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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Francesco Ruzza ed elettivamente domiciliato a Porto Tolle, via Giacomo Matteotti n. 142/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 10 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto , in riforma della sentenza n.864 pubblicata il
pagina 1 di 10 10.10.2023 emessa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del giudizio R.G.:
200/2021, accogliere le tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano : “Ogni contraria istanza ed eccezione respinta , accertato che la condotta descritta nella parte motiva del presente ricorso , comprovata dalla documentazione offerta in produzione configura gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.c. , ed in via subordinata la responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. , condannarsi il
Geom. a restituire al Ricorrente la somma di €.8.550,00 , Controparte_1 maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento al saldo;
con la rifusione delle spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo:
[...]
- di svolgere l'attività di coltivatore diretto e di essere titolare di un'azienda agricola in località Bellombra di Adria;
- che, trovandosi nella necessità di reperire liquidità (250.000,00 euro) per il rilancio zootecnico della propria azienda, si era rivolto al geom. CP_1
che lo aveva rassicurato in ordine alla possibilità di ottenere un
[...] finanziamento;
- che il 15.3.2018 aveva firmato il modulo di “richiesta di finanziamento a società/ente privato”. Lo stesso modulo veniva firmato anche da suo padre,
, quale garante del finanziamento richiesto;
Persona_1
- che l'accettazione della domanda di finanziamento era subordinata a una triplice condizione: 1) la richiesta di ammissione, quale socio utilizzatore, al
Consorzio “Utile - Consorzio di Servizi integrati per lo sviluppo ed il consolidamento del movimento cooperativo”, con sede presso l'ufficio dell' 2) il versamento della quota sociale per il 2018 (pari ad euro CP_1
50,00); 3) il pagamento di quello che, a detta dell' era il premio di una CP_1 polizza assicurativa sulla vita direttamente collegata al finanziamento (pari ad euro 8.500,00);
pagina 2 di 10 - di aver inoltrato la richiesta di ammissione a far parte del Consorzio il
15.3.2018 e di aver pagato, il 29.3.2018, la quota associativa e il premio assicurativo a mezzo bonifico bancario su coordinate bancarie indicate su foglio dattiloscritto dall' CP_1
- di aver pagato il premio assicurativo di euro 8.500,00, su richiesta dell' a mezzo di bonifico bancario intestato ad UR, CP_1 associazione comunque riconducibile al convenuto;
- che il 27.3.2018 l' gli aveva comunicato, a mezzo raccomandata a.r., CP_1
l'avvenuta accettazione del finanziamento e la prima data di erogazione,
“indicativamente” fissata entro il 30.4.2018;
- che il 28.12.2018 l' gli aveva sottoposto la compilazione di un CP_1 questionario asseritamente allegato alla Polizza assicurativa (doc. 6 dell'attore in primo grado);
- che il finanziamento non veniva mai erogato;
- che, pertanto, a mezzo dei propri legali, egli il 10.9.2020 aveva intimato all' la restituzione della somma di euro 8.550,00, senza tuttavia che CP_1 tale iniziativa sortisse alcun effetto utile.
1.1 Ritenendo che l' lo avesse raggirato, ingenerando la certezza CP_1 dell'erogazione del finanziamento a fronte del versamento di 50 euro per la quota associativa e di 8.500,00 euro per una polizza assicurativa inesistente e mai conclusa, il chiedeva al Tribunale di accertare che la condotta Pt_1 dell' configurasse gli estremi del reato di truffa, ex art. 640 c.p., e di CP_1 condannarlo alla restituzione della somma di euro 8.500,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
2. Si costituiva in giudizio rappresentando: Controparte_1
- di essere legale rappresentante del Consorzio, il quale agiva quale mandatario dei “soci utilizzatori” offrendo loro una serie di attività (amministrative, assicurative, finanziarie, gestionali) richieste dai consorziati singolarmente ai fini dello svolgimento della loro attività imprenditoriale. Per lo svolgimento di tali attività, i soci utilizzatori versavano una provvista, di importo variabile a seconda del servizio, impiegata dal Consorzio per i necessari pagamenti dei pagina 3 di 10 terzi e, solo successivamente, per i propri costi di gestione, potendo la stessa anche essere restituita al singolo consorziato che lo richiedesse, salvo l'onere di ripristinarla per permettere al Consorzio di proseguire l'attività;
