Sentenza breve 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 28/04/2026, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02713/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01980/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1980 del 2026, proposto da
RO MI, NC EC, MA IE, IU ST, ES RE, CA SO, GI OT, VI SO, RI NT, NA NT, AT OR, ed AN De SA, rappresentati e difesi dagli avvocati Luciano Pennacchio e Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Campus School S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’atto di diniego della parità scolastica del Ministero dell’Istruzione e del Merito, USR per la Campania, Ufficio IV, prot.n. AOODRCA 56911 del 25 luglio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa NA Lo IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Il giudizio in esame, introdotto da studenti dell’Istituto privato “Amerigo Vespucci” di Frattamaggiore, si colloca nella più ampia controversia - intercorrente tra la Campus School s.r.l., cui fa capo la gestione dell’Istituto, e, quale parte resistente, il medesimo Ministero dell’Istruzione e del Merito - che è incardinata presso il T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sezione Terza bis (RG.10188/25) che ha ad oggetto il medesimo atto di diniego della parità scolastica, oggetto di odierna impugnazione, per censure pienamente sovrapponibili.
Il giudizio incardinato presso il T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza bis è stato caratterizzato da una fase cautelare particolarmente articolata, nel corso della quale sono state adottate dal giudice di primo grado due ordinanze di rigetto da parte del giudice di primo grado (n. 5500/2025 e n. 502/2026), la prima delle quali riformata ai soli fini della fissazione del merito del ricorso ex art. 55 comma 10 c.p.a. con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4296 del 28 novembre 2025 e la seconda confermata in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 679 del 25 febbraio 2026. Risulta altresì fissata l’udienza pubblica per la fase a cognizione piena al 3 giugno 2026.
2. Essendo stato ampiamente esaminato, nelle memorie difensive dei ricorrenti, il profilo della posizione di “affidamento” e del conseguente pregiudizio a carico degli studenti, odierni ricorrenti, in ragione dell’oramai inoltrato anno scolastico 2025/2026, è opportuno osservare che:
-al momento dell’avvio dell’anno scolastico, l’Istituto non operava in regime di parità scolastica poiché, già il 30 giugno 2026 era stato pubblicato sul sito istituzionale dell’USR il decreto direttoriale del 30.6.2025 contenente l’elenco delle scuole paritarie, in cui esso non compariva, e il provvedimento di diniego impugnato risale al 25 luglio 2025 (prot. AOODRCA n. 56911 del 25/07/2025); -
-incardinato il ricorso sopra citato dinnanzi al TAR Lazio, il regime di parità è stato ottenuto, in via provvisoria, solo in forza del decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 4967 del 12 settembre 2025 che ha concesso “ l’invocata tutela cautelare provvisoria, consentendo all’istituto ricorrente di svolgere la propria attività sino alla decisione cautelare che sarà assunta in sede collegiale ”, come espressamente ivi riportato;
-ma, all’esito della camera di consiglio del 7 ottobre 2025, con l’ordinanza cautelare ex art. 55 c.p.a., l’istanza è stata rigettata e la mancata conferma del decreto monocratico da parte del Collegio ha determinato la caducazione ex tunc dei suoi effetti interinali e retroattiva insussistenza del titolo che aveva consentito l’avvio delle attività didattiche in regime di parità;
-alla luce dei principi processuali che regolano la fase cautelare, pertanto, né il decreto presidenziale adottato in primo grado, né quello adottato in sede di appello dell’ordinanza cautelare, possono considerarsi idonei a fondare un affidamento meritevole di tutela in capo agli studenti iscritti; nè un’aspettativa giuridicamente rilevante alla conservazione dell’utilità conseguita solo in via interinale.
In altri termini, le conseguenze organizzative e personali dedotte dai ricorrenti si configurano quali meri effetti di fatto, derivanti dalla peculiare dinamica della fase cautelare del giudizio incardinato presso il T.A.R. Lazio e, come tali, non sono idonee a fondare una autonoma legittimazione ad agire avverso il provvedimento di diniego, né a integrare un interesse giuridicamente protetto al completamento del percorso formativo presso l’istituto.
Non è, infatti, condivisibile l’assunto di parte ricorrente secondo cui “ il regolare avvio delle attività didattiche ” in forza di decreti cautelari non confermati, la loro successiva interruzione e la dedotta impossibilità di accedere ad alternative (iscrizione presso altri istituti o esami da privatista, per decorso dei termini) possano radicare la legittimazione ad agire che presuppone invece la verifica circa la sussistenza di una posizione configurabile come di “interesse legittimo” in capo ai medesimi studenti, oggetto di disamina nel presente giudizio.
3. Va, infatti, sottolineato che, nella camera di consiglio del 22 aprile 2026, il Collegio ha sollecitato la discussione sull’eccezione di difetto di legittimazione attiva, sollevata con memoria depositata dall’Amministrazione resistente in data 7 aprile 2026 (e, comunque d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., in relazione ad analoghi ricorsi chiamati alla odierna camera di consiglio).
All’esito dell’approfondimento di tali profili, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, risultando insussistente la legittimazione ad agire degli studenti nel giudizio ex art. 29 c.p.a. che ha ad oggetto il provvedimento di diniego del riconoscimento di parità scolastica.
3.1. In generale, nell’ambito del processo amministrativo impugnatorio, la legittimazione e l’interesse al ricorso integrano condizioni dell’azione, necessarie per consentire al giudice adito di pronunciare sul merito della controversia, che devono esistere al momento della proposizione della domanda processuale e persistere fino alla decisione della controversia (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
La legittimazione e l’interesse al ricorso trovano, peraltro, giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non risulta preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì tende a tutelare la situazione soggettiva del ricorrente, correlata ad un “bene della vita” sostanziale coinvolto nell’esercizio dell’azione autoritativa oggetto di censura (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
3.2. Ai fini della verifica della sussistenza di tali condizioni processuali, occorre, pertanto, preliminarmente verificare sia l’esistenza in capo alla parte ricorrente di una posizione qualificata e differenziata (avente consistenza, se non si tratta di materia di giurisdizione esclusiva, di interesse legittimo), correlata al bene della vita oggetto di esercizio del pubblico potere ed idonea a distinguere il ricorrente da ogni altro consociato, ossia la titolarità del rapporto controverso dal lato attivo (accertamento strumentale alla verifica della legittimazione al ricorso); sia l’esistenza di una lesione concreta ed attuale, derivante dallo specifico atto amministrativo impugnato, della sfera giuridica del ricorrente, suscettibile, pertanto, di essere beneficiato - e, dunque, di trarre un’utilità effettiva - da un’eventuale sentenza di accoglimento della propria impugnazione (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4; sez. VI, 14 giugno 2021 n. 4598).
3.3. La ratio della necessaria presenza, nella specifica vicenda processuale, di tali condizioni è rinvenibile nell’esigenza di evitare il compimento di attività inutili e sprechi della risorsa giustizia,
in ossequio ad un interesse di ordine pubblico processuale "meta individuale", volto a garantire efficienza ed efficacia al processo in conformità degli artt. 111 cost., 6 e 13 Cedu, 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Ue; lo stesso va inteso come concreta possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed attuale dell’interesse protetto, a norma dell’art. 100 c.p.c. (Cons. Stato, Sez. VII, 15 aprile 2026, n. 2996).
3.4. In relazione alla legittimazione ad agire sul piano processuale, pare opportuno precisare che essa si fonda sulla situazione soggettiva di interesse legittimo, che, come noto, è connotato dalla sua inerenza all’esercizio del potere amministrativo (Cons. Stato, sez. IV, 3 agosto 2011 n. 4644 e 7 marzo 2013 n. 1403).
Ne consegue che la posizione di interesse legittimo si configura necessariamente come una relazione giuridica tra un soggetto, che aspira a conseguire, ovvero a conservare, una determinata utilità, riconducibile a un “bene della vita”, e la pubblica amministrazione, nell’esercizio di un potere ad essa conferito e regolato dall’ordinamento in attuazione del principio di legalità.
Tale posizione soggettiva può assumere peraltro una duplice declinazione: da un lato, quale pretesa a contenere o impedire l’esercizio del potere amministrativo, ove questo incida negativamente su una situazione giuridica già consolidata; dall’altro, quale pretesa all’esercizio del potere stesso, ove esso sia stato negato o non esercitato, al fine di ottenere un ampliamento della propria sfera giuridica (ipotesi che viene in rilievo nella fattispecie in esame).
3.5. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile ex art. 35 c.p.a., per difetto di legittimazione all'azione, il ricorso giurisdizionale proposto da soggetti che, in relazione al rapporto amministrativo in controversia, non siano titolari di un interesse giuridicamente protetto configurabile come interesse legittimo, seppure, sotto altri profili e ai fini anche di un eventuale legittimazione ad intervenire nel processo, siano portatori di un interesse di fatto.
Ciò in quanto un soggetto, pur se titolare di un interesse di fatto, “ può essere privo di giuridica legittimazione a proporre un'azione giudiziaria, qualora la stessa, sia pure strumentalmente, sia volta a provocare effetti giuridici (ancorché indiretti e mediati) nella sfera di un altro soggetto, in quanto l'esercizio nell'ambito del giudizio amministrativo dell'azione non può essere delegato fuori da una espressa previsione di legge, né surrogato dall'azione sostitutoria di un altro soggetto. Giova al riguardo richiamare il generale principio di cui all'art. 81 c.p.c. per il quale: "Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui", applicabile anche nel processo amministrativo in forza del richiamo di cui all'art. 39 c.p.a. ” (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2022).
