Sentenza 20 ottobre 2003
Massime • 2
Per la costituzione dell'obbligo di pagare interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e perciò è a tal fine inidonea una ricognizione del debito, atto successivo alla costituzione di detto obbligo, e negozialmente astratto.
L'interpretazione del contenuto dell'atto di appello - demandata istituzionalmente al giudice del merito e non è denunciabile in Cassazione se congruamente motivato - non è soggetta alle regole di ermeneutica contrattuale non potendo esser limitato alle espressioni letterali usate, ma dovendo tener conto delle sostanziali finalità perseguite dalla parte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/10/2003, n. 15643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15643 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUVA Vittorio - Presidente -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - rel. Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AO, in qualità di erede di TR US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato AO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARCELLO TADDEI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR NN, RR TULLIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 10957/00 proposto da:
AR NN in qualità di eredi di TR GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DEI PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE ANTONINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ENZO PAIAR, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR AO, RR TULLIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 51/00 della Corte d'Appello di TRENTO, Sezione 12^ Civile, emessa l'11/01/00 e depositata il 29/01/00 (R.G. 131/95);
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 29/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato AO ANTONELLI CAMPOSARCUNO;
udito l'Avvocato Enzo PAIAR;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CONSOLO Santi che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo del ricorso principale ed il rigetto degli altri e dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
US e GI TR ed altre due persone, comproprietari di un terreno in Cles nel 1973 addivenivano ad un accordo, per cui US TR si assumeva l'incarico di costruire su tale fondo un fabbricato condominiale e gli altri si impegnavano a contribuire per un quarto ciascuno alle spese.
Al termine dei lavori, GI TR rilasciava al fratello US una dichiarazione con cui si riconosceva debitore della somma di L. 20.465.000, salvo verifica delle spese, oltre interessi bancari.
US TR otteneva dal Presidente del tribunale di Trento, in data 28.4.1977, un decreto ingiuntivo nei confronti del fratello GI, per il pagamento di tale somma. Proponeva opposizione TR GI. Si costituiva l'opposto che proponeva domanda riconvenzionale, assumendo che la somma dovutagli era pari a L. 29.786.899. L'opponente, stante la provvisoria esecuzione del d.l. concessa dal G.I. il 22.2.1980, pagava la somma di L. 23.765.000, di cui L. 3.300.000, per interessi. Con successiva citazione notificata il 3.5.1985, US TR conveniva il fratello GI, davanti allo stesso tribunale, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi al tasso bancario.
Con sentenza non definitiva n. 834/1986, il tribunale dichiarava la legittimazione passiva di TR GI, escludendo quella della figlia NN.
Con sentenza non definitiva n. 538/90 il tribunale riteneva che il rapporto tra i fratelli, fosse di mandato e che il mandatario US TR era stato sollevato dall'obbligo del rendiconto per effetto della dichiarazione di debito del fratello;
che, sulla base della c.t.u., il debito riconosciuto con scrittura del 23.9.1976, era pari al capitale di L. 16.857.019, ed il resto atteneva ad interessi;
che gli esborsi successivi al 23.9.1976 ed il calcolo degli interessi bancari, come pattuito, andava effettuato con nuova consulenza. Con sentenza definitiva n. 505/1994 il Tribunale di Trento condannava TR GI al pagamento nei confronti di TR US della somma di L.
9.595.200 a titolo di interessi convenzionali bancari, ed al pagamento dell'ulteriore somma di L. 17.088.404, a titolo di capitale per esborsi successivi al 23.9.1976 ed interessi convenzionali bancari al tasso del 12% con capitalizzazione semestrale.
Avverso le due sentenze non definitive e quella definitiva n. 505/1994, proponevano appello le eredi di TR GI, cioè TR NN e TO TU.
Resisteva TR AO, quale erede di TR US, che proponeva appello incidentale.
La Corte di appello di Trento, con sentenza depositata il 20.1.2000, confermava la determinazione del credito in linea capitale effettuata dalla sentenza n. 538/1990 e, preso atto dei pagamenti già effettuati, condannava TR AO, quale erede di TR US, alla restituzione di parte delle somme incassate, oltre agli interessi legali. Riteneva la corte territoriale che andava rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in relazione alla decisione della stessa Corte che aveva dichiarato inammissibile l'appello immediato avverso le sentenze non definitive;
che la scrittura privata del 23.9.1976 costituiva ricognizione di debito;
che la riserva di controllare il conteggio, effettuata dal dichiarante, era conforme alla facoltà che la legge attribuisce a chi riconosce un debito, di provare l'insussistenza totale o parziale dello stesso;
che i calcoli posti a fondamento della dichiarazione non erano frutto di dolo della controparte (non provato), ma di diversa valutazione della portata degli oneri;
che le somme dovute erano da effettuare separatamente da quelle voci richieste per L. 9 milioni, in sede di costituzione nel giudizio di opposizione, attesa la non accettazione del contraddittorio sulla questione nuova;
che la somma di L.
6.298.000 non era dovuta sia perché non provata sia perché, trattandosi di mandato gratuito, l'attività personale di TR US non doveva essere retribuita, salvo il rimborso delle spese.
Riteneva la corte di appello che non poteva essere accolta la domanda dell'appellante incidentale relativa al pagamento di altre voci, rispetto a quelle indicate in sede di precisazione definitiva delle conclusioni in primo grado, costituendo ciò domanda nuova in appello.
Secondo la corte di appello alla data del 20 marzo 1980 il credito di US TR nei confronti del fratello GI ammontava a L. 21.997.067; avendo lo stesso ricevuto L. 23.765.000, risultavano a credito degli appellanti L. 1.767.933, cui andava aggiunta la somma di L. 1.712.178, ottenuta da US TR dal fallimento dell'appaltatore, che dovevano essere restituite, oltre il maggior danno moratorio conseguente alla svalutazione monetaria. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione TR AO.
Resiste con controricorso TR NN, che ha proposto ricorso incidentale ed ha presentato memoria.
Non si è costituita l'intimata TO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 358 c.p.c. e dell'art. 12 delle preleggi. Assume il ricorrente che, avendo TR GI effettuato riserva di appello avverso le sentenze non definitive ed avendo poi proposto immediatamente appello, dichiarato inammissibile con sentenza della corte di appello di Trento n. 4/1992, egli aveva definitivamente consumato il suo diritto di impugnazione avverso dette sentenze non definitive, con la conseguenza che erratamente la sentenza attualmente impugnata non aveva dichiarato inammissibile l'appello.
2. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti l'appello, in via immediata, avverso la sentenza di primo grado non definitiva, è inammissibile, a norma dell'art. 361 c.p.c., ove proposto dalla parte che abbia in precedenza formulato riserva d'impugnazione differita. Si ritiene, infatti, che in questo caso l'inammissibilità si fondi su un prematuro esercizio del diritto di impugnazione (Cass. N. 3325/1985). Tale inammissibilità, peraltro, non incide sull'appello che ritualmente sia stato poi proposto contro la medesima pronuncia non definitiva, insieme a quello contro la sentenza definitiva (cfr., in tema di ricorso per Cassazione avverso sentenze non definitive: Cass. S.U. 9 marzo 1982, n. 1498; Cass. N. 1916 del 1977; Cass. 12.4.2002, n. 5282).
3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, la motivazione illogica, erronea, contraddittoria e carente circa un punto decisivo della controversia;
pronunzia ultrapetita e la violazione degli artt. 167, 183 e 189 c.p.c.. Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata non si è pronunciata sulla domanda riconvenzionale proposta da TR US, in sede di costituzione a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, per il pagamento della somma di L. 9.321.899, oltre interessi al tasso bancario, relativi a somme spese ulteriormente rispetto a quelle riportate nella scrittura di riconoscimento di debito. Secondo il ricorrente l'opposto aveva accettato il contraddittorio su quanto contenuto nella sua domanda riconvenzionale.
4.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione (Cass. 25 marzo 1999, n. 2820; Cass. 29.1.1999, n. 813). Pertanto l'opposto, sostanzialmente attore, ha solo facoltà di effettuare un' emendatici libelli, ma non una mutatio, con l'introduzione di una domanda nuova con la comparsa di risposta, salvo che sul punto non accetti il contraddittorio l'opponente (Cass. 9.5.1987, n. 4298).