- che, dopo la sottoscrizione da parte del della richiesta di Pt_1 finanziamento (il 15.3.2018) e la dichiarazione, da parte del Consorzio, di accettazione dell'incarico (il 27.3.2018), il Consorzio aveva svolto diverse attività per conto del In particolare, dal 19.4.2018 al 10.5.2019, il Pt_1
Consorzio aveva reperito una fidejussione assicurativa, che era condizione per la partecipazione dell'impresa del a un bando indetto dalla Regione Pt_1
Veneto; aveva provveduto al recupero di un credito del attività per Pt_1 la quale le parti avevano pattuito un compenso pari al 10% del credito recuperato;
aveva fatto stralciare un debito del nei confronti di Pt_1
Dobank, attività per la quale era stato pattuito un compenso sempre pari al
10% del credito risparmiato. Il premio della fidejussione assicurativa era stato pagato dal Consorzio attingendo dalla provvista versata dal utilizzata Pt_1 anche per il recupero dei compensi pattuiti per l'attività di recupero del credito e di stralcio del debito;
- che il in data 7.1.2019 aveva chiesto e ottenuto la restituzione di Pt_1 euro 5.000,00; il 16.1.2019 aveva reintegrato la provvista e, nello stesso giorno, aveva chiesto e ottenuto la restituzione di 3.500,00 euro;
in data
1.2.2019 aveva reintegrato la provvista versando 3.500,00 euro;
- che, nel frattempo, egli aveva continuato l'istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento, la cui erogazione era, tuttavia, stata impedita dal progressivo peggioramento della situazione economica del Pt_1
- che egli non era tenuto a restituire nulla, in quanto l'attività svolta dal
Consorzio per conto del aveva esaurito l'intera provvista versata da Pt_1 quest'ultimo.
3. Disposta dal Giudice la conversione del rito in rito ordinario, la causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
4. Con sentenza n. 864/2023, il Tribunale di Rovigo rigettava le domande del non ritenendo provati nella fattispecie gli estremi del reato di truffa di Pt_1
pagina 4 di 10 cui all'art. 640 c.p. In particolare, il Tribunale riteneva che: 1) il pagamento di euro 8.500,00 non potesse considerarsi pagamento della polizza TCM asseritamente collegata al finanziamento richiesto, in quanto il pagamento
(avvenuto il 29.3.2018) aveva preceduto di ben nove mesi la sottoscrizione del questionario relativo alla polizza (avvenuta il 28.12.2018) ed, essendo stato disposto con causale “refusione spese assicurative e contrattuali”, era riferibile alla provvista allegata dall' 2) la comunicazione 27.3.2018 con cui CP_1
l' aveva comunicato l'accettazione della richiesta di finanziamento non CP_1 integrasse gli estremi dell'artifizio penalmente rilevante, potendosi contestualizzare nell'ambito degli ampi rapporti tra il e il Consorzio, Pt_1 rapporti che portavano altresì ad escludere il dolo in capo all' il quale, in CP_1 quel momento, stava agendo nell'interesse del anche relativamente ad Pt_1 altre pratiche;
3) non sussistesse alcun danno, in quanto la somma di euro
8.500,00 era stata utilizzata quale provvista per l'attività svolta dal Consorzio in favore del Pt_1
5. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di tre motivi d'appello di seguito illustrati.
5.1 non si è costituito in giudizio e, con provvedimento 16 Controparte_1 settembre 2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
5.2 All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi.
6.1 Con il primo motivo d'appello lamenta che il Tribunale abbia travisato i fatti da egli esposti e la documentazione probatoria dimessa e abbia errato nel ritenere non provati gli estremi dell'illecito penale e integrato il reato di truffa non avendo tenuto conto di plurimi elementi acquisiti in atti o avendo errato nel valutarli
(l' aveva agito sia come consulente persona fisica, sia come presidente del CP_1
Consorzio Utile e di UR;
il era stato costretto ad associarsi al Pt_1
Consorzio per poter ottenere il finanziamento;
la somma di euro 8.500,00 era pagina 5 di 10 stata versata dal ad UR, associazione con la quale l'appellante Pt_1 non intratteneva alcun rapporto;
tra la richiesta di finanziamento e la sua accettazione era intercorso un brevissimo lasso di tempo e il mutuo era stato approvato senza alcuna documentazione e senza l'indicazione dell'istituto che avrebbe approvato la richiesta di finanziamento;
le attività di consulenza non erano state svolte dal Consorzio ma dall' la somma di euro 8.500,00 non CP_1 era stata versata dal ad UR a titolo di compenso pattuito tra le Pt_1 parti per l'attività svolta dal Consorzio e si qualificherebbe quale pagamento di premio assicurativo;
il quando aveva richiesto il finanziamento, non Pt_1 versava in condizioni economiche precarie che avrebbero precluso l'erogazione del mutuo).
6.2. Il secondo motivo d'appello denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il primo Giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione laddove, pur in assenza di specifica domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione da parte dell' ha ritenuto che la somma chiesta in restituzione dal non CP_1 Pt_1 fosse dovuta in quanto costituiva il pagamento delle competenze maturate dal
Consorzio utile per l'attività svolta in favore del Pt_1
6.3. Con il terzo motivo d'appello, il lamenta la “erronea qualificazione Pt_1 giuridica della domanda”. Il fatto commesso dall' anche a non volerlo CP_1 qualificare quale truffa, sarebbe comunque illecito e farebbe sorgere il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. in capo al Pt_1
7. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni dell'appellante, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
7.1 Il primo e il terzo motivo d'appello vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Con questi due motivi, infatti, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia valorizzato tutti gli elementi probatori che, a detta del portano a ritenere integrato, nella fattispecie, il reato di Pt_1 truffa ex art. 640 c.p. o comunque un fatto illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. e che, conseguentemente, obbligano l' al risarcimento del danno. In CP_1 particolare, la difesa dell'appellante si incentra sulla corresponsione, da parte del della somma di euro 8.500,00 quale premio di una polizza che avrebbe Pt_1
pagina 6 di 10 dovuto essere stipulata per poter ottenere il finanziamento richiesto per il tramite del Consorzio Utile. Tuttavia, tale somma sarebbe stata incassata da UR
(e non dal Consorzio), la polizza non sarebbe mai esistita e le pratiche del finanziamento sarebbero state solo apparentemente portate avanti, per poi non avere alcun esito.
Orbene, ritiene il Collegio che la fattispecie di cui è causa non integri gli estremi del reato di truffa e che, dunque, sia corretta la decisione del primo Giudice nel rigettare la richiesta di risarcimento.
Dagli atti e documenti di causa emerge, per quanto qui interessa, che:
- la somma di euro 8.500,00 è stata versata, dal ad UR, con Pt_1 bonifico del 29.3.2018 sorretto dalla causale “refusione spese assicurative e contrattuali”;
- il Consorzio ha usato parte di questa somma (euro 1.000,00) per il pagamento di un premio della fidejussione assicurativa reperita per conto del Pt_1 necessaria per la sua partecipazione a una gara d'appalto indetta dalla Regione
Veneto. Tale circostanza non è mai stata contestata dal che non ha Pt_1 dimostrato di aver pagato con altro, diverso, denaro, tale premio assicurativo;
- il 7.1.2019 il ha chiesto la restituzione di euro 5.000,00, salvo Pt_1 versarli nuovamente il 16.1.2019, lo stesso giorno in cui ha chiesto la restituzione di euro 3.500,00. La corresponsione di tali somme è avvenuta sempre da parte e nei confronti di UR (vedasi documenti 8, 9, 10 e
11 prodotti dall' in primo grado); CP_1
- l'unico documento firmato dal che sia in qualche modo riconducibile Pt_1 alla polizza a cui lo stesso fa riferimento è il questionario sottoscritto il
28.12.2018;
- è incontestato che il Consorzio, e per esso l' abbia svolto plurime CP_1 attività per conto del (reperimento della predetta fidejussione Pt_1 assicurativa, riscossione di un credito, stralcio di un debito). Secondo l' CP_1 tale attività sarebbe stata remunerata dalla provvista costituita dalla somma di
8.500,00 euro (poi ridottasi nel corso del tempo) versata dal D'altra Pt_1
pagina 7 di 10 parte, il anche in tal caso non ha mai prodotto in giudizio alcuna Pt_1 prova che dimostrasse il pagamento di tali attività con una diversa provvista.
Sulla base delle circostanze sopra evidenziate, ritiene il Collegio che la somma di euro 8.500,00, che il ha versato ad UR il 29.3.2018, Pt_1 costituisse una provvista per l'attività che il Consorzio avrebbe svolto, da quel momento in poi, in favore del Depone in tal senso, anzitutto, il fatto Pt_1 che la somma inizialmente versata dal sia stata poi restituita a sua Pt_1 richiesta e reintegrata nel corso del tempo. Ciò non avrebbe avuto alcuna ragione di avvenire se l'intera somma avesse costituito il premio di una polizza assicurativa. Le stesse causali dei bonifici - non solo quello di 8.500,00 ma anche i successivi del 7.1.2019 e del 16.1.2019, da e nei confronti di UR - che riportano tutti la dicitura “spese assicurative e contrattuali” - rendono tali pagamenti non univocamente riferibili all'asserita stipula di una polizza assicurativa (come vorrebbe l'appellante) ma piuttosto ad un rapporto più ampio, tra il e l' Pt_1 CP_1
Nell'ambito di tale rapporto, è presumibile che l' abbia agito non solo a CP_1 mezzo del Consorzio Utile, ma anche tramite l'associazione UR.
