Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 203/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, n. 1056/2022, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Sora, Via Vittorio Parte_1
Emanuele III n. 31, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Daniela Bellassai, giusta procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma presso l'Ufficio Legale Distrettuale di Via Cesare Beccaria, 29; APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Tribunale di Cassino in ordine all'entità delle spese di lite liquidate e chiede di “condannare controparte alla rifusione di onorari, diritti e spese di lite in favore del sottoscritto procuratore antistatario, del giudizio di primo grado circa la fase decisionale così come prevista dal D.M. 55/2014”.
Invero, nel merito, deve ritenersi fondato quanto dedotto dall'odierna appellante circa la non correttezza della liquidazione delle spese di lite, effettuata dal giudice di primo grado in violazione dei minimi tabellari. Tenuto conto del valore della controversia e dello svolgimento della stessa deve escludersi la remunerazione della fase istruttoria non espletata, così come riguardo alle altre fasi (di studio, introduttiva e decisionale) va disposto l'abbattimento del 50% stante la non particolare complessità della vicenda processuale (€ 465,00 fase di studio + € 389,00 fase introduttiva + € 1.011,00 fase decisionale), con conseguente debenza della somma complessiva di € 1.865,00. Vero è che il DM 55/2014 art. 4 comma 5 lett. c) per fase istruttoria intende: “le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”. Tuttavia, proprio tale ultimo periodo secondo cui “La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta” impone di ritenere che se essa non viene svolta non è dovuta. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, alla stregua di quanto disposto da Cass. n. 35195/2022.
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, condanna l al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, CP_2 che liquida in € 1.865,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
- condanna l al pagamento delle spese del presente grado, che CP_2 liquida in € 300,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 14.1.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste