attestante l'esistenza (mai contestata) e la determinazione del credito pagina 5 di 8 In particolare, nella copia del contratto di cessione, l'allegato 21 contiene l'indicazione specifica dei crediti ceduti, tra cui vi è ricompreso anche il riferimento al contratto da n. 13963088 relativo appunto al contratto sottoscritto dalla sig.ra con Santander Consumer Bank il 16.3.2017. CP_1
Ciò anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso di cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass. Civ., Sez.
I, 14 maggio 2024, n. 13289; di recente, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790).
Il principio in esame risulta, peraltro, confermato e suffragato dalle recenti prese di posizione della
Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che il cessionario di una cessione di crediti “in blocco” ex art. 58 T.U.B. deve dimostrare con precisione quali crediti rientrano nella cessione e quali ne sono esclusi, in particolare rilevando come la titolarità del credito deve essere provata con documenti certi e coerenti
– circostanza che nel caso in esame risulta essere dimostrata – e come eventuali lacune probatorie ricadano sul cessionario, non anche sul debitore (v. Cass. civ., Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849
e 23852).
Per la Suprema Corte, quindi, non vi è dubbio che, in linea di principio, la parte che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione.
Nel caso di specie l'odierna appellante ha pienamente dimostrato di essere la attuale titolare del credito.
Sulla scorta di tali considerazioni l'appello, riguardo la questione dell'onere probatorio in capo alla
, va accolto, dichiarando la piena legittimazione ad agire dell'appellante nella Parte_1 riscossione del credito de quo.
Venendo all'esame del merito va rilevata l'assoluta genericità del motivo di opposizione avanzato in primo grado da relativo alla non conformità delle copie prodotte rispetto agli CP_1 originali, posto che la Corte di Cassazione ha affermato che : “In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una pagina 6 di 8 dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cass. Civ,
Sez. II, n. 28096 del 30/12/2009, conf. Sez. I, Sentenza n. 14416 del 07/06/20136; Sez. III, Sentenza n.
7175 del 03/04/2014, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si desume differisca dall'originale; Sez. III, Sentenza
n. 7105 del 12/04/2016, Sez. III, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione” (Cass. Civ. n. 23902/17 e Cass. 2432/18). Ancora, “il disconoscimento della copia fotostatica non si riassume nell'enunciazione di una formula generica ed omnicomprensiva dovendo, invece, essere specifico, esplicito ed univoco, quindi idoneo a chiarire i profili di contestazione della difformità tra copia e originale. Tale disconoscimento, inoltre, non obbliga alla verificazione come in caso di scrittura privata, di tal che il giudice può ritenere provata aliunde la conformità tra originale e copia” (Cass. Civ. sentenza n. 3227 del 10/02/2021).
Del pari generiche paiono essere le contestazioni sul quantum del debito ( si legge nel ricorso in opposizione che l'opponente, “si riserva di contestare la corretta determinazione del credito vantato dalla società opposta nei confronti della SI.ra ) CP_1
Pertanto, avendo l'odierna appellante già ampiamente fornito in fase monitoria tutta la documentazione idonea all'emissione del provvedimento richiesto, avendo prodotto copia del contratto di finanziamento nonché la certificazione ex art. 50 T.U.B. ,e fermo restando il principio per cui spetta al debitore (e non al creditore) fornire la prova dell'esatto adempimento della propria obbligazione: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., SS. UU., 30-10-2001, n. 13533), anche questo ulteriore motivo di opposizione va rigettato.
Alla luce di quanto detto l'odierno appello va quindi accolto interamente e la sentenza va modificata in ogni sua statuizione, anche in punto di spese.
Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n.147/202, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata.
PQM
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Catania, sezione quarta civile, in persona del sottoscritto Giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa RA TT, definitivamente pronunciando sull'appello, iscritto al n.
8461/2024 R.G., proposto da avverso la sentenza n°51/2024 depositata dal Parte_1
Giudice di Pace di Adrano in data 15.07.2024, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA la contumacia di CP_1
ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, ad integrale riforma della sentenza impugnata,
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto CONFERMA il decreto CP_1 ingiuntivo n° 36/2023 che dichiara definitivamente esecutivo;
NN l'appellata a rifondere, in favore di , le somme ricevute in Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado.
NN l'appellata al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in favore di
, che si liquidano in € 900,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. Parte_1 nonché al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre € 174,00 per spese vive, oltre spese generali, iva e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Catania, l'8 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.RA TT
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