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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 2192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2192 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2192/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE CE, Presidente
DI ON SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15577/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020271653000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020271653000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2007/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 4 settembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 071 2025 9020271653 000, notificato il 6 agosto 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione per il recupero di complessivi euro 59.143,00. Il ricorrente, costituitosi in giudizio in data 12 settembre 2025, ha limitato l'impugnazione alla pretesa relativa alla cartella esattoriale n.
07120160082156149000, afferente alla tassa automobilistica per l'anno 2011, e all'avviso di accertamento n. TETTETM001162, afferente all'IRPEF per l'anno 2009. A sostegno del gravame, ha eccepito l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti presupposti e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizio derivato. Ha dedotto, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali e della tassa automobilistica, nonché la decadenza dal potere impositivo, assumendo che nessun atto interruttivo gli è stato mai notificato. Il ricorrente ha censurato, infine, il difetto di motivazione dell'atto, lamentando la mancata allegazione dei titoli esecutivi richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha contestato integralmente le avverse pretese, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini degli atti prodromici. A tal fine, la parte resistente ha precisato che la prescrizione è stata validamente interrotta mediante la notifica di successivi atti intimativi, e segnatamente: l'avviso di intimazione n. 07120169040761540000 notificato il 16 febbraio
2017; l'avviso di intimazione n. 07120199040874503000 notificato il 30 ottobre 2019; e l'avviso di intimazione n. 07120239019156192000 notificato il 18 luglio 2023. Sulla scorta di tali elementi, l'Agente della Riscossione ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e ha ribadito la piena legittimità dell'azione di recupero
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, evidenziando che l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2009, atto presupposto all'intimazione, è stato regolarmente notificato in data 31 dicembre 2014 e non opposto, divenendo pertanto definitivo e intangibile. L'Ufficio ha ribadito la piena legittimità della pretesa erariale e l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai tributi erariali, invocando il termine ordinario decennale.
Si è costituita, infine la Regione Campania, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2011 e la conseguente definitività del titolo. L'Ente ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.Lgs. n. 546/1992 e ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni riguardanti la fase della riscossione coattiva successiva alla formazione del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Collegio che, pur a prescindere dalla ritualità della notificazione degli atti presupposti, costituiti dalla cartella di pagamento e dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il credito portato dall'atto di intimazione oggetto di impugnazione deve ritenersi irrimediabilmente estinto per intervenuta prescrizione.
Dall'esame degli atti di causa emerge, infatti, che sono ampiamente decorsi i termini di legge previsti per l'esercizio dell'azione di recupero, vale a dire il termine triennale per la tassa automobilistica, nonché, rispettivamente, quello decennale per i tributi erariali e quinquennale per le relative sanzioni ed interessi.
È ben vero che l'Agente della Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, ha richiamato l'esistenza di tre avvisi di intimazione che, a suo dire, avrebbero validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, indicando specificamente gli atti notificati in data 16 febbraio 2017, 30 ottobre 2019 e 18 luglio 2023. Tuttavia, rileva il Collegio che la parte resistente ha prodotto in giudizio esclusivamente le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento relativi a tali atti, omettendo di depositare copia degli atti intimativi stessi. Tale carenza probatoria non consente a questo Giudice di stabilire con certezza se i citati avvisi di intimazione abbiano avuto ad oggetto, tra la pluralità di debiti iscritti a ruolo a carico del ricorrente, proprio quelli oggetto del presente giudizio di impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'onere della prova in capo all'Ente impositore o all'Agente della Riscossione non si esaurisca nella dimostrazione della mera notifica di un atto, ma estenda i suoi effetti anche alla dimostrazione del contenuto dell'atto stesso, qualora ciò sia necessario per verificare l'effetto interruttivo della prescrizione su una specifica pretesa. Nel caso di specie, la sola produzione della relata di notifica, in assenza del documento notificato, impedisce di verificare l'identità tra il credito azionato con gli atti intermedi e quello portato dall'atto impugnato.
Tale circostanza assume rilievo dirimente anche con specifico riguardo all'avviso di intimazione n.
07120239019156192000, che l'Agente della Riscossione ha affermato di aver notificato il 18 luglio 2023.
Sebbene nell'indice del fascicolo di parte resistente sia indicata la produzione del documento, dall'analisi degli atti di causa risulta depositata unicamente la cartolina di ricevimento, mentre non è ravvisabile il testo dell'intimazione. Dunque, in mancanza di prova certa circa l'esistenza di un valido atto interruttivo specificamente riferibile alle pretese in oggetto, i crediti per i quali con l'avviso di intimazione impugnato è stato chiesto il pagamento devono ritenersi ormai estinti per decorso del termine prescrizionale.
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92, comma 2, c.p.c, in considerazione del fatto che le doglianze del ricorrente relative all'inesistenza e all'omessa notifica degli atti impositivi originari si sono rivelate infondate alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PAPPA MONTEFORTE CE, Presidente
DI ON SALVATORE, Relatore
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15577/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Is. C5 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80100 Napoli NA elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020271653000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259020271653000 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2007/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 4 settembre 2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di intimazione n. 071 2025 9020271653 000, notificato il 6 agosto 2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate -
Riscossione per il recupero di complessivi euro 59.143,00. Il ricorrente, costituitosi in giudizio in data 12 settembre 2025, ha limitato l'impugnazione alla pretesa relativa alla cartella esattoriale n.