4.2. Quindi il divieto di introdurre nuove domande nel corso del giudizio di primo grado (con riguardo ai procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995, per i quali trovano applicazione le norme di cui agli art. 183 e 184 c.p.c. nel testo anteriore alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990), posto a tutela della parte destinataria della domanda stessa, non è sanzionatale, pur nella sua rilevabilità d'ufficio, in presenza di un atteggiamento non oppositorio della parte interessata, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio ovvero in un comportamento concludente che ne implichi ineludibilmente l'accettazione (Cass. 16 novembre 1998, n. 11508; Cass. S.U. 22.5.1996, n. 4712).
4.3. Per pacifica giurisprudenza costituisce accettazione del contraddittorio l'essersi la parte, contro cui è stata proposta domanda nuova, difesa nel merito.
Tanto è avvenuto nella fattispecie, in quanto lo TR GI, con la memoria del 7.3.1978, si difendeva nel merito avverso la domanda nuova "riconvenzionale", proposta dall'opposto. Peraltro, sul punto, la stessa controricorrente ammette che vi sia stata accettazione del contraddittorio (p. 12 del controricorso). Ne consegue che il motivo di ricorso in questione vada accolto.
5. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la motivazione illogica, erronea, contraddittoria e carente, circa un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 167, 183, 189, 345 c.p.c. e 1362 c.c.. Assume il ricorrente che erratamente la sentenza impugnata ha ritenuto, domande nuove quelle relative alle somme indicate nell'appello incidentale.
6. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che va rigettato.
Infatti, come esattamente rilevato dalla sentenza impugnata, dovevano ritenersi abbandonate le domande relative a somme diverse da quelle indicate in sede di precisazioni definitive rese in primo grado, tra le quali non rientravano le voci di spesa di cui all'appello incidentale.
Infatti la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorché queste siano formulate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse, anche se, fondandosi tale presunzione su di un'interpretazione della volontà della parte, essa deve escludersi qualora il giudice del merito, cui spetta il compito di interpretare nella loro esatta portata le conclusioni, le richieste e le deduzioni delle parti, ravvisi elementi sufficienti, o dalla complessiva condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle specificamente formulate, per ritenere che, nonostante la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nelle istanze già avanzate (Cass. 26.10.1994, n. 8784).
7. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata, pur dichiarando di riportarsi ai calcoli ed alle conclusioni cui era giunto il c.t.u., che fissava l'importo per capitale in L. 16.857.019 alla data del 23.9.1976, ha poi ritenuto che detto capitale fosse pari a L. 10.244.676.
8. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Esso infatti si risolve in un travisamento del fatto processuale, relativo alle risultanze della c.t.u..
Osserva questa Corte che il travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. (Cass. 15.5.1997, n. 4310; Cass. 2.5.1996,n. 4018).
9. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., per violazione del giudicato interno già formatosi, nonché la violazione degli artt. 329 e 112 c.p.c. Ritiene il ricorrente che la sentenza definitiva del Tribunale di Trento n. 505/1994 aveva condannato TR GI al pagamento nei confronti di TR US della somma di L. 9.595.200, a titolo di interessi convenzionali bancari maturati sugli esborsi precedenti al 23.9.1976; che le appellanti non avevano impugnato tale punto della sentenza, che, quindi, era passato in giudicato;
che, contrariamente a ciò, la corte di merito aveva ritenuto impugnato anche tale capo della sentenza.
10.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
Il giudice di appello correttamente ha ritenuto che fosse stata impugnata anche in relazione agli interessi la sentenza non definitiva n. 538/1990. Infatti le appellanti impugnarono ogni componente determinante poi la somma, cui furono condannate e quindi anche gli interessi (vedansi segnatamente pag.
6-7 dell'appello). 10.2. A tal fine va osservato che l'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto, di appello (rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato) deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire quali correttamente possono ritenersi compendiate e chiarite nelle specifiche conclusioni delle quali l'atto risulti corredato. Detta interpretazione dell'atto di impugnazione non è soggetta, pertanto, alle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. 22 maggio 1996, n. 4720; Cass. 26 maggio 1995, n. 5829). 11. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1224 c.c., nonché il difetto di motivazione a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 12. Il ricorrente lamenta che non sia stato riconosciuto il maggior danno da ritardo, nella misura degli interessi bancari, sulla somma dovuta da TR US, anche antecedentemente alla scrittura del 23.9.1976, che stabiliva pattiziamente detti interessi bancari per il periodo di tempo successivo.
Ritiene il ricorrente che detto maggior danno da ritardo, a norma dell'art. 1224, c. 2, c.c., risultava provato dalla documentazione bancaria fornita.
12. Ritiene questa Corte che il motivo di ricorso è inammissibile, oltre che infondato.
Anzitutto correttamente la sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di interessi nella misura bancaria, anteriormente alla data del riconoscimento di debito del 23.9.1976, in cui veniva fissata la misura di detti interessi.
Infatti, ai sensi dell'art. 1284 c.c. per la stipulazione di interessi in misura superiore a quella legale è necessaria la forma scritta ad substantiam e la mancanza di tale forma, che comporta la nullità della pattuizione, è rilevabile anche d'ufficio. Proprio perché la forma scritta è necessaria ad substantiam, e quindi per l'esistenza del rapporto obbligatorio, il riconoscimento che di esso faccia il debitore ex post, in mancanza di una forma scritta, è privo di rilevanza (Cass. 14.1.1997, n. 280). Sennonché detti interessi bancari, neppure potevano essere concessi sotto la forma di maggior danno a norma dell'art. 1224, c. 2 c.c., come richiesto dal ricorrente. Infatti anzitutto, detto motivo di ricorso cosi come proposto, è inammissibile, risultando nuova la domanda.
13.1. In ogni caso, non risultando indicato in quale atto fosse stata proposta la domanda di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, c. 2, c.c., il motivo non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso.
13.2. Inoltre il motivo è anche infondato.
Infatti nelle obbligazioni pecuniarie, ed in genere in tutti i crediti di valuta, il danno di cui all'art. 1224, comma 2 c.c., poiché è definito dalla norma come "maggiore" rispetto a quello compensato con gli interessi previsti dal comma 1, ha identità di natura con questi, per cui è comune la decorrenza dell'una e dell'altra voce dalla data di messa in mora del debitore (Cass. 21 marzo 1995, n. 3233). Nella fattispecie con il motivo di ricorso si lamenta la mancata corresponsione degli interessi al tasso bancario, a norma dell'art. 1224, c. 2, c.c., per il periodo anteriore al riconoscimento di debito del 23.9.1976.
Sennonché lo stesso ricorrente assume, a pag. 6 del ricorso, che la data di messa in mora fu l'1.10.1976, per cui, in ogni caso non poteva invocare detti interessi antecedentemente a tale data, a titolo di maggior danno rispetto agli interessi legali. 14. Con il settimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il difetto di motivazione e la contraddittorietà della sentenza impugnata, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c, per non aver la corte di merito applicato gli interessi bancari effettivamente pagati, successivamente alla data della scrittura del 23.9.1976, applicando invece una misura media degli stessi.
15. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile. Per giurisprudenza costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone ai ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23 aprile 1999, n. 4070), per cui, se il ricorso si fonda su mancata O errata valutazione di elementi probatori documentali, non è sufficiente che il ricorrente si limiti ad un rinvio agli stessi, ma è necessario che esso li riporti nel ricorso, trascrivendoli, quanto meno relativamente ai punti essenziali.
Nella fattispecie, invece, il ricorrente fa un mero rinvio alla documentazione bancaria.
16. Con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1988 c.c. e dell'art. 2697 c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata non ha ritenuto sussistente il credito di US, portato dalla dichiarazione del 23.9.1976, che costituiva prova fino a quella contraria, che andava fornita da TR GI e che invece non era stata fornita.
17. Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.
Infatti la corte di merito non ha ritenuto che il riconoscimento di debito non esplicasse la sua funzione tipica di astrazione processuale, e quindi di inversione dell'onere della prova, ponendola a carico di chi effettua il riconoscimento.
Ha solo ritenuto che, nella fattispecie concreta, le prove acquisite era tali da condurre alla determinazione del debito nei termini indicati in sentenza.
Diventa poi una questione attinente alla motivazione della sentenza, stabilire se dette prove effettivamente suffragassero la decisone presa.
