Versione
31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
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Art. 204.
Formazione ed esecutivita' dello stato passivo
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto ((...)) .
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca ((o pegno)) a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. ((Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.))
Formazione ed esecutivita' dello stato passivo
1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.
2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;
b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;
c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore puo' proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.
4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto ((...)) .
5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca ((o pegno)) a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso. ((Quando il procedimento ha ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione il debitore puo' intervenire e proporre impugnazione ai sensi dell'articolo 206.))
Commentari • 9
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 1
RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso il 19 settembre 2023 il giudice delegato del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione, pronunciando sulle istanze di accertamento di ammissione allo stato passivo e sul relativo progetto redatto dall'amministratore giudiziario, in relazione ai beni oggetto di sequestro di prevenzione nei confronti di K. Abdelfateh, aveva escluso, ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, tutti i crediti presentati per la verifica, perché non risultanti da atti aventi data certa anteriore al sequestro. Tali crediti erano afferenti a fatti illeciti di natura penale (furti aggravati in concorso e utilizzo di carte di credito), avvenuti tra il …
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Giurisprudenza • 31
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 23/05/2024, n. 1488Provvedimento: […] Invero, ai sensi dell'art. 204, comma 2, lett. c), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza […]Leggi di più...
- clausola risolutiva espressa·
- interessi legali·
- liquidazione giudiziale·
- art. 204 c.c.i.i.·
- ius variandi·
- art. 1456 c.c.·
- improcedibilità domanda·
- art. 96 l. fall.·
- caparra confirmatoria·
- inadempimento contrattuale