Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/04/2026, n. 2469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2469 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04087/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4087 del 2025, proposto da
Watthawaduge Tharindra Hemal ND NN, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del decreto di revoca della domanda di primo ingresso per lavoro subordinato presentata ai sensi del Decreto Legge 73 del 2022, n. P-NA/L/N/2023/111925 emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli in data 05.06.2025, notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AR TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Prefettura di Napoli gli ha revocato il nulla osta all’ingresso.
Il ricorrente espone che: - faceva ingresso in Italia in data 20 ottobre 2023 a seguito del rilascio del nulla osta e del visto; - in data 21 maggio 2024, veniva assunto dal datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta; - in data 31 marzo 2025, le parti venivano convocate presso la Prefettura e presenziavano regolarmente all’appuntamento, ma in tale data veniva riscontrata la mancanza del certificato di idoneità alloggiativa; - il precedente difensore del ricorrente inviava, in data 8 maggio 2025, la documentazione mancante e richiedeva una nuova convocazione; - non ricevendo alcuna risposta, in data 5 giugno 2025 , il difensore inviava un sollecito per ottenere un nuovo appuntamento; - lo stesso giorno, la Prefettura di Napoli inviava il decreto di revoca motivato sulla mancata integrazione documentale.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di revoca per violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e travisamento della situazione di fatto, evidenziando, in sostanza, che il ricorrente, tramite il legale, aveva trasmesso l’integrazione documentale richiesta.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione che ha depositato documentazione e chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 2180 del 25 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza pubblica di trattazione del merito del ricorso, le parti non hanno depositato ulteriori memorie.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, come già anticipato in sede cautelare dalle cui conclusioni non si rinviene motivo per discostarsi, considerata anche l’assenza di qualsivoglia ulteriore contestazione da parte dell’Amministrazione intimata.
Fondate, infatti, sono le censure di difetto di istruttoria e di partecipazione, considerato che, diversamente da quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, il ricorrente tramite il difensore aveva prodotto all’Amministrazione in data 8 maggio 2025 la documentazione alloggiativa richiesta, tra cui anche la dichiarazione di ospitalità resa in suo favore che, invece, nel provvedimento di revoca impugnato è indicata come mancante.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le spese di lite possono essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia.
Va, infine, confermata l’ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio disposta in via anticipata dalla apposita commissione, sussistendone i relativi presupposti, e va disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate" e che è prevista la riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, si ritiene congruo liquidare al difensore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 1.200,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Pietro Nicolò, la complessiva somma di € 1.200,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN SC, Presidente
CO Vampa, Primo Referendario
AR TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR TU | AN SC |
IL SEGRETARIO