Infatti, tutti i bonifici documentati in causa (di restituzione e reintegrazione della provvista, con la sola eccezione di quello di euro 50,00 relativo alla quota associativa) sono intestati ad UR.
Ciò, tuttavia, non è indice di un intento fraudolento dell'appellato, ma piuttosto rende evidente che il rapporto tra il e l' si sia sempre svolto non Pt_1 CP_1 solo per il tramite del Consorzio, ma anche dell'altra associazione (UR, appunto) sempre riconducibile all' e dalla quale il Consorzio, che non ha CP_1 scopo di lucro, attingeva la provvista per lo svolgimento delle varie attività in favore del Pt_1
Di ciò non poteva che essere consapevole il che ha sempre effettuato i Pt_1 bonifici diretti a reintegrare la provvista a favore di UR e che da quest'ultima ha ricevuto i bonifici di parziale restituzione della provvista, quando ne ha fatto richiesta (cfr. docc. 6, 9, 10, 11, 13 fascicolo . CP_1
pagina 8 di 10 D'altronde, come anticipato, l'appellante non ha mai provato di aver remunerato le varie attività svolte dal Consorzio in suo favore con una provvista diversa da quella (dell'importo iniziale di 8.500,00 euro) di cui è causa.
Tale provvista, ha subito una diminuzione nel corso del tempo e si è esaurita in ragione delle attività svolte dal Consorzio in favore del Pt_1
Tali elementi portano ad escludere che l' si sia reso responsabile del reato CP_1 di truffa nei confronti del perché il pagamento della somma di euro Pt_1
8.500,00 integrava la costituzione di una provvista necessaria a remunerare un'ampia attività del Consorzio in favore del da questa mai contestata Pt_1
(e non un “ingiusto profitto” rilevante ex art. 640 c.p.).
Neppure è ravvisabile, nella fattispecie, un fatto illecito comunque rilevante ex art. 2043 c.c., dal momento che il danno asseritamente subito dal (la Pt_1 perdita di euro 8.500,00 euro) non sussiste e, comunque, l'esborso di quella somma non è direttamente ricollegabile al finanziamento richiesto dall'appellante e mai ricevuto. Di conseguenza, non rilevano neppure le motivazioni per le quali tale finanziamento non sia stato concesso, vale a dire le asserite difficoltà economiche del da questi contestate. Pt_1
Il fatto che al non sia mai stato erogato il finanziamento richiesto a Pt_1 fronte delle rassicurazioni ricevute dall' avrebbe potuto, semmai, essere CP_1 oggetto di responsabilità contrattuale di quest'ultimo, mai dedotta nel presente giudizio.
7.2 Quanto esposto sin qui porta ad escludere la fondatezza anche del secondo motivo d'appello.
Il Tribunale, nel dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione della somma di euro 8.500,00 euro da parte del ritenendo che il relativo Pt_1 pagamento si giustificasse in relazione alle attività svolte dal Consorzio in favore del non si è pronunciato ultra petita. Pt_1
La sentenza di primo grado, infatti, non si è pronunciata in merito ad una eventuale compensazione tra reciproci crediti delle parti, ma si è limitata a rinvenire il fondamento del pagamento della somma di euro 8.500,00 euro da parte del nella costituzione di una provvista, da cui l' ha attinto Pt_1 CP_1
pagina 9 di 10 per l'espletamento delle attività svolte in favore del stesso e da Pt_1 quest'ultimo mai contestate.
8. Nulla viene disposto in ordine alle spese processuali del grado, essendo l'appellato rimasto contumace.
9. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 552 del Ruolo Generale dell'anno
2024 promossa da
(c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pier Francesco Ruzza ed elettivamente domiciliato a Porto Tolle, via Giacomo Matteotti n. 142/A, presso lo studio del difensore;
appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2 appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 10 ottobre 2023
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Ogni contraria istanza ed eccezione respinta: in via principale nel merito , accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e per l'effetto , in riforma della sentenza n.864 pubblicata il
pagina 1 di 10 10.10.2023 emessa dal Tribunale di Rovigo nell'ambito del giudizio R.G.:
200/2021, accogliere le tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che di seguito si riportano : “Ogni contraria istanza ed eccezione respinta , accertato che la condotta descritta nella parte motiva del presente ricorso , comprovata dalla documentazione offerta in produzione configura gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.c. , ed in via subordinata la responsabilità extracontrattuale ex art.2043 c.c. , condannarsi il
Geom. a restituire al Ricorrente la somma di €.8.550,00 , Controparte_1 maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento al saldo;
con la rifusione delle spese e competenze professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 esponendo:
[...]
