Articolo 23 della Legge 15 giugno 1931, n. 889
Articolo 22Articolo 24
Versione
1 agosto 1931
Art. 23.

Gli enti pubblici locali sono tenuti a fornire permanentemente i locali e il relativo arredamento, il materiale didattico e scientifico, l'azienda, l'officina o il laboratorio convenientemente attrezzati e ad assumersi ogni altra spesa relativa agli impianti in rapporto al tipo e alla finalita' della scuola o dell'istituto.

In casi di riconosciuta necessita', ed entro i limiti delle disponibilita' di bilancio, il Ministero dell'educazione nazionale puo' assumersi, per una volta tanto, una parte della spesa occorrente, in misura non superiore al terzo del contributo annuo dello Stato per le spese di mantenimento.

Entrata in vigore il 1 agosto 1931
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