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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/01/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3419/2024 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce Parte_1 rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso dall'Avv. Michele Giagnorio presso lo studio del quale in Foggia
Via A. Ciano, 2 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Per_1
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Persona_2
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_3 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis co. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, , ha convenuto Parte_1 in giudizio l chiedendo che, previo accertamento del proprio stato CP_1 di inabilità lavorativa con impossibilità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto all'indennità di accompagnamento - negato in sede amministrativa.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 improponibilità/inammissibilità del ricorso per difetto della domanda amministrativa e comunque la sua infondatezza concludendo per il rigetto.
All'odierna udienza del 28 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione della sola parte resistente, la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
La domanda deve essere dichiarata improponibile.
Invero, allega parte ricorrente di aver presentato all domanda CP_1 per l'accertamento dello stato di invalidità civile, nonché per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta in data 15.12.2023 a visita medica presso la Commissione medica di Foggia e riconosciuta invalida all'80%, con conseguente esito negativo tanto per l'accertamento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile che per l'indennità di accompagnamento.
Allegava la domanda datata 05.12.2022 ed il verbale 15.12.2023.
L ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti eccependo CP_1 che l'odierno ricorso originerebbe da apposita visita di revisione disposta dall piuttosto che dalla presentazione di apposita domanda CP_1 amministrativa.
L'istituto ha posto in rilievo, mediante produzione del DB integrato, che parte ricorrente con domanda presentata in data 05.12.2022 era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%.
Ha altresì, evidenziato che essa ricorrente in data 15.12.2023 veniva sottoposta a visita di revisione a seguito della quale veniva confermata, in capo alla stessa la percentuale invalidante nella misura dell'80%.
Dall'esame del verbale (all. 2 parte ricorrente) si rileva senza dubbio alcuno che il verbale di accertamento impugnato in questa sede è esattamente quello di revisione 15.12.2023.
Fatta questa premessa, si osserva che, ai sensi dell'art. 37, comma
1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento
(cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Si richiama altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria” (cfr., in termini, Cass. n. 5149/2004).
Quindi, nel caso di specie la parte ricorrente, non avendo impugnato il primo verbale di mancato riconoscimento del requisito sanitario connesso alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto presentare domanda amministrativa di aggravamento nel periodo considerato, non potendo chiedere giudizialmente una prestazione
(l'indennità di accompagnamento) che non ha richiesto in via amministrativa.
Difatti, il verbale della Commissione medica – impugnato in questa sede dal ricorrente – scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall al fine di verificare la permanenza delle condizioni CP_1 legittimanti l'erogazione dell'assegno d'invalidità.
Tanto si evince dai verbali delle deduzioni e documenti prodotti dall non specificatamente contestati dalla parte ricorrente, dai CP_1 quali emerge che la ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%.
Ne deriva che, in mancanza di specifica domanda di aggravamento,
l'odierno ricorso non può che essere dichiarato improponibile sotto i predetti profili.
Ne consegue altresì, la revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- revoca la nomina del CTU;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c. all'esito della trattazione cartolare ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3419/2024 R.G.
Lavoro promossa da
rappresentata e difesa in virtù di procura in calce Parte_1 rilasciata su foglio separato della quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso dall'Avv. Michele Giagnorio presso lo studio del quale in Foggia
Via A. Ciano, 2 è elettivamente domiciliata
ricorrente contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in questa fase di giudizio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella Legge n. 248 del 2/12/2005, dai funzionari dipendenti dr.ssa Per_1
e dr. a ciò designati con Ordine di servizio
[...] Persona_2
n.63 del 18.12.2007 e dr.ssa a ciò designata con Ordine di Persona_3 servizio n. 1/2013 del 02/01/2013 depositato presso la Cancelleria dell'intestato Tribunale- ed elettivamente domiciliato presso la Sede CP_1 di FOGGIA sita in Via della Repubblica 18
resistente oggetto: accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis co. 1 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.04.2024, , ha convenuto Parte_1 in giudizio l chiedendo che, previo accertamento del proprio stato CP_1 di inabilità lavorativa con impossibilità di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto all'indennità di accompagnamento - negato in sede amministrativa.
L , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente la CP_1 improponibilità/inammissibilità del ricorso per difetto della domanda amministrativa e comunque la sua infondatezza concludendo per il rigetto.
All'odierna udienza del 28 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta ed acquisite brevi note di trattazione della sola parte resistente, la causa
è stata decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
*******
La domanda deve essere dichiarata improponibile.
Invero, allega parte ricorrente di aver presentato all domanda CP_1 per l'accertamento dello stato di invalidità civile, nonché per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
di essere stata sottoposta in data 15.12.2023 a visita medica presso la Commissione medica di Foggia e riconosciuta invalida all'80%, con conseguente esito negativo tanto per l'accertamento dei requisiti sanitari utili al conseguimento della pensione di invalidità civile che per l'indennità di accompagnamento.
Allegava la domanda datata 05.12.2022 ed il verbale 15.12.2023.
L ha contestato l'avversa ricostruzione dei fatti eccependo CP_1 che l'odierno ricorso originerebbe da apposita visita di revisione disposta dall piuttosto che dalla presentazione di apposita domanda CP_1 amministrativa.
L'istituto ha posto in rilievo, mediante produzione del DB integrato, che parte ricorrente con domanda presentata in data 05.12.2022 era stata riconosciuta invalida nella misura dell'80%.
Ha altresì, evidenziato che essa ricorrente in data 15.12.2023 veniva sottoposta a visita di revisione a seguito della quale veniva confermata, in capo alla stessa la percentuale invalidante nella misura dell'80%.
Dall'esame del verbale (all. 2 parte ricorrente) si rileva senza dubbio alcuno che il verbale di accertamento impugnato in questa sede è esattamente quello di revisione 15.12.2023.
Fatta questa premessa, si osserva che, ai sensi dell'art. 37, comma
1°, della L. n. 448/1998, lo scopo della visita di revisione è soltanto quello di accertare la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici e che, per ottenere una nuova prestazione, è necessario presentare apposita domanda di aggravamento
(cfr. art. 2, comma 3°, del D.M. 20 luglio 1989, n. 293, secondo cui “Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge”).
Si richiama altresì l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
“in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, con conseguente applicazione degli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 disp. att. cod. proc. civ., ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria” (cfr., in termini, Cass. n. 5149/2004).
Quindi, nel caso di specie la parte ricorrente, non avendo impugnato il primo verbale di mancato riconoscimento del requisito sanitario connesso alla prestazione dell'indennità di accompagnamento, avrebbe dovuto presentare domanda amministrativa di aggravamento nel periodo considerato, non potendo chiedere giudizialmente una prestazione
(l'indennità di accompagnamento) che non ha richiesto in via amministrativa.
Difatti, il verbale della Commissione medica – impugnato in questa sede dal ricorrente – scaturisce dalla visita diretta operata d'ufficio dall al fine di verificare la permanenza delle condizioni CP_1 legittimanti l'erogazione dell'assegno d'invalidità.
Tanto si evince dai verbali delle deduzioni e documenti prodotti dall non specificatamente contestati dalla parte ricorrente, dai CP_1 quali emerge che la ricorrente era stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura dell'80%.
Ne deriva che, in mancanza di specifica domanda di aggravamento,
l'odierno ricorso non può che essere dichiarato improponibile sotto i predetti profili.
Ne consegue altresì, la revoca del CTU nominato.
Spese irripetibili vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara improponibile il ricorso;
- revoca la nomina del CTU;
- spese irripetibili.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 28 gennaio 2025.
Il Giudice del lavoro
Caterina Napolitano