- di svolgere l'attività di coltivatore diretto e di essere titolare di un'azienda agricola in località Bellombra di Adria;
- che, trovandosi nella necessità di reperire liquidità (250.000,00 euro) per il rilancio zootecnico della propria azienda, si era rivolto al geom. CP_1
che lo aveva rassicurato in ordine alla possibilità di ottenere un
[...] finanziamento;
- che il 15.3.2018 aveva firmato il modulo di “richiesta di finanziamento a società/ente privato”. Lo stesso modulo veniva firmato anche da suo padre,
, quale garante del finanziamento richiesto;
Persona_1
- che l'accettazione della domanda di finanziamento era subordinata a una triplice condizione: 1) la richiesta di ammissione, quale socio utilizzatore, al
Consorzio “Utile - Consorzio di Servizi integrati per lo sviluppo ed il consolidamento del movimento cooperativo”, con sede presso l'ufficio dell' 2) il versamento della quota sociale per il 2018 (pari ad euro CP_1
50,00); 3) il pagamento di quello che, a detta dell' era il premio di una CP_1 polizza assicurativa sulla vita direttamente collegata al finanziamento (pari ad euro 8.500,00);
pagina 2 di 10 - di aver inoltrato la richiesta di ammissione a far parte del Consorzio il
15.3.2018 e di aver pagato, il 29.3.2018, la quota associativa e il premio assicurativo a mezzo bonifico bancario su coordinate bancarie indicate su foglio dattiloscritto dall' CP_1
- di aver pagato il premio assicurativo di euro 8.500,00, su richiesta dell' a mezzo di bonifico bancario intestato ad UR, CP_1 associazione comunque riconducibile al convenuto;
- che il 27.3.2018 l' gli aveva comunicato, a mezzo raccomandata a.r., CP_1
l'avvenuta accettazione del finanziamento e la prima data di erogazione,
“indicativamente” fissata entro il 30.4.2018;
- che il 28.12.2018 l' gli aveva sottoposto la compilazione di un CP_1 questionario asseritamente allegato alla Polizza assicurativa (doc. 6 dell'attore in primo grado);
- che il finanziamento non veniva mai erogato;
- che, pertanto, a mezzo dei propri legali, egli il 10.9.2020 aveva intimato all' la restituzione della somma di euro 8.550,00, senza tuttavia che CP_1 tale iniziativa sortisse alcun effetto utile.
1.1 Ritenendo che l' lo avesse raggirato, ingenerando la certezza CP_1 dell'erogazione del finanziamento a fronte del versamento di 50 euro per la quota associativa e di 8.500,00 euro per una polizza assicurativa inesistente e mai conclusa, il chiedeva al Tribunale di accertare che la condotta Pt_1 dell' configurasse gli estremi del reato di truffa, ex art. 640 c.p., e di CP_1 condannarlo alla restituzione della somma di euro 8.500,00 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
2. Si costituiva in giudizio rappresentando: Controparte_1
- di essere legale rappresentante del Consorzio, il quale agiva quale mandatario dei “soci utilizzatori” offrendo loro una serie di attività (amministrative, assicurative, finanziarie, gestionali) richieste dai consorziati singolarmente ai fini dello svolgimento della loro attività imprenditoriale. Per lo svolgimento di tali attività, i soci utilizzatori versavano una provvista, di importo variabile a seconda del servizio, impiegata dal Consorzio per i necessari pagamenti dei pagina 3 di 10 terzi e, solo successivamente, per i propri costi di gestione, potendo la stessa anche essere restituita al singolo consorziato che lo richiedesse, salvo l'onere di ripristinarla per permettere al Consorzio di proseguire l'attività;
- che, dopo la sottoscrizione da parte del della richiesta di Pt_1 finanziamento (il 15.3.2018) e la dichiarazione, da parte del Consorzio, di accettazione dell'incarico (il 27.3.2018), il Consorzio aveva svolto diverse attività per conto del In particolare, dal 19.4.2018 al 10.5.2019, il Pt_1
Consorzio aveva reperito una fidejussione assicurativa, che era condizione per la partecipazione dell'impresa del a un bando indetto dalla Regione Pt_1
Veneto; aveva provveduto al recupero di un credito del attività per Pt_1 la quale le parti avevano pattuito un compenso pari al 10% del credito recuperato;
aveva fatto stralciare un debito del nei confronti di Pt_1
Dobank, attività per la quale era stato pattuito un compenso sempre pari al
10% del credito risparmiato. Il premio della fidejussione assicurativa era stato pagato dal Consorzio attingendo dalla provvista versata dal utilizzata Pt_1 anche per il recupero dei compensi pattuiti per l'attività di recupero del credito e di stralcio del debito;
- che il in data 7.1.2019 aveva chiesto e ottenuto la restituzione di Pt_1 euro 5.000,00; il 16.1.2019 aveva reintegrato la provvista e, nello stesso giorno, aveva chiesto e ottenuto la restituzione di 3.500,00 euro;
in data
1.2.2019 aveva reintegrato la provvista versando 3.500,00 euro;
- che, nel frattempo, egli aveva continuato l'istruttoria finalizzata alla concessione del finanziamento, la cui erogazione era, tuttavia, stata impedita dal progressivo peggioramento della situazione economica del Pt_1
- che egli non era tenuto a restituire nulla, in quanto l'attività svolta dal
Consorzio per conto del aveva esaurito l'intera provvista versata da Pt_1 quest'ultimo.
3. Disposta dal Giudice la conversione del rito in rito ordinario, la causa veniva istruita sulla base della documentazione depositata dalle parti.
4. Con sentenza n. 864/2023, il Tribunale di Rovigo rigettava le domande del non ritenendo provati nella fattispecie gli estremi del reato di truffa di Pt_1
pagina 4 di 10 cui all'art. 640 c.p. In particolare, il Tribunale riteneva che: 1) il pagamento di euro 8.500,00 non potesse considerarsi pagamento della polizza TCM asseritamente collegata al finanziamento richiesto, in quanto il pagamento
(avvenuto il 29.3.2018) aveva preceduto di ben nove mesi la sottoscrizione del questionario relativo alla polizza (avvenuta il 28.12.2018) ed, essendo stato disposto con causale “refusione spese assicurative e contrattuali”, era riferibile alla provvista allegata dall' 2) la comunicazione 27.3.2018 con cui CP_1
l' aveva comunicato l'accettazione della richiesta di finanziamento non CP_1 integrasse gli estremi dell'artifizio penalmente rilevante, potendosi contestualizzare nell'ambito degli ampi rapporti tra il e il Consorzio, Pt_1 rapporti che portavano altresì ad escludere il dolo in capo all' il quale, in CP_1 quel momento, stava agendo nell'interesse del anche relativamente ad Pt_1 altre pratiche;
3) non sussistesse alcun danno, in quanto la somma di euro
8.500,00 era stata utilizzata quale provvista per l'attività svolta dal Consorzio in favore del Pt_1
5. Avverso tale decisione ha proposto appello censurando la Parte_1 sentenza sulla base di tre motivi d'appello di seguito illustrati.
5.1 non si è costituito in giudizio e, con provvedimento 16 Controparte_1 settembre 2024, ne è stata dichiarata la contumacia.
5.2 All'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio ex art. 352 c.p.c.
Motivi della decisione
6. L'appellante censura la sentenza di primo grado sulla base di tre motivi.
6.1 Con il primo motivo d'appello lamenta che il Tribunale abbia travisato i fatti da egli esposti e la documentazione probatoria dimessa e abbia errato nel ritenere non provati gli estremi dell'illecito penale e integrato il reato di truffa non avendo tenuto conto di plurimi elementi acquisiti in atti o avendo errato nel valutarli
(l' aveva agito sia come consulente persona fisica, sia come presidente del CP_1
Consorzio Utile e di UR;
il era stato costretto ad associarsi al Pt_1
Consorzio per poter ottenere il finanziamento;
la somma di euro 8.500,00 era pagina 5 di 10 stata versata dal ad UR, associazione con la quale l'appellante Pt_1 non intratteneva alcun rapporto;
tra la richiesta di finanziamento e la sua accettazione era intercorso un brevissimo lasso di tempo e il mutuo era stato approvato senza alcuna documentazione e senza l'indicazione dell'istituto che avrebbe approvato la richiesta di finanziamento;
le attività di consulenza non erano state svolte dal Consorzio ma dall' la somma di euro 8.500,00 non CP_1 era stata versata dal ad UR a titolo di compenso pattuito tra le Pt_1 parti per l'attività svolta dal Consorzio e si qualificherebbe quale pagamento di premio assicurativo;
il quando aveva richiesto il finanziamento, non Pt_1 versava in condizioni economiche precarie che avrebbero precluso l'erogazione del mutuo).
6.2. Il secondo motivo d'appello denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il primo Giudice sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione laddove, pur in assenza di specifica domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione da parte dell' ha ritenuto che la somma chiesta in restituzione dal non CP_1 Pt_1 fosse dovuta in quanto costituiva il pagamento delle competenze maturate dal
Consorzio utile per l'attività svolta in favore del Pt_1
6.3. Con il terzo motivo d'appello, il lamenta la “erronea qualificazione Pt_1 giuridica della domanda”. Il fatto commesso dall' anche a non volerlo CP_1 qualificare quale truffa, sarebbe comunque illecito e farebbe sorgere il diritto al risarcimento ex art. 2043 c.c. in capo al Pt_1
7. Tanto premesso in ordine alle argomentazioni dell'appellante, ritiene il Collegio che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
7.1 Il primo e il terzo motivo d'appello vengono esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi. Con questi due motivi, infatti, l'appellante lamenta che il Giudice di primo grado non abbia valorizzato tutti gli elementi probatori che, a detta del portano a ritenere integrato, nella fattispecie, il reato di Pt_1 truffa ex art. 640 c.p. o comunque un fatto illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. e che, conseguentemente, obbligano l' al risarcimento del danno. In CP_1 particolare, la difesa dell'appellante si incentra sulla corresponsione, da parte del della somma di euro 8.500,00 quale premio di una polizza che avrebbe Pt_1
pagina 6 di 10 dovuto essere stipulata per poter ottenere il finanziamento richiesto per il tramite del Consorzio Utile. Tuttavia, tale somma sarebbe stata incassata da UR
(e non dal Consorzio), la polizza non sarebbe mai esistita e le pratiche del finanziamento sarebbero state solo apparentemente portate avanti, per poi non avere alcun esito.
Orbene, ritiene il Collegio che la fattispecie di cui è causa non integri gli estremi del reato di truffa e che, dunque, sia corretta la decisione del primo Giudice nel rigettare la richiesta di risarcimento.
Dagli atti e documenti di causa emerge, per quanto qui interessa, che:
- la somma di euro 8.500,00 è stata versata, dal ad UR, con Pt_1 bonifico del 29.3.2018 sorretto dalla causale “refusione spese assicurative e contrattuali”;
- il Consorzio ha usato parte di questa somma (euro 1.000,00) per il pagamento di un premio della fidejussione assicurativa reperita per conto del Pt_1 necessaria per la sua partecipazione a una gara d'appalto indetta dalla Regione
Veneto. Tale circostanza non è mai stata contestata dal che non ha Pt_1 dimostrato di aver pagato con altro, diverso, denaro, tale premio assicurativo;
- il 7.1.2019 il ha chiesto la restituzione di euro 5.000,00, salvo Pt_1 versarli nuovamente il 16.1.2019, lo stesso giorno in cui ha chiesto la restituzione di euro 3.500,00. La corresponsione di tali somme è avvenuta sempre da parte e nei confronti di UR (vedasi documenti 8, 9, 10 e
11 prodotti dall' in primo grado); CP_1
- l'unico documento firmato dal che sia in qualche modo riconducibile Pt_1 alla polizza a cui lo stesso fa riferimento è il questionario sottoscritto il
28.12.2018;
- è incontestato che il Consorzio, e per esso l' abbia svolto plurime CP_1 attività per conto del (reperimento della predetta fidejussione Pt_1 assicurativa, riscossione di un credito, stralcio di un debito). Secondo l' CP_1 tale attività sarebbe stata remunerata dalla provvista costituita dalla somma di
8.500,00 euro (poi ridottasi nel corso del tempo) versata dal D'altra Pt_1
pagina 7 di 10 parte, il anche in tal caso non ha mai prodotto in giudizio alcuna Pt_1 prova che dimostrasse il pagamento di tali attività con una diversa provvista.
