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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 28/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 731 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 731 /2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/10/1968 con l'Avv. ROBERTO ALABISO, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 parte ricorrente ha concluso come verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 25/05/1996, in Ronciglione Controparte_1
(VT) e ritualmente trascritto (atto n. 4, P.2, S. A, anno 1996).
A fondamento della domanda deduceva: a) che in data 17/06/1998 era nata a [...] la figlia
, avendo, i coniugi stabilito la residenza familiare presso l'abitazione sita in Parte_2
Ronciglione, Via delle Vigne n.39, di proprietà dell'istante; b) che per insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali, già dall'anno 2022 il Sig. si era trasferito presso CP_1 un'abitazione sita in Capranica, Via Romana snc, senza, però avere mai formalizzato tale nuova residenza, non ritirando, inoltre, la posta a lui inviata;
c) che il marito svolgeva l'attività di artigiano occupandosi, in particolare nel settore delle deforestazione, mentre la ricorrente svolgeva l'attività di docente non di ruolo, con un reddito soggetto a variazioni in funzione delle disponibilità di incarichi e della durata degli stessi, percependo, al momento, un compenso mensile di circa € 2.000,00; c) che la figlia , di 27 anni, Parte_3 era affetta da una grave patologia clinica (morbo di Crohn), che la costringeva a continue cure e terapie specialistiche, anche con interventi urgenti e non prevedibili occupandosi della stessa, in via esclusiva la madre;
d) che il resistente, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, era solito consegnare direttamente nelle mani della figlia, e non della moglie (come da regola) la somma mensile di € 400,00 mensili, avendo provveduto soltanto in via discontinua al pagamento di alcune spese straordinarie. Alla luce di tali circostanze ha, quindi, chiesto dichiararsi la separazione personale tra coniugi, con assegnazione alla stessa della casa familiare e una somma di euro 800,00 per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura di euro 70% a cario del resistente, provvedendo, infine, ogni coniuge al proprio mantenimento. Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace. All'esito della prima udienza di comparizione, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla richiesta di un contributo per il mantenimento della figlia - maggiorenne ma non economicamente indipendente - appare equo fissare l'importo che il resistente dovrà versare in favore della ricorrente considerando le rispettive condizioni economiche e la mancanza di qualsiasi allegazione in merito alle esigenze della stessa, nella somma che al momento il padre sta versando, euro 400,00, somma che dovrà essere corrisposta nelle mani della ricorrente presso la quale la figlia al momento vive. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
(VT) il 22/10/1968 e nato a [...] in data [...] Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato il 25/05/1996 a Ronciglione (VT), atto ritualmente trascritto (atto n. 4, P.2, S. A, anno 1996);
2. Assegna la casa familiare sita in Ronciglione via delle Vigne n 39 a;
Parte_1
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
4. il 5 di ogni mese corrisponderà alla moglie la somma di euro 400,00 per Controparte_1 il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
5. ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento;
6. Nulla sulle spese processuali. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 28.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO SEZIONE CIVILE Composto dai Magistrati: Dr. Eugenio Maria Turco Presidente Rel. Dr.ssa Francesca Capuzzi Giudice Dr. Davide Palmieri Giudice ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al RG N. 731 /2025 avente ad oggetto separazione personale tra coniugi
TRA
nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22/10/1968 con l'Avv. ROBERTO ALABISO, come da procura in atti RICORRENTE E
( ) nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E CON L'INTERVENTO DEL P.M. PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2025 parte ricorrente ha concluso come verbale da ritenersi riportato e trascritto nella presente parte della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti ha chiesto dichiararsi la separazione personale da Parte_1
in relazione al matrimonio celebrato in data 25/05/1996, in Ronciglione Controparte_1
(VT) e ritualmente trascritto (atto n. 4, P.2, S. A, anno 1996).
A fondamento della domanda deduceva: a) che in data 17/06/1998 era nata a [...] la figlia
, avendo, i coniugi stabilito la residenza familiare presso l'abitazione sita in Parte_2
Ronciglione, Via delle Vigne n.39, di proprietà dell'istante; b) che per insanabili contrasti ed incompatibilità caratteriali, già dall'anno 2022 il Sig. si era trasferito presso CP_1 un'abitazione sita in Capranica, Via Romana snc, senza, però avere mai formalizzato tale nuova residenza, non ritirando, inoltre, la posta a lui inviata;
c) che il marito svolgeva l'attività di artigiano occupandosi, in particolare nel settore delle deforestazione, mentre la ricorrente svolgeva l'attività di docente non di ruolo, con un reddito soggetto a variazioni in funzione delle disponibilità di incarichi e della durata degli stessi, percependo, al momento, un compenso mensile di circa € 2.000,00; c) che la figlia , di 27 anni, Parte_3 era affetta da una grave patologia clinica (morbo di Crohn), che la costringeva a continue cure e terapie specialistiche, anche con interventi urgenti e non prevedibili occupandosi della stessa, in via esclusiva la madre;
d) che il resistente, dopo il suo allontanamento dalla casa coniugale, era solito consegnare direttamente nelle mani della figlia, e non della moglie (come da regola) la somma mensile di € 400,00 mensili, avendo provveduto soltanto in via discontinua al pagamento di alcune spese straordinarie. Alla luce di tali circostanze ha, quindi, chiesto dichiararsi la separazione personale tra coniugi, con assegnazione alla stessa della casa familiare e una somma di euro 800,00 per il mantenimento della figlia, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura di euro 70% a cario del resistente, provvedendo, infine, ogni coniuge al proprio mantenimento. Nessuno si costituiva in giudizio per il resistente che veniva dichiarato contumace. All'esito della prima udienza di comparizione, in assenza di istanze istruttorie la causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, può essere accolta attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia prevista dall'art. 151, comma 1, c.c. Ritiene il Tribunale che, conformemente alla richiesta avanzata da entrambe le parti in tale senso, debba quindi essere dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i predetti. L'evidente incapacità dei coniugi a proseguire in armonia l'unione coniugale e la constatata indisponibilità a una riconciliazione per tutta la durata del processo dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale è venuta meno l'affectio maritalis tra i coniugi e vi è l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Quanto alla richiesta di un contributo per il mantenimento della figlia - maggiorenne ma non economicamente indipendente - appare equo fissare l'importo che il resistente dovrà versare in favore della ricorrente considerando le rispettive condizioni economiche e la mancanza di qualsiasi allegazione in merito alle esigenze della stessa, nella somma che al momento il padre sta versando, euro 400,00, somma che dovrà essere corrisposta nelle mani della ricorrente presso la quale la figlia al momento vive. Nulla sulle spese attesa la mancata contestazione della domanda
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra nata a [...] Parte_1
(VT) il 22/10/1968 e nato a [...] in data [...] Controparte_1 in relazione al matrimonio celebrato il 25/05/1996 a Ronciglione (VT), atto ritualmente trascritto (atto n. 4, P.2, S. A, anno 1996);
2. Assegna la casa familiare sita in Ronciglione via delle Vigne n 39 a;
Parte_1
3. Ordina la trasmissione della presente sentenza per il compimento degli adempimenti di legge all'indicato Comune;
4. il 5 di ogni mese corrisponderà alla moglie la somma di euro 400,00 per Controparte_1 il mantenimento della figlia, oltre al 60% delle spese straordinarie;
5. ogni coniuge provvederà al proprio mantenimento;
6. Nulla sulle spese processuali. Così deciso in Viterbo nella camera di consiglio del 28.07.2025
IL PRESIDENTE est. Dr. Eugenio Maria Turco