Articolo 6 della Legge 13 agosto 1959, n. 904
Articolo 5Articolo 7
Versione
17 novembre 1959
Art. 6.
L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
Entrata in vigore il 17 novembre 1959
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