Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 12/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
composta dai Magistrati Dott. MM EL Presidente Dott. Pasquale Fava Consigliere Dott. Giovanni ID Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80570 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di X X , nato OM ), residendente OMS
(C.F.: ----------------), rappresentato e difeso dall’avv.to Antonio Perelli, con l’intervento del Comune di IO TI, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. X X ,
nato a ------, OMS (C.F. ----------------),
residente in [...]
, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Giuseppe NC OF (C.F.
[...]) e dall’Avv. Alessia Dominique MA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Giuseppe NC OF;
Visti l’atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 9 ottobre 2025 con l’assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Daniela Martinelli, il relatore Consigliere Giovanni ID e la Vice Proc. Gen. Marinella Colucci in rappresentanza della Procura regionale attrice, l’avv.to Perelli per la parte convenuta e gli avv.ti MA e ZI, su delega dell’avv. Gioffrè, per la parte interveniente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 16 dicembre 2024 la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il dr. X X , nella qualità di Responsabile pro tempore del -------------------- del Comune di IO TI, in quanto avrebbe determinato, con una condotta gravemente colposa, un danno al predetto Comune pari ad € 22.591,00, poiché - in relazione alla riscossione dell’IMU per le annualità 2013–2014 - avrebbe adottato 5 avvisi di accertamento del predetto tributo, dettagliatamente indicati in citazione, dichiarati nulli dal giudice tributario per profili attinenti all’invalidità della sottoscrizione e per avere effettuato consapevolmente la notifica degli avvisi di accertamento IMU n. 293/2018 e 304/2018 presso un soggetto diverso (
OMS ), rispetto al contribuente destinatario dell’avviso ( OMS ) senza alcuna valida giustificazione.
2. Si è costituita con deposito di memoria parte convenuta, che contesta integralmente la pretesa azionata evidenziando in particolare, in via di estrema sintesi, che:
- tra il 2017 e il 2019 si sono avvicendati n. 3 Responsabili del Settore Finanziario, di cui gli altri due full time; soltanto l’odierno convenuto, pur a fronte del contestuale svolgimento di analogo incarico e di quello di ----------------- reggente presso il comune di Amatrice, si è trovato costretto a tentare – nelle 12 ore settimanali di assegnazione
- di incassare somme mai riscosse negli anni, e dunque, avrebbe provveduto ad inviare gli avvisi di accertamento IMU oggetto di causa con istruttoria temporalmente condizionata dalla prossimità di maturazione della prescrizione o della decadenza del diritto alla riscossione dei tributi;
- in riferimento alla dichiarazione di nullità per omessa sottoscrizione vengono richiamate plurime sentenze, dettagliatamente esaminate nella memoria di costituzione, su fattispecie analoghe coinvolgenti il medesimo convenuto, nelle quali è stata accertata la piena legittimità della sottoscrizione effettuata in forma digitale;
- per quanto attiene alle criticità inerenti la notifica di alcuni dei provvedimenti di accertamento, si evidenzia, da un lato, che non sarebbe possibile imputare al Dr X la colpa grave relativamente alla notifica del provvedimento, avendo lo stesso reperito le informazioni sia negli atti emanati dalla precedente, nonché attuale OMS , dall’altro, che in fattispecie analoga relativa ad accertamenti relativi al 2013 con Sent. n. --------- la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado del Lazio ha riconosciuto la correttezza della notifica presso la OMS ;
- non si sarebbe, peraltro, ad avviso della parte convenuta, perfezionata alcuna prescrizione dei relativi crediti tributari antecedentemente alla cessazione dell’incarico del convenuto avvenuta in data 30 giugno 2019, in forza del disposto dell’art.
67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia);
- infine, si evidenzia come il danno sarebbe eventualmente correlabile non all’azione del X , ma all’inerzia del Comune, che inopinatamente ha ritenuto di non impugnare le richiamate sentenze dichiarative di nullità degli avvisi di accertamento alla base dell’odierno giudizio, pur risultando esse sentenze erronee ed ingiuste, come dimostrato dalle sentenze di appello intervenute in fattispecie analoghe, richiamate in memoria.
3. Si è costituita, altresì, l’Amministrazione danneggiata, che ha dispiegato intervento adesivo dipendente aderendo a quanto richiesto dalla Procura erariale.
4. All’udienza del giorno 9 ottobre 2025, le parti si sono riportate alle conclusioni già rassegnate negli atti scritti. Conseguentemente, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda formulata dalla Procura erariale non può trovare accoglimento.
2. Ad avviso del Collegio, appare, infatti, dirimente la non configurabilità di una colpa grave in capo all’odierno ricorrente. Come noto e come anche di recente ricordato dalla giurisprudenza di questa Sezione (ex plurimis cfr. sentenza n. 183/2024) per colpa grave «si intende l’evidente e marcata trasgressione di obblighi di servizio o regole di condotta con peculiari caratteristiche, quale l’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia o in un’irrazionale imprudenza in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d’ufficio. E’ pacifico che non tutti i comportamenti censurabili integrano gli estremi della colpa grave, ma soltanto quelli contraddistinti da precisi elementi qualificanti che vanno accertati volta per volta in relazione alle modalità del fatto, all’atteggiamento soggettivo dell’autore, nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l’evento dannoso. Il prevalente orientamento di questa Corte identifica la colpa grave in una “sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa estensiva attraverso un comportamento improntato a massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare non curanza degli interessi pubblici”. Indici tipici di riconoscimento di tale grado della colpa sono stati ritenuti la previsione dell’evento dannoso, più in generale la sua prevedibilità, ovvero il superamento apprezzabile dei limiti di comportamento dell’uomo medio, o anche il notevole superamento di detti limiti, per chi riveste una figura professionale alla quale vanno richieste particolari doti di diligenza, prudenza e perizia. Il relativo giudizio deve ispirarsi ad una considerazione globale di tutti gli elementi di fatto e di diritto ricorrenti nelle singole fattispecie concrete, con particolare riferimento all’atteggiamento tenuto dal convenuto in relazione agli obblighi di servizio ed alle regole di condotta relativi allo svolgimento degli specifici compiti di ufficio affidati alla sua responsabilità (cfr. Corte dei conti, SS.RR. 7/1/98, n. 1/A)».
2.1. Ebbene, facendo applicazione di tali principi deve, in primo luogo, essere valorizzata la circostanza, allegata da parte convenuta, e non contestata da parte attrice e da parte interveniente, che nel periodo di interesse il “Comune di IO TI, essendo nella condizione di dover affrontare gravosi problemi di cassa, si è trovato costretto a tentare di incassare somme mai riscosse negli anni, e dunque, ha provveduto ad inviare gli avvisi di accertamento IMU oggetto di causa (come detto mai inviati sino a quel momento) con istruttoria temporalmente condizionata dalla prossimità di maturazione della prescrizione o della decadenza del diritto alla riscossione dei tributi”. Il convenuto si è trovato, dunque, ad operare in una situazione non ordinaria e per un numero ridotto di ore a settimana. Quest’ultima circostanza, seppur come correttamente controdedotto dalla Procura non può essere considerata “ex se una condizione scriminante”, tuttavia deve essere correttamente valorizzata per ricostruire in concreto (rectius
“alla stregua delle circostanze del caso concreto”,
così Cdc, II Sez. Ap., sentenza n. 3/2024) ‘la cornice’ all’interno della quale lo stesso si è trovato ad operare e che non può non essere considerata per valutare la diligenza nello svolgimento degli specifici compiti di ufficio affidati alla sua responsabilità.
2.2. In tale contesto operativo, l’aver sottoscritto gli avvisi di accertamento con una procedura informatica, ovvero con presunte omissioni nell’indicazione del provvedimento di nomina di livello dirigenziale o della Delibera di Giunta comunale, nonché per vizi nell’individuazione del soggetto a cui effettuare la notifica, non avendo le medesime fattispecie condotto in diversi contenziosi tributari (cfr. sentenze citate pagg. 3 ss. memoria X ), a differenza di quelli su cui si fonda l’odierna azione della Procura contabile, all’annullamento dei relativi atti impositivi, non può non ridondare in una esclusione della gravità della colpa dell’odierno convenuto. A fronte, in vero, di pronunce che, in fattispecie analoghe a quelle all’odierno esame, hanno ritenuto gli atti adottati esenti da censure, scolora qualsiasi addebitabilità soggettiva in capo al convenuto. A ciò si aggiunge che nella delineata situazione di operatività non ordinaria, per quanto riguarda il postulato errore nell’individuazione del soggetto a cui notificare l’avviso di accertamento (avvisi di accertamento IMU n.-------- e -------), milita nel senso della non imputabilità in capo al convenuto della scelta di notificare alla Diocesi, anziché alla singola parrocchia, la circostanza che lo stesso avesse reperito le informazioni sia negli atti emanati dalla precedente Responsabile del Settore Finanziario, sia nelle banche dati del Comune di IO TI (cfr. anche contratto di locazione intercorso con la Diocesi). Nella delineata limitatezza temporale in cui si è trovato ad operare non appare censurabile l’affidamento che lo stesso può aver fatto sui precedenti rinvenuti in atti.
