Art. 6.
L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
L'approvazione dei progetti delle opere prevedute dalla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.