07120160082156149000, afferente alla tassa automobilistica per l'anno 2011, e all'avviso di accertamento n. TETTETM001162, afferente all'IRPEF per l'anno 2009. A sostegno del gravame, ha eccepito l'inesistenza giuridica della notificazione degli atti presupposti e, conseguentemente, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per vizio derivato. Ha dedotto, altresì, l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali e della tassa automobilistica, nonché la decadenza dal potere impositivo, assumendo che nessun atto interruttivo gli è stato mai notificato. Il ricorrente ha censurato, infine, il difetto di motivazione dell'atto, lamentando la mancata allegazione dei titoli esecutivi richiamati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale ha contestato integralmente le avverse pretese, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che la pretesa tributaria è divenuta definitiva per mancata impugnazione nei termini degli atti prodromici. A tal fine, la parte resistente ha precisato che la prescrizione è stata validamente interrotta mediante la notifica di successivi atti intimativi, e segnatamente: l'avviso di intimazione n. 07120169040761540000 notificato il 16 febbraio
2017; l'avviso di intimazione n. 07120199040874503000 notificato il 30 ottobre 2019; e l'avviso di intimazione n. 07120239019156192000 notificato il 18 luglio 2023. Sulla scorta di tali elementi, l'Agente della Riscossione ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e ha ribadito la piena legittimità dell'azione di recupero
Si è costituita, altresì, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, evidenziando che l'avviso di accertamento relativo all'IRPEF 2009, atto presupposto all'intimazione, è stato regolarmente notificato in data 31 dicembre 2014 e non opposto, divenendo pertanto definitivo e intangibile. L'Ufficio ha ribadito la piena legittimità della pretesa erariale e l'inapplicabilità della prescrizione quinquennale ai tributi erariali, invocando il termine ordinario decennale.
Si è costituita, infine la Regione Campania, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento relativo alla tassa automobilistica per l'anno 2011 e la conseguente definitività del titolo. L'Ente ha eccepito l'inammissibilità delle censure di merito ai sensi dell'art. 19, comma
3, del D.Lgs. n. 546/1992 e ha rilevato il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle eccezioni riguardanti la fase della riscossione coattiva successiva alla formazione del ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Osserva il Collegio che, pur a prescindere dalla ritualità della notificazione degli atti presupposti, costituiti dalla cartella di pagamento e dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate, il credito portato dall'atto di intimazione oggetto di impugnazione deve ritenersi irrimediabilmente estinto per intervenuta prescrizione.
Dall'esame degli atti di causa emerge, infatti, che sono ampiamente decorsi i termini di legge previsti per l'esercizio dell'azione di recupero, vale a dire il termine triennale per la tassa automobilistica, nonché, rispettivamente, quello decennale per i tributi erariali e quinquennale per le relative sanzioni ed interessi.
È ben vero che l'Agente della Riscossione, nelle proprie controdeduzioni, ha richiamato l'esistenza di tre avvisi di intimazione che, a suo dire, avrebbero validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, indicando specificamente gli atti notificati in data 16 febbraio 2017, 30 ottobre 2019 e 18 luglio 2023. Tuttavia, rileva il Collegio che la parte resistente ha prodotto in giudizio esclusivamente le relate di notifica o gli avvisi di ricevimento relativi a tali atti, omettendo di depositare copia degli atti intimativi stessi. Tale carenza probatoria non consente a questo Giudice di stabilire con certezza se i citati avvisi di intimazione abbiano avuto ad oggetto, tra la pluralità di debiti iscritti a ruolo a carico del ricorrente, proprio quelli oggetto del presente giudizio di impugnazione.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l'onere della prova in capo all'Ente impositore o all'Agente della Riscossione non si esaurisca nella dimostrazione della mera notifica di un atto, ma estenda i suoi effetti anche alla dimostrazione del contenuto dell'atto stesso, qualora ciò sia necessario per verificare l'effetto interruttivo della prescrizione su una specifica pretesa. Nel caso di specie, la sola produzione della relata di notifica, in assenza del documento notificato, impedisce di verificare l'identità tra il credito azionato con gli atti intermedi e quello portato dall'atto impugnato.
Tale circostanza assume rilievo dirimente anche con specifico riguardo all'avviso di intimazione n.
07120239019156192000, che l'Agente della Riscossione ha affermato di aver notificato il 18 luglio 2023.
Sebbene nell'indice del fascicolo di parte resistente sia indicata la produzione del documento, dall'analisi degli atti di causa risulta depositata unicamente la cartolina di ricevimento, mentre non è ravvisabile il testo dell'intimazione. Dunque, in mancanza di prova certa circa l'esistenza di un valido atto interruttivo specificamente riferibile alle pretese in oggetto, i crediti per i quali con l'avviso di intimazione impugnato è stato chiesto il pagamento devono ritenersi ormai estinti per decorso del termine prescrizionale.
Sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dell'art. 92, comma 2, c.p.c, in considerazione del fatto che le doglianze del ricorrente relative all'inesistenza e all'omessa notifica degli atti impositivi originari si sono rivelate infondate alla luce della documentazione prodotta dalle parti resistenti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 29 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente