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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 18/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente
Ettore DI ROBERTO Giudice rel.
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. 570/2024 R.G.A.C. avente per oggetto:
Scioglimento del matrimonio
Promossa da:
, nato alla Spezia il 5.02.1964 ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Davide Rapallini
- RICORRENTE -
Nei confronti di: nata alla Spezia il 01.09.1966, ( ), rappresentata e Parte_2 C.F._2
difesa dall'Avv. Pietro Rosso
- RESISTENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
***
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrarie domande ed istanze respinte, previa ammissione delle prove testimoniali dedotte nel ricorso introduttivo e nella memoria ex art. 473 bis n°17, 3° comma, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra il ricorrente e la signora il 26 agosto 1989 in La Spezia, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile della Spezia Parte_2 di procedere all'annotazione della sentenza, respingendo eventuali domande aventi contenuto economico proposte dalla convenuta, attesa la manifesta insussistenza dei relativi presupposti;
vinte le spese.” Per la resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale della Spezia, dichiarare la cessazione del matrimonio celebrato a La
Spezia il 26/08/1989 dai Sigg. e , con l'ordine all'Ufficiale dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile di provvedere alle annotazioni di legge. Per quanto riguarda il mantenimento spettante alla moglie: Voglia il Tribunale Illustrissimo confermare le condizioni di cui al verbale di separazione omologato e cioè che la Sig.ra conservi il diritto ad abitare la casa di Vicolo delle Parte_2
Fornaci 2 a La Spezia, in comproprietà con il marito ed il Sig. corrisponda mensilmente Parte_1
e anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese alla Sig.ra l'importo di euro 600,00 o quanto Pt_2
meno quello stabilito in via provvisoria dal Giudice con ordinanza del 21/07/2024 a titolo di contributo per il suo mantenimento: somma da rivalutarsi attualmente secondo gli indici Istat;
Con vittoria di spese, competenze di lite oltre accessori come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio concordatario il giorno 26.08.1989 alla Spezia. Pt_1 Pt_2
Dall'unione coniugale è nato un figlio, (25.12.1989), da tempo indipendente dal punto di Per_1
vista economico.
La coppia ha convissuto (in immobile in comproprietà, sito alla Spezia) fino al 2011, quando il ricorrente si è allontanato dall'abitazione.
Le parti si sono formalmente separate solo oltre dieci anni più tardi (cfr. sentenza del Tribunale della
Spezia n. 294 del 28.4.2023, resa su domanda congiunta)
Il presente giudizio è stato introdotto con ricorso depositato il giorno 4.4.2024 da , che ha Pt_1
chiesto la cessazione degli effetti civili (rectius: scioglimento) del matrimonio in oggetto. costituendosi con comparsa del 18.6.2024 ha aderito alla richiesta di pronuncia in punto status. Pt_2
La domanda deve senz'altro essere accolta, in quanto proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo di legge a far data dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale;
dovendosi per il resto presumere la continuità dello stato suddetto e l'impossibilità di ricostituire l'affectio coniugalis, non essendovi stata eccezione del coniuge convenuto.
Risulta, pertanto, integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. n. 55/2015.
La convenuta ha chiesto al Tribunale di disporre in suo favore un assegno c.d. divorzile.
Il ricorrente si è opposto.
Si tratta dell'unica questione controversa in giudizio. Secondo quanto dedotto in atti, , a seguito della separazione di fatto e ancora in assenza di Pt_1
provvedimenti giudiziali di sorta, ha corrisposto in favore della moglie, per il suo mantenimento, dapprima, per quattro anni, 700,00 al mese, successivamente 500,00.
La citata sentenza del 2023 ha determinato, su accordo delle parti, in 600,00 euro la misura mensile del contributo dovuto.
Tale importo è stato ridotto a 500,00 euro nel corso del presente giudizio, con ordinanza ex art. 473- bis.22 c.p.c. del 21.7.2024, per i motivi ivi esplicitati (che qui si richiamano).
Pronunciato in questa sede il divorzio, si tratta di decidere ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l.
898/1970 (come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dall'arresto dalla Cassazione
a Sezioni Unite, sent. n. 18287/18).
Deve quindi procedersi all'accertamento delle rispettive condizioni economiche delle parti.