2.3. Le singole pronunce tributarie di primo grado su cui si fonda la pretesa attrice non possono, dunque, essere considerate delle ‘monadi’ dal cui inferire ex se la sussistenza dell’elemento soggettivo a supporto della responsabilità del convenuto, dovendo le stesse essere contestualizzate, per poterne ricavare validi elementi a supporto di un accertamento da condursi necessariamente in concreto della negligenza del soggetto agente, sia in riferimento agli altri precedenti giurisprudenziali sia al contesto operativo, nonché infine considerando l’(im)possibilità dell’odierno convenuto di incidere sulla gestione del contenzioso in esame e di determinare l’impugnazione delle decisioni tributarie di primo grado su cui si fonda la domanda attrice.
3. A ciò deve aggiungersi, seppur incidentalmente, ritenendosi dirimente la mancata dimostrazione in concreto di un comportamento gravemente colposo da parte del convenuto, come risultano sussistenti almeno due fattori idonei ad interrompere il nesso causale tra presunta condotta lesiva e danno azionato, come correttamente evidenziato dalla difesa di parte convenuta: in primo luogo, la dimostrazione che alla data di cessazione dell’incarico di -------
-------------------- del convenuto (30 giugno 2019)
le pretese tributarie contestate nei predetti giudizi non si fossero – almeno nella parte prevalente -
prescritte e, quindi, avrebbero potuto essere fruttuosamente riproposte; in secondo luogo, la decisione del Comune di non impugnare le predette pronunce di primo grado, pur a fronte di pronunce di segno opposto (cfr. pagg. 9 e s. memoria X ),
nonché a monte le modalità attraverso le quali il Comune ha ritenuto di difendersi nei predetti giudizi di primo grado. I due eventi ora ricordati appaiono configurare cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento e, dunque, ad escludere il rapporto di causalità, in base a quanto previsto dagli artt. 40 e 41 c.p. (sulla cui pacifica applicabilità alla responsabilità amministrativa cfr. da ultimo Corte dei conti, II Ap., sentenza n.
100/2025).
4. Alla luce degli elementi ora evidenziati, ad avviso del Collegio, non emergono profili di responsabilità in capo all’odierno convenuto, apparendo – incidenter tantum – emergere, invece, ulteriori fattori causali autonomamente produttivi del danno azionabile riconducibili alla
(dis)organizzazione del Comune, che, invece che attentamente presidiare, successivamente alla scadenza dell’incarico dell’odierno convenuto, l’attività di riscossione e il relativo contenzioso, ha solo ora tentato di porre rimedio dispiegando intervento nel presente giudizio, nulla aggiungendo agli elementi in fatto e in diritto già valorizzati dalla Procura contabile.
5. Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, restando assorbite le altre questioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della presente decisione, nonché inidonee a sostenere una conclusione di tipo diverso, deve, dunque, integralmente rigettarsi la domanda della Procura erariale, riconoscendo a favore del convenuto il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 3.000,00 (euro tremila/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 80570 del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione indicato in epigrafe, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta integralmente la domanda della Procura erariale riconoscendo a favore del convenuto il rimborso delle competenze legali quantificate in euro 3.000,00 (euro tremila/00), maggiorate di IVA, Cassa Avvocati e spese generali al 15%.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
L’estensore Il Presidente Giovanni ID MM EL F.to digitalmente F.to digitalmente Depositata in Segreteria il giorno 12 gennaio 2026.
Il Dirigente Dott. Sebastiano Alvise ROTA F.to digitalmente