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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2538/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI RZ PAOLO, Relatore
AMURA MA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3745/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240149129850000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 821/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante invio telematico il 26.2.2025 ed iscritto al n. 3745/25 RGR, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01491298 50 000, che dichiarava essergli stata notificata dall'Agenzia delle Entrate il 24.11.2025, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n.
600 del 1973, per l'importo di Euro 15.617,87, relativamente al tributo dell'Irpef e con riferimento all'anno 2015.
Il contribuente contestava l'illegittimità dell'atto impoesattivo perché notificato dopo la scadenza del termine di decadenza, già maturato a seguito della comunicazione di irregolarità che lo stesso Ente preteso creditore afferma essere stata notificata solo nell'anno 2022.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il 2.4.2025 l'Agenzia delle Entrate e replicava osservando, innanzitutto, che il ricorrente non propone alcuna contestazione circa il merito della pretesa tributaria.
Spiegava poi che, a seguito della presentazione dell'originaria dichiarazione dei redditi, il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa il 14.2.2020. Quindi, mostrando di ben conoscere il proprio debito tributario, Ricorrente_1 domandava ed otteneva l'accesso al pagamento rateale. Tuttavia non aveva provveduto al pagamento della quarta rata con scadenza il 28.2.2023, come indicato nella cartella di pagamento impugnata, ed era stata perciò emessa l'ingiunzione fiscale a suo carico. In ogni caso non era maturata la decadenza neppure dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, dovendo tenersi conto dei differimenti dei termini previsti dalla normativa prevista per fronteggiare l'emergenza conseguente all'epidemia da Covid 19.
Chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita di essere preliminarmente evidenziato che il ricorrente non ha replicato ai rilievi dell'Amministrazione finanziaria.
Deve quindi osservarsi che, mediante l'istanza di rateizzazione del debito, peraltro accolta, il contribuente ha dimostrato di essere ben a conoscenza della pretesa tributaria, riportata nella comunicazione di irregolarità
a lui notificata il 21.4.2022, che del resto dipendeva da un controllo automatizzato della sua dichiarazione dei redditi, redatto sulla base di quanto da lui stesso dichiarato.
Si è poi reso responsabile del mancato pagamento della quarta rata, con scadenza in data 28.2.2023, quindi l'Amministrazione finanziaria, riscontrata la decadenza dal beneficio, ha emesso e notificato dopo meno di tre anni, tempestivamente, la cartella di pagamento impugnata in questa sede. Non vi è quindi la maturazione di alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Tanto può osservarsi anche a prescindere dalla ritenuta correttezza delle ulteriori difese proposte dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso introdotto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi €1.100,00.
Napoli, 20gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice
DA Corso Paolo Di AR
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
DI RZ PAOLO, Relatore
AMURA MA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3745/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240149129850000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 821/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: chiede l'annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: domanda il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato mediante invio telematico il 26.2.2025 ed iscritto al n. 3745/25 RGR, Ricorrente_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 071 2024 01491298 50 000, che dichiarava essergli stata notificata dall'Agenzia delle Entrate il 24.11.2025, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 36 bis del Dpr n.
600 del 1973, per l'importo di Euro 15.617,87, relativamente al tributo dell'Irpef e con riferimento all'anno 2015.
Il contribuente contestava l'illegittimità dell'atto impoesattivo perché notificato dopo la scadenza del termine di decadenza, già maturato a seguito della comunicazione di irregolarità che lo stesso Ente preteso creditore afferma essere stata notificata solo nell'anno 2022.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva il 2.4.2025 l'Agenzia delle Entrate e replicava osservando, innanzitutto, che il ricorrente non propone alcuna contestazione circa il merito della pretesa tributaria.
Spiegava poi che, a seguito della presentazione dell'originaria dichiarazione dei redditi, il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa il 14.2.2020. Quindi, mostrando di ben conoscere il proprio debito tributario, Ricorrente_1 domandava ed otteneva l'accesso al pagamento rateale. Tuttavia non aveva provveduto al pagamento della quarta rata con scadenza il 28.2.2023, come indicato nella cartella di pagamento impugnata, ed era stata perciò emessa l'ingiunzione fiscale a suo carico. In ogni caso non era maturata la decadenza neppure dalla data di presentazione della dichiarazione integrativa, dovendo tenersi conto dei differimenti dei termini previsti dalla normativa prevista per fronteggiare l'emergenza conseguente all'epidemia da Covid 19.
Chiedeva il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita di essere preliminarmente evidenziato che il ricorrente non ha replicato ai rilievi dell'Amministrazione finanziaria.
Deve quindi osservarsi che, mediante l'istanza di rateizzazione del debito, peraltro accolta, il contribuente ha dimostrato di essere ben a conoscenza della pretesa tributaria, riportata nella comunicazione di irregolarità
a lui notificata il 21.4.2022, che del resto dipendeva da un controllo automatizzato della sua dichiarazione dei redditi, redatto sulla base di quanto da lui stesso dichiarato.
Si è poi reso responsabile del mancato pagamento della quarta rata, con scadenza in data 28.2.2023, quindi l'Amministrazione finanziaria, riscontrata la decadenza dal beneficio, ha emesso e notificato dopo meno di tre anni, tempestivamente, la cartella di pagamento impugnata in questa sede. Non vi è quindi la maturazione di alcuna decadenza a carico dell'Amministrazione finanziaria.
Tanto può osservarsi anche a prescindere dalla ritenuta correttezza delle ulteriori difese proposte dall'Agenzia delle Entrate.
Il ricorso risulta pertanto infondato e deve essere perciò respinto.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia. La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli,
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso introdotto da Ricorrente_1, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita resistente, e le liquida in complessivi €1.100,00.
Napoli, 20gennaio 2026
Il Presidente Il Giudice
DA Corso Paolo Di AR