Sentenza 1 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9550 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA0 9 55 0 / 02 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risorciusuto SEZIONE TERZA CIVILE قسمات Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE - R.G.N. 7548/99 Cron. 15613 - Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Rep. 1938 Dott. Ernesto LUPO Rel. Consigliere- - Consigliere - Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud.13/02/02 Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE. SENTENZA Richlesta cap dal Sig. sul ricorso proposto da: per dirittil € 155 LUG.2002 RO MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL CANCELLIERE.. GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato MATTIA ROSA, difeso dall'avvocato MUSSOLINI VETULLIO, giusta CANCELLERIA delega in atti;
-- ricorrente
contro
NI EP, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO, difeso dall'avvocato RUGGIERO LUIGI, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 nonchè contro 427 -1- NI NA, NI RL;
- intimati -
avversO la sentenza n. 3312/98 della Corte d'Appello di MILANO, sezione seconda civile emessa il 2/12/1998, depositata il 11/12/98; RG.414/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato ROSA MATTIA per delega avv. Vetullio Mussolini); udito l'Avvocato FABRIZIO BROCCHIERO MAGRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- 3 Svolgimento del processo. Con atto di citazione notificato il 13 febbraio 1995 RC AR conveniva davanti al Tribunale di Monza EP, NN e RL DO chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui sofferti a causa degli atti di emulazione commessi dai detti convenuti, nonché dei danni morali derivanti dai reati di calunnia, procurato allarme presso l'autorità, usurpazione e modificazione dello stato dei luoghi, posti in essere sempre dai convenuti mediante denunzia all'autorità giudiziaria e mediante il compimento di arature invasive ai danni del fondo del AR e la rimozione di termini di confine dello stesso fondo. I convenuti EP e NN DO proponevano domanda riconvenzionale, RL DO chiedeva il rigetto della domanda. Il کر Tribunale adito, con la sentenza depositata il 22 marzo 1997, rigettava la ↓ domanda principale e quella riconvenzionale. Proposto appello dal AR e costituitisi soltanto EP ed NN DO, la Corte di appello di Milano, con la sentenza depositata l'11 dicembre 1998, confermava la pronunzia di primo grado, escludendo che i convenuti avessero commesso atti emulativi perché essi si erano limitati a segnalare alle autorità competenti l'esecuzione dei lavori intrapresi dal AR, confinante con il loro fondo, e non erano responsabili delle iniziative successivamente prese dalle stesse autorità: applicazione di sanzione amministrativa da parte del presidente del Parco Valle del Lambro e rinvio a giudizio del AR. Irrilevante era che il giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa si fosse concluso favorevolmente al AR su richiesta conforme della stessa autorità 3 amministrativa, perché al detto giudizio i DO non erano legittimati a partecipare, e che l'azione penale si fosse conclusa con l'assoluzione del AR in primo grado perché il fatto non costituisce reato ed in appello per l'insussistenza del fatto. La Corte escludeva, poi, che l'intento emulativo dei DO potesse essere desunto dal rigetto, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale da loro proposta, la quale era avvenuto per mancanza di prova, e che nella condotta degli stessi DO potessero essere ravvisati i reati indicati dall'attore. Avverso la sentenza della Corte di appello RC AR ha proposto ricorso per cassazione e contestuale querela di falso, a cui ha resistito EP DO con controricorso. Il ricorrente ha presentato کر memoria. Б Motivi della decisione. 1.- Il ricorrente ha, nel ricorso, proposto querela di falso “in merito alla falsità ideologica delle dichiarazioni di cui al verbale di sommarie informazioni rese in data 15.04.1996 dalla sig.ra DO EL all'U.P.G. V. Isp. For. AR EP avanti al Corpo Forestale dello Stato". La querela di falso è inammissibile perché non ha per oggetto atti del giudizio di cassazione (che sono i soli atti contro i quali detta querela può essere proposta davanti a questa Corte: v., tra le altre, Cass. 14 giugno 1999 n.5884; 26 marzo 1997 n.2654) e perché l'atto che ne è l'oggetto proviene da un soggetto (DO EL) che non è parte del presente giudizio. 2.- Il ricorrente enuncia nei seguenti termini i motivi di ricorso: "1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'accertamento degli atti 5 di emulazione da parte dei sigg.ri DO consistente nel denunciare alle Autorità il legittimo godimento del Dott. AR del suo diritto di proprietà; 2) falsa applicazione della legge penale in ordine alla rilevanza delle cause soggettive di esclusione della pena circa l'illecito attribuito al Dott. AR;
3) insufficiente motivazione in ordine all'accertando reato di calunnia da parte dei sigg.ri DO;
4) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dolosa condotta processuale civile dei sigg.ri DO;
5) insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla riconosciuta violazione degli artt.631-632 c.p. per avere i sigg.ri DO come ammesso dagli stessi -- asportato termini di confine;
6) insufficiente e contraddittoria motivazione sempre in ordine all'accertamento dei reati di cui agli artt.374, 631, 632 c.p. per avere i sigg.ri DO usato ad arature invasive per mutare il confine". Lo sviluppo dei detti motivi consiste in un sostanziale riesame dei fatti sulla base dei quali la sentenza impugnata ha motivatamente escluso la sussistenza, da parte dei convenuti consorti DO, degli atti emulativi e dei reati indicati dal AR. Ed infatti il ricorrente conclude il ricorso perché venga annullata la sentenza impugnata "riesaminati i fatti e le motivazioni". Al riguardo va osservato che il riesame del fatto non è consentito a questa Corte di legittimità e che anche il riesame della motivazione è limitato, ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., ai vizi di insufficienza e di contraddittorietà della motivazione che non consistono come invece avviene ad opera del presente ricorso nella rinnovata prospettazione- delle tesi sostenute dalla parte e respinte dal giudice del merito. 5 Poiché i motivi dedotti non corrispondono al modello enunciato dall'art.360 c.p.c., il ricorso per cassazione va giudicato inammissibile. 3.- Alla soccombenza del ricorrente consegue la sua condanna al pagamento, a favore del controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente a pagare al resistente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessi Euro 2063,01, di cui Euro 2.000 (duemila) per onorari. Così deciso a Roma il 13 febbraio 2002. Il Relatore-Estensore Il Presidente Emust impo 103T129,11 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 456T 20,66 TOT. 149,77 Depositata in Cancelleria Oggl. 01 0192 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello DELLE ENTRATE RO.. Serie.. ato in data52267 149.77 . win. LOVE/77 ) (ouro 0 0 2 5