Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 19
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Omessa presentazione modello EAS

    La Corte ha ritenuto che l'omessa presentazione del modello EAS sia una violazione formale e che, in assenza di contestazioni sulla sussistenza dei requisiti sostanziali, non possa comportare la decadenza dal regime agevolativo. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione che considera tale omissione come un fatto idoneo a legittimare la verifica ma non sufficiente a far decadere dall'agevolazione.

  • Accolto
    Omessa presentazione modello EAS

    La Corte ha ritenuto che l'omessa presentazione del modello EAS sia una violazione formale e che, in assenza di contestazioni sulla sussistenza dei requisiti sostanziali, non possa comportare la decadenza dal regime agevolativo. Si richiama la giurisprudenza della Cassazione che considera tale omissione come un fatto idoneo a legittimare la verifica ma non sufficiente a far decadere dall'agevolazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 19
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro
    Numero : 19
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo