CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 18/02/2026, n. 2781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2781 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2781/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11445/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027429845000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 16/5/2025 e depositato il 16/6/2025, l'avv. Nominativo_1 ha impugnato contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA la cartella di pagamento n.
02820250027429845000 relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2019, riferita al veicolo tg. Targa_1, notificatagli in data 25.marzo.2025.
Ha esposto che tale avviso costituisce il primo atto contenente la pretesa dell'amministrazione notificato alla ricorrente e ha dedotto il seguente motivo.
1) Prescrizione del credito e/o decadenza.
L'azione di riscossione è stata esercitata, inoltre, oltre il termine di decadenza.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola Agenzia delle entrate - Riscossione, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. La mancata costituzione della regione, peraltro correttamente citata, rende ineluttabile l'accoglimento del ricorso, non risultando smentito l'assunto su cui esso si fonda e dovendosi quindi ritenere che per il credito tributario siano maturate le eccepite decadenza e prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti in solido a rifondere le spese processuali al ricorrente, liquidandole in 30,00 € per esborsi, 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11445/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250027429845000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 16/5/2025 e depositato il 16/6/2025, l'avv. Nominativo_1 ha impugnato contro l'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE e la REGIONE CAMPANIA la cartella di pagamento n.
02820250027429845000 relativa alla Tassa Automobilistica per l'anno 2019, riferita al veicolo tg. Targa_1, notificatagli in data 25.marzo.2025.
Ha esposto che tale avviso costituisce il primo atto contenente la pretesa dell'amministrazione notificato alla ricorrente e ha dedotto il seguente motivo.
1) Prescrizione del credito e/o decadenza.
L'azione di riscossione è stata esercitata, inoltre, oltre il termine di decadenza.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita la sola Agenzia delle entrate - Riscossione, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. La mancata costituzione della regione, peraltro correttamente citata, rende ineluttabile l'accoglimento del ricorso, non risultando smentito l'assunto su cui esso si fonda e dovendosi quindi ritenere che per il credito tributario siano maturate le eccepite decadenza e prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le resistenti in solido a rifondere le spese processuali al ricorrente, liquidandole in 30,00 € per esborsi, 400,00 € per compensi e 60,00 € per rimborso spese forfettarie, oltre cp ed iva se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 16/2/2026.
Il giudice monocratico - dott. Michelangelo Petruzziello