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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Annamaria Trivisonno;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Serafino Trotta;
P.IVA_1
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 403/2023, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 20/09/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1458/2023;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, con cui gli stessi – in qualità: l'uno ( Parte_1 quale titolare della ditta “BAR TABACCHI PAMINÀ DI MINADEO PAOLO”) di debitore principale;
l'altro
( di fideiussore – sono stati ingiunti a pagare, in solido tra loro, la somma pari ad € Parte_2
36.557,16 (oltre interessi e spese), richiesta dall'odierna opposta a titolo di restituzione del finanziamento dalla stessa erogato in favore della ditta individuale di e garantito Parte_1 da in forza di appositi contratti stipulati inter partes. Parte_2 Gli opponenti, in particolare, hanno dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'impossibilità degli stessi e, in particolare, di di adempiere l'obbligazione, a causa Parte_1 dell'aggravamento delle proprie condizioni fisiche.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione stessa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione del 26/03/2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta – com'è noto – assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del suo diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, è del tutto evidente come, nel caso di specie, il credito vantato dalla parte opposta trovi integrale conforto, nell'an e nel quantum, nella documentazione già depositata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Ci si riferisce, in particolare:
- al contratto di finanziamento n. 9826 stipulato, in data 21/04/2021, tra “
[...]
e “BAR Controparte_1
TABACCHI PAMINÀ DI MINADEO PAOLO”, con cui la prima ha concesso, alla ditta dell'odierno opponente, un finanziamento di importo pari ad € 40.000,00 (cfr. contratto di finanziamento, in atti); - alla fideiussione rilasciata, in pari data, da alla Parte_2 Controparte_1 per il finanziamento di cui sopra, fino a concorrenza dell'importo pari ad € 40.000,00;
Il rapporto obbligatorio fonte del credito azionato in sede monitoria, del resto, trova riscontro anche nelle stesse allegazioni della parte opponente, nella parte in cui la stessa, nell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha in alcun modo specificatamente contestato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – e, anzi, ha espressamente ammesso l'esistenza dell'obbligazione di fonte contrattuale nei confronti dell'odierna opposta.
Gli odierni opponenti, infatti, senza contestare, né nell'an né nel quantum, il credito azionato dalla senza dolersi, nonostante l'avvertimento, in tal senso, da parte del giudice del Controparte_1 monitorio, dell'eventuale abusività delle clausole oggetto del contratto di fideiussione (profilo da ritenersi, dunque, assorbito in questa sede), si sono limitati ad eccepire, quale fatto estintivo dell'obbligazione solidale, l'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligazione stessa, stante il peggioramento delle condizioni fisiche di , che ne avrebbero determinato Parte_1
l'invalidità al 100%.
È, tuttavia, appena il caso di osservare, al riguardo – e come, del resto, già rilevato nell'ambito della cognizione sommaria della causa, in sede di vaglio circa il fumus di fondatezza dell'opposizione proposta, propedeutico alla decisione in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – che l'impossibilità dedotta dal debitore principale (e che non riguarderebbe in ogni caso, a tutto voler concedere, la posizione del fideiussore) non può ritenersi certo oggettiva bensì, piuttosto, soggettiva e, pertanto, priva del requisito della “non imputabilità” al debitore richiesto dall'art. 1256, co. 1, c.c., anche tenuto conto della natura dell'obbligazione (obbligazione pecuniaria).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, e in applicazione delle tradizionali regole di ripartizione dell'onere della prova, deriva l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli odierni opponenti, in solido tra loro.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto e di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da €
26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al decisum e, quindi, all'importo oggetto di ingiunzione), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata, essendosi, del resto, esaurito il presente giudizio in due sole udienze, di cui solo una in presenza.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né ai sensi del co. 1 della menzionata disposizione (non avendo parte opposta allegato né fornito prova del danno subito), né ai sensi del co. 3 della disposizione medesima, non potendosi ritenere che l'opposizione proposta dagli odierni opponenti – benché rivelatasi del tutto infondata
– integri gli estremi di un vero e proprio abuso del processo, dovendosi valorizzare positivamente, in tal senso, la circostanza per cui, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, gli odierni opponenti non hanno, di fatto, più insistito nell'opposizione stessa, non avendo nemmeno depositato le note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1859 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da e da avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 403/2023, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 20/09/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1458/2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna gli odierni opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 24/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1859 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ); Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'avv. Annamaria Trivisonno;
(parte opponente)
contro
:
(C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Serafino Trotta;
P.IVA_1
(parte opposta)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 403/2023, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 20/09/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1458/2023;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni opponenti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo di cui in oggetto, con cui gli stessi – in qualità: l'uno ( Parte_1 quale titolare della ditta “BAR TABACCHI PAMINÀ DI MINADEO PAOLO”) di debitore principale;
l'altro
( di fideiussore – sono stati ingiunti a pagare, in solido tra loro, la somma pari ad € Parte_2
36.557,16 (oltre interessi e spese), richiesta dall'odierna opposta a titolo di restituzione del finanziamento dalla stessa erogato in favore della ditta individuale di e garantito Parte_1 da in forza di appositi contratti stipulati inter partes. Parte_2 Gli opponenti, in particolare, hanno dedotto, quale unico motivo di opposizione, l'impossibilità degli stessi e, in particolare, di di adempiere l'obbligazione, a causa Parte_1 dell'aggravamento delle proprie condizioni fisiche.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituita in giudizio la creditrice opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate,
e chiedendo, preliminarmente, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione stessa.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni, la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito dell'udienza di discussione del 26/03/2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
L'opposizione non è fondata e, pertanto, deve essere rigettata.
È opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta – com'è noto – assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del suo diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato dal creditore con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, è del tutto evidente come, nel caso di specie, il credito vantato dalla parte opposta trovi integrale conforto, nell'an e nel quantum, nella documentazione già depositata in sede di ricorso per decreto ingiuntivo.
Ci si riferisce, in particolare:
- al contratto di finanziamento n. 9826 stipulato, in data 21/04/2021, tra “
[...]
e “BAR Controparte_1
TABACCHI PAMINÀ DI MINADEO PAOLO”, con cui la prima ha concesso, alla ditta dell'odierno opponente, un finanziamento di importo pari ad € 40.000,00 (cfr. contratto di finanziamento, in atti); - alla fideiussione rilasciata, in pari data, da alla Parte_2 Controparte_1 per il finanziamento di cui sopra, fino a concorrenza dell'importo pari ad € 40.000,00;
Il rapporto obbligatorio fonte del credito azionato in sede monitoria, del resto, trova riscontro anche nelle stesse allegazioni della parte opponente, nella parte in cui la stessa, nell'atto introduttivo del presente giudizio, non ha in alcun modo specificatamente contestato – ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. – e, anzi, ha espressamente ammesso l'esistenza dell'obbligazione di fonte contrattuale nei confronti dell'odierna opposta.
Gli odierni opponenti, infatti, senza contestare, né nell'an né nel quantum, il credito azionato dalla senza dolersi, nonostante l'avvertimento, in tal senso, da parte del giudice del Controparte_1 monitorio, dell'eventuale abusività delle clausole oggetto del contratto di fideiussione (profilo da ritenersi, dunque, assorbito in questa sede), si sono limitati ad eccepire, quale fatto estintivo dell'obbligazione solidale, l'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligazione stessa, stante il peggioramento delle condizioni fisiche di , che ne avrebbero determinato Parte_1
l'invalidità al 100%.
È, tuttavia, appena il caso di osservare, al riguardo – e come, del resto, già rilevato nell'ambito della cognizione sommaria della causa, in sede di vaglio circa il fumus di fondatezza dell'opposizione proposta, propedeutico alla decisione in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto – che l'impossibilità dedotta dal debitore principale (e che non riguarderebbe in ogni caso, a tutto voler concedere, la posizione del fideiussore) non può ritenersi certo oggettiva bensì, piuttosto, soggettiva e, pertanto, priva del requisito della “non imputabilità” al debitore richiesto dall'art. 1256, co. 1, c.c., anche tenuto conto della natura dell'obbligazione (obbligazione pecuniaria).
Pertanto, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, e in applicazione delle tradizionali regole di ripartizione dell'onere della prova, deriva l'integrale rigetto dell'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico degli odierni opponenti, in solido tra loro.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014
e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori minimi (non venendo, qui, in considerazione complesse questioni di fatto e di diritto) previsti per lo scaglione valoriale di riferimento (da €
26.001,00 a € 52.000,00, individuato avuto riguardo al decisum e, quindi, all'importo oggetto di ingiunzione), con riconoscimento di tutte le fasi, ad esclusione di quella istruttoria e/o di trattazione, in concreto non espletata, essendosi, del resto, esaurito il presente giudizio in due sole udienze, di cui solo una in presenza.
Non si ritengono, invece, sussistenti i presupposti per la condanna della parte soccombente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., né ai sensi del co. 1 della menzionata disposizione (non avendo parte opposta allegato né fornito prova del danno subito), né ai sensi del co. 3 della disposizione medesima, non potendosi ritenere che l'opposizione proposta dagli odierni opponenti – benché rivelatasi del tutto infondata
– integri gli estremi di un vero e proprio abuso del processo, dovendosi valorizzare positivamente, in tal senso, la circostanza per cui, a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, gli odierni opponenti non hanno, di fatto, più insistito nell'opposizione stessa, non avendo nemmeno depositato le note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1859 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione proposta da e da avverso Parte_1 Parte_2 il decreto ingiuntivo n. 403/2023, emesso, dall'intestato Tribunale, in data 20/09/2023, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 1458/2023, che, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
• Condanna gli odierni opponenti, in solido tra loro, a rifondere alla parte opposta le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.906,00, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 24/07/2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo