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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 506/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1494/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117206603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate IS (ADER), chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320210117206603000, notificata in data
12.10.2022, con la quale si era richiesto il pagamento complessivo di € 414,65 in relazione a tassa automobilistica per l'anno 2016, afferente all'autoveicolo targato Targa_1
Eccepiva parte ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito.
La Regione Siciliana e l'ADER non si costituivano.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, sino al 2015, la riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia avveniva con il sistema “generale” che rendeva obbligatorio il previo avviso di accertamento e che solo a partire dal 2016, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2015, in questa regione si è passati alla riscossione delle tasse auto mediante iscrizione “diretta” a ruolo.
Va tuttavia osservato che la cartella di pagamento in esame è fondata sulla pregressa notifica in data
23.10.2019 dell'avviso di accertamento n. 651202917336, di cui però non è stata offerta prova dagli enti convenuti, rimasti processualmente assenti.
Al riguardo va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato...” (Cass. ord. 1144/2018).
L'impugnata cartella va dunque annullata, giacché la mancata dimostrazione della notifica dell'indicato avviso comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione della pretesa de qua, il cui termine era quindi ormai decorso alla data di notifica di quella stessa cartella.
Considerato che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica dell'avviso prodromico) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni per disporsi l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo annulla la cartella di pagamento indicata in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14.01.2026
Firmato digitalmente dal Presidente estensore
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
PELLINGRA DANIELA, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1494/2023 depositato il 16/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210117206603000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorreva nei confronti della Regione Siciliana e dell'Agenzia delle Entrate IS (ADER), chiedendo l'annullamento della cartella di pagamento n. 29320210117206603000, notificata in data
12.10.2022, con la quale si era richiesto il pagamento complessivo di € 414,65 in relazione a tassa automobilistica per l'anno 2016, afferente all'autoveicolo targato Targa_1
Eccepiva parte ricorrente l'intervenuta prescrizione del credito.
La Regione Siciliana e l'ADER non si costituivano.
Alla odierna udienza la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che, sino al 2015, la riscossione delle tasse automobilistiche in Sicilia avveniva con il sistema “generale” che rendeva obbligatorio il previo avviso di accertamento e che solo a partire dal 2016, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla L.R. n. 16/2015, in questa regione si è passati alla riscossione delle tasse auto mediante iscrizione “diretta” a ruolo.
Va tuttavia osservato che la cartella di pagamento in esame è fondata sulla pregressa notifica in data
23.10.2019 dell'avviso di accertamento n. 651202917336, di cui però non è stata offerta prova dagli enti convenuti, rimasti processualmente assenti.
Al riguardo va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui "in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato...” (Cass. ord. 1144/2018).
L'impugnata cartella va dunque annullata, giacché la mancata dimostrazione della notifica dell'indicato avviso comporta anche un difetto di prova dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione della pretesa de qua, il cui termine era quindi ormai decorso alla data di notifica di quella stessa cartella.
Considerato che il ricorso è accolto unicamente per il dato formale esposto (mancata dimostrazione della notifica dell'avviso prodromico) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza del tributo richiesto, si stimano ricorrenti gravi ed eccezionali ragioni per disporsi l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo di Palermo annulla la cartella di pagamento indicata in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14.01.2026
Firmato digitalmente dal Presidente estensore