Versione
31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
>
Versione
1 settembre 2021
1 settembre 2021
Art. 307. Poteri del commissario 1. L'azione di responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, ((primo, sesto, e ottavo)) comma, 2497 del codice civile , e' esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorita' che vigila sulla liquidazione.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorita' predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.
Commentari • 23
- 1. Gli Amministratori Rispondono Dei Debiti Di Un'impresa In Liquidazione Coatta Amministrativa?Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 ottobre 2026 · 3.6661034
[…] Non è un creditore, ma è il soggetto che ha in mano l'arma collettiva. L'art. 307 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019) gli attribuisce l'esercizio dell'azione di responsabilità contro amministratori e componenti degli organi di controllo a norma degli articoli 2393, 2394, 2476 commi primo, sesto e ottavo, e 2497 del codice civile, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 109
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/08/2024, n. 23101Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13053-2023 proposto da: NASTRI BR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PINTURICCHIO 89, presso lo studio dell'avvocato AN TT, rappresentato e difeso da sé medesimo; - ricorrente - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO ROSAZZA 32, presso lo studio dell'avvocato UGO SAVIO DE LUCA, rappresentato e difeso dall'avvocato ROBERTO FRANCIOSO; - ricorrente successivo - contro TO LA ON, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell'avvocato CARLO CIPRIANI, Oggetto AVVOCATI - CONSIGLIO DELL'ORDINE – ELEZIONI R.G.N. 13053/2023 Cron. Rep. Ud. 28/05/2024 P.U. …Leggi di più...
- art. 3 L. n. 113/2017·
- ineleggibilità·
- estinzione del giudizio·
- reclamo elettorale·
- integrazione del contraddittorio·
- giurisdizione C.N.F.·
- principio di immanenza della funzione giurisdizionale·
- conflitto di interessi·
- art. 6-bis L. n. 241/1990·
- art. 307 cod. proc. civ.