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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PA IA, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ904PF01758 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ904PF01758 IVA-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 203/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1Associazione Sportiva Dilettantistica -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. TQ9COPF00161 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore della ricorrente insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società sportiva dilettantistica Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre avverso atto di contestazione anno d'imposta 2018 relativo ad II.DD. ed IVA emesso a seguito di avviso di accertamento con cui l'Ufficio, rilevato l'omesso invio del modello EAS, accerta l'indebita applicazione da parte della ASD per l'anno
2018 delle disposizioni agevolative dettate dall'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72 considerando quindi rilevanti ai fini della tassazione del reddito d'impresa anche le entrate indebitamente contabilizzate dall'ASD come de-commercializzate ex art. 148 TUIR.; contestualmente, chiede, pertanto, la riunione con il giudizio incardinato a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Eccepisce la ricorrente che il legislatore non ha espressamente fatto derivare dal mancato adempimento dell'onere in questione la perdita delle agevolazioni, per cui si sarebbe in presenza di una irregolarità formale e come tale sanabile.
Si costituiva l'Ufficio il quale insiste nel ritenere che l'omessa presentazione del modello EAS determina il venir meno delle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge n. 398 del 1991.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Preliminarmente si osserva che questa Corte si è già pronunciata su analogo ricorso presentato dalla ricorrente relativamente all'anno d'imposta 2017, definito con sentenza favorevole alla stessa, con motivazioni che si ritengono di condividere in toto.
Assorbite tutte le altre doglianze ci si concentra sulla questione principale dell'omessa presentazione del modello
EAS da parte della ricorrente.
Ricorrente_1Dall'esame degli atti di causa non sono emersi deficit strutturali della AD , tali da comportare per legge il disconoscimento di ente sportivo a fiscalità premiale perché vi è l'affiliazione tramite le polisportive salesiane del
Coni, l'esercizio di attività di promozione gratuita del calcio e di altre discipline la adozione di uno statuto, la effettiva democraticità interna dell'ente , l'assenza di ricavi generatori di utili da distribuire tra gli associati, il non superamento della soglia di essi stabilita ratione temporis dalla legge.
Ne consegue che una irregolarità meramente formale non può comportare una così grave conseguenza: in osservanza del principio di legalità, ove il legislatore non abbia collegato expressis verbis ad una determinata anomalia la perdita dello status di soggetto fiscale agevolato, essa non potrà essere contestata con le verifiche fiscali ma al più autonomamente sanzionata sul piano tributario.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che la decadenza è rinvenuta, tra le fonti in una circolare dell'Agenzia delle Entrate che però non ha efficacia precettiva diretta trattandosi di un documento a valenza interna e non erga omnes. Ad ogni buon conto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia si può ritenere risolto in forza dell'Ord. Della
Cassazione del 18.07.2025 n. 20027, richiamata dalla ricorrente con successive memorie in data 25.09.2025, secondo la quale il modello Eas è una violazione formale e la sua semplice omissione non è condizione sufficiente a far decadere l'agevolazione della de-commercializzazione, ma costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo.
Ne deriva he il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali va condotto attraverso una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti sostanziali a prescindere dalla semplice esistenza di quelli formali, quale è la trasmissione del modello Eas.
Ebbene, poiché nella fattispecie nessuna contestazione è stata mossa in sede di avviso, in merito alla sussistenza dei requisiti sostanziali, che peraltro, come sopra detto sussistono, va confermato il diritto a fruire dell'agevolazione ex L. 398/1991.
La recente pronuncia della cassazione, successiva alla presentazione del ricorso, che consolida l'orientamento giurisprudenziale induce a compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Pesaro 6.10.2025
Giudice Estensore Presidente
Avv. Simonetta Giubilaro Dott. Giacomo Gasparini
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PA IA, Presidente GIUBILARO SIMONETTA, Relatore FEDERICO GUIDO, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 202/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Ricorrente_1 - P.IVA_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ904PF01758 IRES-ENTI NON COMMERCIALI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TQ904PF01758 IVA-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 203/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 P.IVA_Ricorrente_1Associazione Sportiva Dilettantistica -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONTESTAZ. n. TQ9COPF00161 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 317/2025 depositato il 09/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore della ricorrente insiste per l'accoglimento.
Resistente/Appellato: L'Ufficio insiste per il rigetto del ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società sportiva dilettantistica Ricorrente_1, in persona del legale rappresentante p.t., ricorre avverso atto di contestazione anno d'imposta 2018 relativo ad II.DD. ed IVA emesso a seguito di avviso di accertamento con cui l'Ufficio, rilevato l'omesso invio del modello EAS, accerta l'indebita applicazione da parte della ASD per l'anno
2018 delle disposizioni agevolative dettate dall'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR 633/72 considerando quindi rilevanti ai fini della tassazione del reddito d'impresa anche le entrate indebitamente contabilizzate dall'ASD come de-commercializzate ex art. 148 TUIR.; contestualmente, chiede, pertanto, la riunione con il giudizio incardinato a seguito di impugnazione dell'avviso di accertamento.
Eccepisce la ricorrente che il legislatore non ha espressamente fatto derivare dal mancato adempimento dell'onere in questione la perdita delle agevolazioni, per cui si sarebbe in presenza di una irregolarità formale e come tale sanabile.
Si costituiva l'Ufficio il quale insiste nel ritenere che l'omessa presentazione del modello EAS determina il venir meno delle agevolazioni fiscali riconosciute dalla legge n. 398 del 1991.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
Preliminarmente si osserva che questa Corte si è già pronunciata su analogo ricorso presentato dalla ricorrente relativamente all'anno d'imposta 2017, definito con sentenza favorevole alla stessa, con motivazioni che si ritengono di condividere in toto.
Assorbite tutte le altre doglianze ci si concentra sulla questione principale dell'omessa presentazione del modello
EAS da parte della ricorrente.
Ricorrente_1Dall'esame degli atti di causa non sono emersi deficit strutturali della AD , tali da comportare per legge il disconoscimento di ente sportivo a fiscalità premiale perché vi è l'affiliazione tramite le polisportive salesiane del
Coni, l'esercizio di attività di promozione gratuita del calcio e di altre discipline la adozione di uno statuto, la effettiva democraticità interna dell'ente , l'assenza di ricavi generatori di utili da distribuire tra gli associati, il non superamento della soglia di essi stabilita ratione temporis dalla legge.
Ne consegue che una irregolarità meramente formale non può comportare una così grave conseguenza: in osservanza del principio di legalità, ove il legislatore non abbia collegato expressis verbis ad una determinata anomalia la perdita dello status di soggetto fiscale agevolato, essa non potrà essere contestata con le verifiche fiscali ma al più autonomamente sanzionata sul piano tributario.
A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che la decadenza è rinvenuta, tra le fonti in una circolare dell'Agenzia delle Entrate che però non ha efficacia precettiva diretta trattandosi di un documento a valenza interna e non erga omnes. Ad ogni buon conto il contrasto giurisprudenziale esistente in materia si può ritenere risolto in forza dell'Ord. Della
Cassazione del 18.07.2025 n. 20027, richiamata dalla ricorrente con successive memorie in data 25.09.2025, secondo la quale il modello Eas è una violazione formale e la sua semplice omissione non è condizione sufficiente a far decadere l'agevolazione della de-commercializzazione, ma costituisce un fatto idoneo a legittimare la verifica dell'Amministrazione finanziaria nonché un elemento indiziario da valutare ai fini della decadenza dell'ente dal regime agevolativo.
Ne deriva he il disconoscimento della qualifica di ente non commerciale e dei relativi benefici fiscali va condotto attraverso una verifica in concreto della sussistenza dei requisiti sostanziali a prescindere dalla semplice esistenza di quelli formali, quale è la trasmissione del modello Eas.
Ebbene, poiché nella fattispecie nessuna contestazione è stata mossa in sede di avviso, in merito alla sussistenza dei requisiti sostanziali, che peraltro, come sopra detto sussistono, va confermato il diritto a fruire dell'agevolazione ex L. 398/1991.
La recente pronuncia della cassazione, successiva alla presentazione del ricorso, che consolida l'orientamento giurisprudenziale induce a compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro accoglie i ricorsi riuniti e compensa le spese.
Pesaro 6.10.2025
Giudice Estensore Presidente
Avv. Simonetta Giubilaro Dott. Giacomo Gasparini