Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3532 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
nata a PALERMO in data [...] in [...]p. e n.q. di genitore Parte_1 esercente la responsabilità genitoriale di nata a PALERMO, in [...] Persona_1
26/12/2012, elettivamente domiciliata in Palermo, via Lorenzo Iandolino 115, presso lo studio dell'Avv. TRANCHINA GIACOMO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
CONTRO
nato a [...], in data [...]; Controparte_1
-parte convenuta contumace-
E
, nata a [...], in data [...]; CP_2
– parte convenuta contumace –
E
n.q. di curatore di nata a PALERMO, in [...] CP_3 Persona_1
26/12/2012
-parte convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 23/01/2025.
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 24/02/2024 , in Parte_1 proprio e n.q. qualità di genitore della figlia , conveniva in giudizio Persona_1 dinanzi a questo Tribunale, e esponendo di Controparte_1 Controparte_4 essere nata dalla loro relazione extra-coniugale.
Rappresentava che la madre , coniugata con , aveva CP_2 CP_5 taciuto al marito la suddetta relazione e non aveva rilevato la reale paternità della figlia allo stesso che, all'oscuro di tutto, nata la bambina in data 31/12/1989, aveva riconosciuto la stessa come propria figlia.
Successivamente, solo nel 2014, l'attrice aveva scoperto la verità e l'identità del vero padre, odierno convenuto e attuale compagno della madre, e per tale motivo aveva promosso innanzi a codesto Tribunale azione di disconoscimento nei confronti di
. CP_5
Con sentenza n. 355/2019 dei 17-23/01-2019, il Tribunale aveva accertato l'assenza di rapporto di filiazione fra E . CP_5 Parte_1
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il suo rapporto di filiazione naturale con
, con l'attribuzione del cognome paterno in sostituzione dell'attuale Controparte_1 cognome sia per sé stessa che per la figlia minore nata anche lei da una relazione Per_1 extra-coniugale e riconosciuta solo dalla madre.
All'udienza del 15/06/2023, dichiarava di non opporsi al presente Controparte_1 giudizio e confermava di essere il padre biologico della Pt_1
Con ordinanza del 23/7/2024 veniva nominato l'avv. quale curatore CP_3 della minore , la quale chiedeva la sostituzione del cognome da Persona_1
nche per la minore. Pt_1 CP_1
In data 26/06/2023 veniva depositata consulenza genetica e all'udienza del
23/01/2025, dopo l'audizione della minore , la causa veniva rimessa al collegio Per_1 senza l'assegnazione dei termini di rito cui le parti avevano rinunciato.
***
Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia di e Controparte_1 CP_2
citati e non costituitisi nel presente giudizio.
[...]
1. PRONUNCIA SULLA DICHIARAZIONE DI CP_6
Venendo al merito, la domanda proposta è fondata e va, sulla scorta delle considerazioni che seguono, accolta.
Va, preliminarmente, rilevato che il nuovo testo dell'art. 269 c.c. non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale, così consentendo che quella prova possa esser anche indiretta ed indiziaria e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi, nel cui ambito assumono, in particolare, efficacia probatoria determinante la "fama" e il “tractatus” (ex plurimis,
Cassazione civile sez. I, 5 agosto 1997, n. 7193).
In proposito va precisato che, sebbene l'art. 269 ult. co c.c. preveda espressamente che la semplice sussistenza di una relazione tra la madre ed il preteso padre, all'epoca del concepimento, non possa – da sola – costituire prova della paternità naturale, va comunque osservato che la tesi della madre trova adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.
Infatti, dall'analisi comparativa dei profili genetici della coppia (presunto padre) e
(figlia) non si sono riscontrate incompatibilità di trasmissione ereditaria nei 23 sistemi STR analizzati tali da escludere il rapporto di filiazione.
Ciò è dimostrato dalla consulenza genetica depositata in atti (cfr. analisi polimorfismi genetici centro UNILAB) che attesta una probabilità di paternità del 99,99999%.
Altresì, rileva la volontà del presunto padre, di non opporsi alla domanda CP_1 proposta e la conferma dello stesso di essere il padre biologico dell'odierna attrice
. (cfr. verbale del 15/05/2023). Parte_2
Alla luce del complesso degli elementi fin qui messi in luce deve necessariamente concludersi, quindi, per l'accoglimento della domanda dell'attrice, dovendosi per l'effetto dichiarare che , nata a [...], in data [...], è stata generata Parte_1 dall'unione naturale di nato a [...], in data [...] e Controparte_1 nata a [...], in data [...], con l'adozione delle CP_2 conseguenti statuizioni.
2. SUL COGNOME PATERNO ANCHE PER LA MINORE
Va, in particolare, accolta l'istanza volta alla sostituzione del cognome con Pt_1 quello del padre biologico CP_1
Per quanto attiene la modifica del cognome della piccola figlia Persona_1 dell'attrice, nata da una relazione a PALERMO, in data 26/12/2012, e che porta il cognome della madre, va accolta la richiesta di sostituzione del cognome da Pt_1 CP_1
Ritiene, infatti, il Collegio che ciò risponda all'interesse della minore che ha riferito di considerare il un nonno e quasi un padre (“Io vorrei avere il cognome del nonno CP_1 perché il cognom non mi rappresenta”). Per_1
Da quanto riferito emerge chiaramente come l'unico riferimento familiare per la bambina sia il sig. non avendo mai la stessa conosciuto il del quale CP_1 Pt_1 porta solo il cognome, elemento solo formale che non riflette la reale identità della minore che ha, invece, un legame parentale solo con l'attuale contesto familiare.
In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della parte resistente, appare opportuno disporre la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_1 CP_2
- dichiara che nato a [...] in data [...] è padre Controparte_1 naturale di , nata a [...], in data [...]; Parte_1
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo provveda alla rettifica dell'atto di nascita di nata a PALERMO, in [...] Parte_1
31/12/1989, trascritto al n. 11 parte I, serie A, con l'annotazione della paternità e con la sostituzione del cognome al cognome in modo da CP_1 Pt_1 chiamarsi « »; Parte_2
- dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Palermo provveda alla rettifica dell'atto di nascita di nata a PALERMO, in [...] Persona_1
26/12/2012, trascritto al n. 1 parte I, serie A dell'anno 2013 con la sostituzione del cognome al cognome in modo da chiamarsi « CP_1 Pt_1 Per_2
»;
[...]
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita del minore;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, del
23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.