Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1961, n. 1554
Articolo 1
Versione
1 marzo 1962
Art. 2.
Le pensioni dirette, indirette e di riversibilita' a carico della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data del 1 gennaio 1958, sono riliquidate, con effetto dalla data medesima, secondo le norme contenute negli articoli dal 5 al 14 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077 , intendendosi, pero', sostituite, ove richiamate, le disposizioni del regio decreto 3 marzo 1938, n. 680 , con quelle corrispondenti della legge 6 febbraio 1941, n. 176 .
Nei casi in cui sia ricorsa per la determinazione della pensione originaria l'applicazione dell' articolo 57 della legge 6 febbraio 1941, n. 176 , la riliquidazione delle pensioni si effettua:
in base ai soli servizi utili con iscrizione alla Cassa, qualora i detti servizi non siano inferiori a 40 anni;
in base ai servizi di iscrizione e a quelli con detrazione, qualora i servizi resi con iscrizione alla Cassa siano inferiori a 40 anni, considerando, pero', i servizi a detrazione limitatamente agli anni occorrenti fino al raggiungimento di 40 anni. In tal caso dalla pensione riliquidata si detrae una quota proporzionale al periodo di servizio considerato con detrazione, secondo i criteri stabiliti dal secondo comma dello stesso articolo 57.

Entrata in vigore il 1 marzo 1962