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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1349/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 1349/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 10.02.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Stefania Allegro Parte_1
e nato a [...] il [...] cittadino irlandese con l'avv. Controparte_1
Stefania Allegro con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.; Controparte_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alle relative annotazioni;
omologare le seguenti condizioni della separazione consensuale:
1) Voglia l'adito Tribunale autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, liberi di fissare la residenza dove vorranno, con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunci la separazione personale tra gli stessi.
2) I coniugi si dichiarano entrambi autonomi economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento e danno atto che ogni altro rapporto economico tra di loro è già stato definito con reciproca soddisfazione.
3) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, restando la sig.ra nella Parte_1
casa coniugale in Rubano (PD), alla via Roma n.21/E. Si tratta di una piccola e modesta abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra (doc. 07 visura catastale), mentre Parte_1
Pagina 1 il Sig. si è già trasferito in autonoma abitazione portando con sé i propri Controparte_1
effetti personali, con il consenso della moglie;
4) La sig.ra si farà carico di tutte le spese inerenti all'abitazione coniugale Parte_1
(utenze, tassazione, spese straordinarie e quant'altro si renda necessario).
5) Le parti dichiarano che le attribuzioni patrimoniali qui previste costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici per quanto innanzi scritto e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra.
7) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano comunque a porre in essere ogni e qualsivoglia atto dovesse essere necessario al fine di conseguire l'esecuzione dell'accordo convenuto.
8) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 10.02.2025; Controparte_1 Parte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 04.03.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte
[...]
allega di essere nato in [...] – GB e di avere cittadinanza irlandese), appare CP_1
quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte
“il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 10.02.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile
Pagina 2 da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 3), 4) e 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Selvazzano Dentro di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Selvazzano Dentro al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2017;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per Controparte_1
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Pagina 3 Pagina 4
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 1349/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 10.02.2025 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Stefania Allegro Parte_1
e nato a [...] il [...] cittadino irlandese con l'avv. Controparte_1
Stefania Allegro con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “Pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.c.; Controparte_1
Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile, a mezzo di rituale comunicazione da parte della
Cancelleria, di procedere alle relative annotazioni;
omologare le seguenti condizioni della separazione consensuale:
1) Voglia l'adito Tribunale autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, liberi di fissare la residenza dove vorranno, con l'obbligo del reciproco rispetto e pronunci la separazione personale tra gli stessi.
2) I coniugi si dichiarano entrambi autonomi economicamente, con reciproca rinuncia alla richiesta di assegno di mantenimento e danno atto che ogni altro rapporto economico tra di loro è già stato definito con reciproca soddisfazione.
3) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, restando la sig.ra nella Parte_1
casa coniugale in Rubano (PD), alla via Roma n.21/E. Si tratta di una piccola e modesta abitazione di esclusiva proprietà della sig.ra (doc. 07 visura catastale), mentre Parte_1
Pagina 1 il Sig. si è già trasferito in autonoma abitazione portando con sé i propri Controparte_1
effetti personali, con il consenso della moglie;
4) La sig.ra si farà carico di tutte le spese inerenti all'abitazione coniugale Parte_1
(utenze, tassazione, spese straordinarie e quant'altro si renda necessario).
5) Le parti dichiarano che le attribuzioni patrimoniali qui previste costituiscono elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici per quanto innanzi scritto e null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra.
7) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano comunque a porre in essere ogni e qualsivoglia atto dovesse essere necessario al fine di conseguire l'esecuzione dell'accordo convenuto.
8) Spese legali compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 10.02.2025; Controparte_1 Parte_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 04.03.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (parte
[...]
allega di essere nato in [...] – GB e di avere cittadinanza irlandese), appare CP_1
quindi necessario verificare per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile alla medesima.
Quanto alla domanda di separazione, sussiste la competenza giurisdizionale del Giudice italiano adito sulla base dell'art. 3, lett. a), punto iv) del Regolamento (CE) n. 1111/2019 che attribuisce la competenza a decidere sulle questioni inerenti alla separazione alle “autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi” che, come allegato dalle parti, è in Italia.
In particolare, detto regolamento, ai sensi dell'art. 100, punto 1., si applica alle azioni proposte
“il o posteriormente al 1° agosto 2022”, ricorso che nel caso in esame è stato depositato dai coniugi congiuntamente in data 10.02.2025.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di separazione, l'art. 8 lett. A) del
Regolamento UE n. 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile
Pagina 2 da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, si applichi la legge dello Stato “della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie i coniugi risiedono in Italia e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 3), 4) e 5) delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
e nato a [...] il [...]; Controparte_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Selvazzano Dentro di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Selvazzano Dentro al n. 10, Parte II, Serie A dell'anno 2017;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1
alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte per Controparte_1
l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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