Sennonché la questione dell'eventuale vizio motivazionale, nei limiti in cui esso è rilevabile in questa sede di legittimità (art. 360 n. 5 c.p.c.) non è prospettata, essendo il motivo stato proposto solo ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.. 18. Con il primo motivo del ricorso incidentale la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, e cioè quello relativo all'eccezione di annullamento per dolo della scrittura privata del 23.9.1976.
Ritiene il ricorrente che la corte di merito non ha valutato gli elementi di fatto sottoposti alla sua attenzione e consistenti nella circostanza che il US TR aveva transatto con il fallimento dell'imprenditore FE al 50% la propria posizione, senza far beneficiare il fratello della transazione. 19. Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato e che lo stesso vada rigettato.
La sentenza impugnata ha, infatti, ritenuto che non risultava provato il dolo dello TR US.
Le censure che muove la ricorrente si risolvono in una diversa valutazione, rispetto a quella del giudice di merito, di elementi indiziare, che non può costituire motivo di ricorso per cassazione, non integrando vizio di motivazione nei limiti in cui esso può essere fatto valere in sede di sindacato di legittimità. 20. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ed ai sensi dell'art. 360 n. 3, la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, sulla natura ed effetti della scrittura del 23.9.1976.
Assume la ricorrente che, poiché il riconoscimento di debito era stato effettuato, con la riserva di verificare le spese, e poiché dette spese non erano state documentate da TR US, questi era inadempiente sia al mandato, sia alla scrittura privata, con gli effetti dell'art. 1460 c.c.. 21. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c, la violazione dell'art. 1460, nonché l'omessa, insufficiente ed errata pronuncia sull'eccezione di inadempimento.
Assume la ricorrente che il giudice di merito non ha tenuto conto dell'eccezione di inadempimento effettuata nei confronti di TR US, che non aveva reso il rendiconto, pur essendo a ciò tenuto, nonostante la presenza del riconoscimento di debito, avendo l'attore richiesto il 30% in più di quanto contenuto nella scrittura privata.
22.1. Ritiene questa Corte che i motivi, essendo strettamente connessi, vadano esaminati congiuntamente.
Va preliminarmente osservato che la sentenza impugnata si è pronunziata esclusivamente sulla eccezione di inadempimento "sollevata in ragione del contenuto" della scrittura di riconoscimento di debito del 23.9.1976 (pag. 9 della sentenza) e non su un' eccezione di inadempimento derivante dal rapporto di mandato. Infatti, giusto quanto emerge anche da pag. 5 della sentenza, il giudice di appello ha ritenuto che l'eccezione di inadempimento proposta dal dante causa delle appellanti consistesse nel non aver TR US mai fornito la documentazione delle spese sostenute, alla presentazione della quale era subordinato il pagamento della somma indicata nella dichiarazione. Quindi il giudice di merito ha valutato la questione sotto il profilo dell'influenza che detta "riserva" di esaminare la documentazione aveva sull'efficacia del riconoscimento del debito e quindi sull'astrazione processuale che essa determinava, concludendo che la riserva in questione non toglieva alcuna efficacia al riconoscimento di debito, essendo già intrinseco all'istituto in questione, indipendentemente dalla riserva, che il soggetto dichiarante potesse contestare nel merito la sussistenza del credito come indicato nella dichiarazione, pur rimanendo completamente a suo carico la prova. 22.2. In altri termini la corte di merito ha valutato la questione sottopostale sotto il profilo degli effetti processuali propri del riconoscimento di debito, e cioè se l'effetto di inversione dell'onere della prova nella fattispecie poteva ritenersi condizionato all'effettiva presentazione della documentazione contabile da parte del soggetto creditore, che si riceveva il riconoscimento. A ben vedere, quindi, la corte di merito esamina la questione come una sorta di condizione sospensiva eventualmente posta al riconoscimento del debito e non come un'obbligazione assunta dal creditore TR US.
Nè poteva essere diversamente inquadrata la questione nell'ambito della scrittura del 23.9.1976, poiché costituendo la stessa, per sua natura, un atto unilaterale ricettizio del dichiarante, di certo non poteva comportare obbligazioni per il soggetto che riceveva la dichiarazione.
