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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/09/2025, n. 1717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1717 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9743/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sannincandro Arcangelo e Terlizzi Salvatore Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., il dott. ha accertato che: “alla luce degli esami Per_1 eseguiti in presenza di un quadro morboso costituito dalla coesistenza di più infermità e dovendo procedere a valutazione complessiva che comporterà un valore percentuale proporzionale a quello tabellato per la perdita anatomo-funzionale dell'organo o apparato interessato, ovvero si applicherà
pagina 1 di 3 alla somma delle percentuali di invalidità delle singole infermità, il cosiddetto calcolo riduzionistico:
IT= IP1+IP2- (IP1*IP2) : 70%. Alla luce della documentazione esibita e sulla scorta dei dati clinici, riassumendo anche quanto finora esposto, possiamo rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice Istruttore affermando che: La sig.ra viene riconosciuta INVALIDA al Parte_2
70% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% dalla data della domanda amministrativa presso la commissione medica dello stato di invalidità civile (04.04.2023). Vista
l'evoluzione della patologia del CR si consideri la revisione a distanza di un anno”.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al C.T.U., ha così esposto: < rispondere al dissenso presentato dall'Avvocato il quale scriveva: “Non si condivide la CP_2 quantificazione del quadro patologico e delle conclusioni del CTU in quanto il morbo di HR (IV classe), classificato con il codice 6461 del 5.2.92, può essere attribuita una percentuale di invalidità pari al 70% oltre al 5% per la regola +- 5%che si fa usualmente se vi è una semispecifica, quando le patologie presenti, determinano un risvolto seppur lieve sul lavoro, anche se non siano in ambito di invalidità ordinaria ma che si considera a cavalo tra invaldità civile ed ordinaria….2) il CTU dopo aver riconosciuto una percentuale del 10% per “emorroidi” non la considera nel conteggio finale.
Per motivi, si ritiene di poter pervenire al grado complessivo ritenendola invalida all'80% +- 5%. “
In relazione al primo quesito, lo scrivente, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio, ha già motivato l'attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 67%.
Va premesso che la valutazione medico-legale dell'invalidità si fonda sul concetto di value range, ossia un intervallo percentuale di riferimento la cui attribuzione dipende dalla gravità della patologia, desumibile da sintomatologia, quadro clinico ed esami strumentali di I e II livello, visite specialistica con cadenza mensile i quali risultano indispensabili per una congrua e documentata determinazione percentuale.
Alla luce di ciò, non appare giustificata la richiesta, formulata dall'Avv. Terlizzi, di elevare la percentuale al 70%, in quanto fondata su documentazione clinica datata (l'ultima colonscopia risale al
2019, come già evidenziato in perizia), con esame obiettivo negativo e non supportata da referti attestanti un'evoluzione della patologia (stenosi significative, aderenze, interventi chirurgici).
Parimenti, non risultano presenti certificazioni relative a perdita di peso clinicamente rilevante
(valutabile in un intervallo temporale definito T0–T1) né documentazione ematochimica (emocromo) atta a comprovare un'anemia correlata al quadro morboso. Con riferimento al secondo quesito, concernente la patologia emorroidaria “non considerata nel conteggio finale”, si precisa che, applicando un criterio riduzionistico, la stessa è stata valutata. Nello specifico, trattasi non di emorroidi di IV grado (prolassate e irriducibili), bensì di emorroidi interne congestizie, che si riducono pagina 2 di 3 fino a regredire in toto con l'applicazione di creme topiche idonee. Pertanto, la relativa compromissione vascolare è stata congruamente quantificata nella misura del 10%. Tale attribuzione non discende da un calcolo “salomonico”, bensì da un criterio riduzionistico, conforme ai principi medico-legali di valutazione, tenuto conto che le emorroidi costituiscono un plesso venoso (quindi una patologia vascolare) del canale anale.
Infine al fine del riconoscimento del +/- 5% risulta dallo stato occupazione (certificato stato occupazionale con PROT: 578378 del 08.08.2023) la classe disoccupata, per cui non si ritiene giustificato il riconoscimento del +5%.
Si conferma la percentuale di invalidità del 70% a decorrere dal 04.04.2023 (data presentazione domanda amministrativa). Vista “l'eventuale” evoluzione della patologia del CR si consideri la revisione a distanza di un anno>>.
Orbene, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9743/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sannincandro Arcangelo e Terlizzi Salvatore Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Banchetti Francesca
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.11.2024, parte ricorrente – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla prestazione economica dell'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta applicazione dei codici di cui al D.M. del 1992.
Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., il dott. ha accertato che: “alla luce degli esami Per_1 eseguiti in presenza di un quadro morboso costituito dalla coesistenza di più infermità e dovendo procedere a valutazione complessiva che comporterà un valore percentuale proporzionale a quello tabellato per la perdita anatomo-funzionale dell'organo o apparato interessato, ovvero si applicherà
pagina 1 di 3 alla somma delle percentuali di invalidità delle singole infermità, il cosiddetto calcolo riduzionistico:
IT= IP1+IP2- (IP1*IP2) : 70%. Alla luce della documentazione esibita e sulla scorta dei dati clinici, riassumendo anche quanto finora esposto, possiamo rispondere ai quesiti posti dall'Ill.mo Sig.
Giudice Istruttore affermando che: La sig.ra viene riconosciuta INVALIDA al Parte_2
70% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% dalla data della domanda amministrativa presso la commissione medica dello stato di invalidità civile (04.04.2023). Vista
l'evoluzione della patologia del CR si consideri la revisione a distanza di un anno”.
Chiesti, in questa fase di giudizio, chiarimenti al C.T.U., ha così esposto: < rispondere al dissenso presentato dall'Avvocato il quale scriveva: “Non si condivide la CP_2 quantificazione del quadro patologico e delle conclusioni del CTU in quanto il morbo di HR (IV classe), classificato con il codice 6461 del 5.2.92, può essere attribuita una percentuale di invalidità pari al 70% oltre al 5% per la regola +- 5%che si fa usualmente se vi è una semispecifica, quando le patologie presenti, determinano un risvolto seppur lieve sul lavoro, anche se non siano in ambito di invalidità ordinaria ma che si considera a cavalo tra invaldità civile ed ordinaria….2) il CTU dopo aver riconosciuto una percentuale del 10% per “emorroidi” non la considera nel conteggio finale.
Per motivi, si ritiene di poter pervenire al grado complessivo ritenendola invalida all'80% +- 5%. “
In relazione al primo quesito, lo scrivente, in qualità di Consulente Tecnico d'Ufficio, ha già motivato l'attribuzione di una percentuale di invalidità pari al 67%.
Va premesso che la valutazione medico-legale dell'invalidità si fonda sul concetto di value range, ossia un intervallo percentuale di riferimento la cui attribuzione dipende dalla gravità della patologia, desumibile da sintomatologia, quadro clinico ed esami strumentali di I e II livello, visite specialistica con cadenza mensile i quali risultano indispensabili per una congrua e documentata determinazione percentuale.
Alla luce di ciò, non appare giustificata la richiesta, formulata dall'Avv. Terlizzi, di elevare la percentuale al 70%, in quanto fondata su documentazione clinica datata (l'ultima colonscopia risale al
2019, come già evidenziato in perizia), con esame obiettivo negativo e non supportata da referti attestanti un'evoluzione della patologia (stenosi significative, aderenze, interventi chirurgici).
Parimenti, non risultano presenti certificazioni relative a perdita di peso clinicamente rilevante
(valutabile in un intervallo temporale definito T0–T1) né documentazione ematochimica (emocromo) atta a comprovare un'anemia correlata al quadro morboso. Con riferimento al secondo quesito, concernente la patologia emorroidaria “non considerata nel conteggio finale”, si precisa che, applicando un criterio riduzionistico, la stessa è stata valutata. Nello specifico, trattasi non di emorroidi di IV grado (prolassate e irriducibili), bensì di emorroidi interne congestizie, che si riducono pagina 2 di 3 fino a regredire in toto con l'applicazione di creme topiche idonee. Pertanto, la relativa compromissione vascolare è stata congruamente quantificata nella misura del 10%. Tale attribuzione non discende da un calcolo “salomonico”, bensì da un criterio riduzionistico, conforme ai principi medico-legali di valutazione, tenuto conto che le emorroidi costituiscono un plesso venoso (quindi una patologia vascolare) del canale anale.
Infine al fine del riconoscimento del +/- 5% risulta dallo stato occupazione (certificato stato occupazionale con PROT: 578378 del 08.08.2023) la classe disoccupata, per cui non si ritiene giustificato il riconoscimento del +5%.
Si conferma la percentuale di invalidità del 70% a decorrere dal 04.04.2023 (data presentazione domanda amministrativa). Vista “l'eventuale” evoluzione della patologia del CR si consideri la revisione a distanza di un anno>>.
Orbene, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u., attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez. II, n.
23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006; Cass. Sez.
Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., nulla sulle spese di lite, mentre quelle di CTU sono CP_ liquidate con decreto emesso in data odierna e poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 10.09.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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