, quale “responsabile operativo del terminal del porto di Carrara” (cfr. verbale d'udienza del Pt_1
18.7.2024), per l'anno 2022 (in atti è il modello 730/2023; analoghe nella sostanza sono le risultanze per i due anni precedenti) ha dichiarato un reddito imponibile di 51.749,00 euro, con un'imposta netta di 14.563,00 euro.
Il ricorrente vive in immobile condotto in locazione, per cui paga un canone di 500,00 euro al mese e ha dedotto di aver acceso un finanziamento in data 23.02.2024 (scadente al 20.02.2026) per l'acquisto di un motore furoribordo, per cui sta restituendo 258,33 euro al mese.
Quanto a ella dopo la separazione di fatto è rimasta a vivere nell'ex casa coniugale e ad oggi Pt_2
non sta svolgendo attività lavorativa di sorta.
La parte ha dichiarato che anche in passato non ha mai avuto un'occupazione stabile, essendosi limitata a svolgere “qualche lavoretto saltuario”.
In atti è un certificato medico in data 18.4.2024 da cui risulta che l'odierna convenuta è “affetta da cervocartrosi con rigidità ed episodi di cervicobrachialgia bilaterale;
grave rizoartrosi mano dx e sn con dolore cronico e deficit di forza in prensione oggetti… Non può praticare attività lavorativa che comporti mobilizzazione di oggetti o lavori che comportino affaticamento cardio vascolare”.
Va ulteriormente rilevato che unitamente alla sorella, ha ereditato dai genitori (deceduti nel Pt_2
2017 e nel 2019) un immobile;
dalla vendita dello stesso, in data 29.11.2023, ha ricavato circa
20.000,00 euro (al netto dei 28.800,00 euro saldati al marito in forza di precedenti accordi).
Per il resto, si osserva che non è in contestazione il fatto che i coniugi sposandosi avessero concordato che sarebbe stata la moglie, mentre il marito era occupato nell'attività lavorativa intrapresa, a dedicarsi alla gestione della casa e all'accudimento del figlio;
ciò che poi è in effetti avvenuto. Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra riportato, accertata la rilevante disparità di condizione economica tra le parti, il Collegio ritiene che sussista il diritto di a percepire un assegno c.d. Pt_2
divorzile.
Nella specie vi sono esigenze da tutelare di tipo sia assistenziale, sia compensativo/perequativo.
Quanto al primo profilo, va ritenuto che la convenuta, in considerazione dell'età e delle sue condizioni di salute, sia dotata di una capacità lavorativa solo parziale, tale per cui potrebbe percepire redditi non idonei a garantirle la possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente.
In prospettiva deve, poi, pure evidenziarsi come la parte non potrà neppure beneficiare di un trattamento pensionistico, se non quello minimo di tipo sociale.
Quanto al secondo profilo (quello compensativo), va valorizzato, nell'ambito di un matrimonio dalla durata senz'altro significativa, la ripartizione dei ruoli attuata in ambito familiare, a cui si è già fatto cenno.
Valutati tutti gli elementi del caso, si determina la misura dell'assegno dovuto in 400,00 euro al mese.
Tanto presupponendo che possa continuare ad abitare senza oneri particolari l'ex casa Pt_2
coniugale, di cui pure è solo comproprietaria.
Nulla, peraltro, si dispone sul punto in questa sede, in assenza di prole convivente non autosufficiente o di accordi espressi tra le parti di cui prendere atto.
La somma così quantificata è dovuta con effetto dall'odierna pronuncia;
potendo confermarsi per il pregresso quanto già disposto in via provvisoria.
Le spese di lite vengono compensate in ragione di un mezzo, considerati la natura e l'esito del giudizio;
il restante mezzo viene posto a carico del ricorrente.
La liquidazione è effettuata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non elevata complessità della stessa e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare l'applicazione dei valori minimi di tabella per le tre fasi in rilievo (esclusa quella istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e alla Spezia il Parte_1 Parte_2
giorno 26.8.1989, nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune al Numero 88, Parte I,
Anno 1989; pone a carico di , con effetto dall'odierna pronuncia, un contributo per il mantenimento dell'ex Pt_1
moglie di 400,00 euro, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con adeguamento annuale automatico secondo gli indici ISTAT;
condanna il ricorrente al pagamento di metà delle spese processuali sostenute da metà Pt_2
liquidata in 1.452,50 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
compensa il restante mezzo.
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia in data 17.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Ettore Di Roberto Lucia Sebastiani