Sulla base delle circostanze sopra evidenziate, ritiene il Collegio che la somma di euro 8.500,00, che il ha versato ad UR il 29.3.2018, Pt_1 costituisse una provvista per l'attività che il Consorzio avrebbe svolto, da quel momento in poi, in favore del Depone in tal senso, anzitutto, il fatto Pt_1 che la somma inizialmente versata dal sia stata poi restituita a sua Pt_1 richiesta e reintegrata nel corso del tempo. Ciò non avrebbe avuto alcuna ragione di avvenire se l'intera somma avesse costituito il premio di una polizza assicurativa. Le stesse causali dei bonifici - non solo quello di 8.500,00 ma anche i successivi del 7.1.2019 e del 16.1.2019, da e nei confronti di UR - che riportano tutti la dicitura “spese assicurative e contrattuali” - rendono tali pagamenti non univocamente riferibili all'asserita stipula di una polizza assicurativa (come vorrebbe l'appellante) ma piuttosto ad un rapporto più ampio, tra il e l' Pt_1 CP_1
Nell'ambito di tale rapporto, è presumibile che l' abbia agito non solo a CP_1 mezzo del Consorzio Utile, ma anche tramite l'associazione UR.
Infatti, tutti i bonifici documentati in causa (di restituzione e reintegrazione della provvista, con la sola eccezione di quello di euro 50,00 relativo alla quota associativa) sono intestati ad UR.
Ciò, tuttavia, non è indice di un intento fraudolento dell'appellato, ma piuttosto rende evidente che il rapporto tra il e l' si sia sempre svolto non Pt_1 CP_1 solo per il tramite del Consorzio, ma anche dell'altra associazione (UR, appunto) sempre riconducibile all' e dalla quale il Consorzio, che non ha CP_1 scopo di lucro, attingeva la provvista per lo svolgimento delle varie attività in favore del Pt_1
Di ciò non poteva che essere consapevole il che ha sempre effettuato i Pt_1 bonifici diretti a reintegrare la provvista a favore di UR e che da quest'ultima ha ricevuto i bonifici di parziale restituzione della provvista, quando ne ha fatto richiesta (cfr. docc. 6, 9, 10, 11, 13 fascicolo . CP_1
pagina 8 di 10 D'altronde, come anticipato, l'appellante non ha mai provato di aver remunerato le varie attività svolte dal Consorzio in suo favore con una provvista diversa da quella (dell'importo iniziale di 8.500,00 euro) di cui è causa.
Tale provvista, ha subito una diminuzione nel corso del tempo e si è esaurita in ragione delle attività svolte dal Consorzio in favore del Pt_1
Tali elementi portano ad escludere che l' si sia reso responsabile del reato CP_1 di truffa nei confronti del perché il pagamento della somma di euro Pt_1
8.500,00 integrava la costituzione di una provvista necessaria a remunerare un'ampia attività del Consorzio in favore del da questa mai contestata Pt_1
(e non un “ingiusto profitto” rilevante ex art. 640 c.p.).
Neppure è ravvisabile, nella fattispecie, un fatto illecito comunque rilevante ex art. 2043 c.c., dal momento che il danno asseritamente subito dal (la Pt_1 perdita di euro 8.500,00 euro) non sussiste e, comunque, l'esborso di quella somma non è direttamente ricollegabile al finanziamento richiesto dall'appellante e mai ricevuto. Di conseguenza, non rilevano neppure le motivazioni per le quali tale finanziamento non sia stato concesso, vale a dire le asserite difficoltà economiche del da questi contestate. Pt_1
Il fatto che al non sia mai stato erogato il finanziamento richiesto a Pt_1 fronte delle rassicurazioni ricevute dall' avrebbe potuto, semmai, essere CP_1 oggetto di responsabilità contrattuale di quest'ultimo, mai dedotta nel presente giudizio.
7.2 Quanto esposto sin qui porta ad escludere la fondatezza anche del secondo motivo d'appello.
Il Tribunale, nel dichiarare l'infondatezza della richiesta di restituzione della somma di euro 8.500,00 euro da parte del ritenendo che il relativo Pt_1 pagamento si giustificasse in relazione alle attività svolte dal Consorzio in favore del non si è pronunciato ultra petita. Pt_1
La sentenza di primo grado, infatti, non si è pronunciata in merito ad una eventuale compensazione tra reciproci crediti delle parti, ma si è limitata a rinvenire il fondamento del pagamento della somma di euro 8.500,00 euro da parte del nella costituzione di una provvista, da cui l' ha attinto Pt_1 CP_1
pagina 9 di 10 per l'espletamento delle attività svolte in favore del stesso e da Pt_1 quest'ultimo mai contestate.
8. Nulla viene disposto in ordine alle spese processuali del grado, essendo l'appellato rimasto contumace.
9. Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa d'appello avverso la sentenza n. 864/2023 del Tribunale di Rovigo, così pronuncia:
- rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza Parte_1 impugnata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002.
Venezia, camera di consiglio del 22 gennaio 2025
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
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