22.3. Con i motivi di ricorso in esame, invece, la ricorrente incidentale lamenta assunti vizi, motivazionali e di violazione di legge in relazione alla decisione sull'eccezione di inadempimento costituita dalla mancata presentazione del rendiconto da parte del mandatario TR US. Nella prospettazione della ricorrente, quindi, trattandosi di obbligazione del mandatario, essa trova la sua fonte non più nell'atto unilaterale di riconoscimento di debito, ma nel contratto di mandato.
Si tratta, infatti, dell'obbligo di rendiconto che grava sul mandatario a norma dell'art. 1713 c.c. e gli stessi effetti che le appellanti riconnettono a tale assunto inadempimento sono di natura sostanziale (ex art. 1460 c.c.) e non processuale (attinenti quindi all'onere della prova). Sennonché va osservato che la sentenza impugnata nessuna decisione ha emesso in relazione ad un'eccezione di mancata presentazione di rendiconto, come obbligazione fondata sul contratto di mandato ed avente l'effetto di cui all'art. 1460 c.c.. 22.4. Ne consegue che, a fronte di questa omessa decisione, la ricorrente incidentale non avrebbe potuto proporre i due motivi di ricorso in questione, i quali presuppongono una decisione nel merito negativa, ma avrebbe potuto far valere solo la doglianza secondo cui la corte di merito aveva omesso di pronunciarsi avverso specifico motivo di impugnazione. Tale censura integra una violazione dell'art. 112 c.p.c. e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che avrebbe dovuto essere proposta esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (attenendo quest'ultimo esclusivamente all'accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (Cass. N. 2940/1990; Cass. N. 3665/ 1993). Infatti il vizio di omessa pronunzia, in quanto pretesamente incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, è passibile di denunzia esclusivamente con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (Cass. S.U. 14.1.1992, n. 369; Cass. 25.9.1996, n.
8468). 22.5. Nella fattispecie, invece, la ricorrente ha da una parte lamentato esclusivamente la violazione di norme di diritto sostanziale e vizio di motivazione e dall'altra ha proposto il ricorso esclusivamente sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. 23. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. errore di diritto e motivazione illogica ed insufficiente in ordine a conteggi effettuati nella sentenza impugnata ed alla quantificazione del dovuto globale, per errore nell'attribuzione dell'onere della prova. Ritiene la ricorrente che la motivazione della sentenza, attinente ai conteggi, è nettamente insufficiente di fronte alle precise contestazioni riportate a pag. 13 e 14 dell'appello. 24. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per mancanza di specificità.
Nel ricorso per Cassazione il requisito dell'esposizione di motivi di impugnazione, stabilito, a pena di inammissibilità, dall'art. 366 n. 4 c.p.c. mira ad assicurare che il ricorso presenti l'autonomia necessaria a consentire, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere;
risultano pertanto inammissibili quei motivi che, come nella fattispecie, senza precisare direttamente le ragioni delle censure proposte, esauriscano detta illustrazione in un mero rinvio alle allegazioni difensive contenute negli atti del giudizio di merito (Cass. 9 marzo 1995, n. 2749). 25. Il quinto motivo di ricorso incidentale ed il nono motivo del ricorso principale, attinenti alla regolamentazione delle spese nella fase di merito, rimangono assorbiti, atteso l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale. Infatti il principio, fissato dall'art. 336, comma 1, c.p.c, secondo il quale la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata (cosiddetto effetto espansivo) comporta che la caducazione, in sede di legittimità, della pronuncia nel merito del giudice di appello, ancorché limitata ad un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio ha il potere di rinnovarne totalmente la regolamentazione alla stregua dell'esito finale della lite (Cass. 3 ottobre 1995, n. 10378; Cass. 9 giugno 1994, n. 5601; Cass. 11 agosto 1994, n. 7373). 26. in definitiva va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il nono del ricorso principale nonché il quinto motivo del ricorso incidentale. Vanno rigettati tutti i restanti motivi del ricorso principale e di quello incidentale. L'impugnata sentenza va cassata, in relazione, con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Brescia, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbiti il nono del ricorso principale nonché il quinto motivo del ricorso incidentale. Rigetta tutti i restanti motivi del ricorso principale e di quello incidentale. Cassa, in relazione, l'impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2003