4.1. Nel caso di specie, alla luce del principio di legalità e tenuto conto delle disposizioni – ampiamente richiamate dai ricorrenti, sia nel presente giudizio che in quello pendente dinnanzi al TAR Lazio, sopra citato– che disciplinano l’esercizio del potere di riconoscimento della parità scolastica (cfr., in particolare, decreto del Ministero della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007, n. 267 Regolamento recante « Disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27»), non si rinviene, in capo agli studenti odierni ricorrenti, alcuna posizione giuridica soggettiva che abbia la consistenza di interesse legittimo, tale da fondare, processualmente, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela della posizione medesima.
Invero, il provvedimento di diniego della “parità scolastica” si inserisce in un rapporto amministrativo bilaterale che intercorre esclusivamente tra l’Amministrazione e il gestore dell’istituto scolastico (che ha, del resto, legittimamente impugnato il medesimo provvedimento, oggetto di questo giudizio, innanzi ad altro T.A.R., con separato ricorso tuttora pendente).
È, infatti, quest’ultimo il destinatario formale e sostanziale dell’atto di diniego e, preliminarmente, del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge 241/90; l’unico soggetto legittimato a presentare l’istanza di riconoscimento (“ l'istanza di riconoscimento della parità è presentata dal soggetto gestore persona fisica o, nel caso di ente pubblico o privato, dal rappresentante legale ”, art. 1 comma 3 del regolamento citato) e a dichiarare al competente ufficio scolastico regionale la permanenza del possesso dei requisiti richiesti (art. 3, comma 1) e a comunicare ogni variazione relativa alla gestione, all’organizzazione e al funzionamento della scuola (art. 3 comma 4) ; il solo coinvolto nella fase istruttoria, che si articola anche in verifiche ispettive, e pertanto titolare delle facoltà procedimentali ai sensi della legge 241/90 (riconosciuti proprio al fine di consentire al privato di influire sul contenuto della decisione che l’Amministrazione dovrà adottare, in modo da orientarla in senso a lui favorevole); il solo gravato dell’onere di dimostrare, secondo peraltro le modalità indicate nel medesimo Regolamento, il possesso dei requisiti normativi necessari per il riconoscimento della parità scolastica (art. 1 comma 6).
Conseguentemente, in ragione della ordinaria correlazione tra titolarità della situazione giuridica sostanziale e legittimazione processuale, l’ente gestore è il solo titolare della legittimazione ad agire in giudizio, a tutela del proprio interesse legittimo pretensivo.
4.2. Gli studenti, al contrario, non risultano interlocutori diretti dell’esercizio del potere amministrativo di riconoscimento dello status, ma sono titolari di un rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive, avente ad oggetto l’erogazione del servizio scolastico da parte dell’istituto privato, a fronte del pagamento della retta da parte dell’utente.
Tale rapporto giuridico, dipendente da quello intercorrente tra l’istituto e il Ministero resistente, avrebbe potuto semmai legittimare, ricorrendone i presupposti, un intervento ex art. 28 c.p.a., nel giudizio introdotto dall’ente gestore dell’Istituto.
La funzione dell’intervento processuale è, infatti, proprio quella di “ consentire l’emersione in sede processuale delle situazioni giuridiche soggettive, di varie tipologia e contenuto, che si muovono ‘interrelate’ nel contesto del diritto sostanziale, consentendo al giudice di cogliere la portata della controversia nella sua globale complessità e di ampliare lo spettro soggettivo di incisione del giudicato ”, poiché “ l’esigenza di tener conto delle connessioni sussistenti tra i rapporti giuridici ha una peculiare particolare importanza nel contesto dell’azione amministrativa, poiché i provvedimenti di regola incidono su una pluralità di interessi pubblici e privati, irradiando i propri effetti su situazioni ulteriori, dipendenti o connesse, rispetto a quelle riguardanti le parti necessarie del giudizio ” (Cons. Stato, Ad. Plen. 29 ottobre 2024, n. 15).
5. In definitiva, la pretesa azionata dagli studenti si colloca fuori dal perimetro della legittimazione attiva autonoma, risolvendosi in una posizione di vantaggio meramente riflesso rispetto all’esercizio del potere amministrativo, con conseguente preclusione all’esame del merito del ricorso, per mancanza di tale condizione processuale.
6. Le spese, liquidate in complessivi euro 2.000 (duemila/00), possono compensarsi per la metà, in ragione della peculiare questione processuale trattata, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento della restante metà, liquidata in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, in favore delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese per la metà e per la restante metà, liquidata in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle stesse in favore delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
NA Lo IO, Consigliere, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NA Lo IO | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO